n. 13 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 gennaio 2015 -

Ricorso per la Regione Campania (c.f. 80011990636), in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, On. Dott. Stefano Caldoro, rappresentata e difesa, giusta deliberazione di Giunta regionale n. 685 del 23 dicembre 2014 e procura a margine del presente atto, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria D'Elia (c.f. DLEMRA53H42F839H) e dall'Avv. Almerina Bove (BVOLRN70C46I262Z) dell'Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania sito in Roma alla Via Poli n. 29 (fax 081/7963591;

pec agc04.sett.02@regione.campania.it);

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 3, comma lett. f), 7, comma 9-septies, 29, comma 1, 32, comma 1, 38, comma 1-bis e comma 7, 40, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014. n. 164 Fatto 1. Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 262 dell'11 novembre 2014 - Suppl. Ordinario n. 85, e' stata pubblicata la legge 11 novembre 2014. n. 164, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive. 2. L'art. 3 del citato decreto legge (Ulteriori disposizioni urgenti per lo Sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia) dispone che, per consentire la continuita' dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzato all'avvio dei lavori, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e' incrementato di complessivi 3.851 milioni di euro di cui 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (comma 1) e che il medesimo fondo e' altresi' incrementato, per un importo pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilita', iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche disposte dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'art. 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011. n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (comma 1-bis). 3. Il comma 4 del citato art. 3 stabilisce, inoltre, che «Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede: (...) f) quanto a 51,2 milioni di euro per l'anno 2015, a 155,8 milioni per l'anno 2016, a 925 milioni per l'anno 2017 e a 1.918 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147». 4. Il medesimo decreto legge, all'art. 7 (Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014;

norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani;

finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione) comma 9-septies, novella l'art. 1, comma 120 della legge di stabilita' 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), prevedendo l'utilizzo anche delle disponibilita' delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2014-2020, oltre a quelle del periodo 2007-2013, al fine di destinare una quota di 50 milioni di euro, a valere sulla quota nazionale, al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 24 febbraio 1992. n. 225. 5. L'art. 7, comma 1, lettera b), numero 1) dello stesso decreto legge modifica l'art. 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», aggiungendo alla fine del comma 1 le previsioni secondo cui le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014;

decorso inutilmente tale termine si applica l'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che disciplina il potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia dell'amministrazione inadempiente;

gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale e' trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'art. 143, comma 1. 6. L'art. 29 dello stesso decreto legge, concernente la pianificazione strategica della portualita' e della logistica, al comma 1 stabilisce che «Al fine di migliorare la competitivita' del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone e la promozione dell'intermodalita' nel traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle Autorita' portuali esistenti, da effettuare ai sensi della legge n. 84 del 1994, e' adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il piano strategico nazionale della portualita' e della logistica. Lo schema del decreto recante il piano di cui al presente comma e' trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere e' espresso entro trenta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque emanato» e l'art. 32 («Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto»), al comma 1 stabilisce che «Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unita' da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il...

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