DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4 - Misure urgenti in materia di esenzione IMU. (15G00015)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere in materia di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli ricadenti in particolari aree, al fine di modificare i criteri di individuazione dei comuni esenti, anche alla luce dei provvedimenti cautelari resi dalla magistratura amministrativa, cosi' da assicurare un gettito necessario per il bilancio dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1 Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani 1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica: a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

  1. ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. 2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. 3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di imposta 2014. 4. Per l'anno 2014, non e', comunque, dovuta l'IMU per i terreni esenti in virtu' del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti. Per il medesimo anno 2014, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione...

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