DELIBERA 31 maggio 2013 - Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona: galleria di base del Brennero - assegnazione, autorizzazione del 2° lotto costruttivo e individuazione beneficiario dei fondi (CUP I41J05000020005). (Delibera n. 28/2013). (13A06759)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN - T) e vista la decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la suddetta decisione n. 1692/96/CE;

Visto il "Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica" sul quale questo Comitato si e' definitivamente pronunziato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (G.U. n. 64/2001), e che e' stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e s.m.i. (da ora in avanti anche "codice dei contratti pubblici"), e visti in particolare: la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilita' dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita "Struttura tecnica di missione", alla quale e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della Relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la "Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che - all'art. 2, commi da 232 a 234 - ha previsto che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari per i quali questo Comitato puo' autorizzare l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi non funzionali, e visti in particolare: il comma 232, che: individua, quali requisiti dei citati progetti, l'inclusione nei corridoi europei TEN-T e nel Programma delle infrastrutture strategiche, un costo superiore a 2 miliardi di euro, un tempo di realizzazione superiore a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo, l'impossibilita' di essere suddivisi in lotti funzionali d'importo inferiore a 1 miliardo di euro;

subordina l'autorizzazione del CIPE all'avvio dei lotti costruttivi non funzionali a una serie di condizioni, quali il contenimento entro 10 miliardi di euro dell'importo complessivo residuo da finanziare relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati;

l'integrale finanziamento del lotto costruttivo autorizzato;

l'esistenza, alla data di autorizzazione del citato primo lotto, di una copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o della UE, che costituisca almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera o almeno il 10 per cento del medesimo costo complessivo in casi di particolare interesse strategico e previa adozione, in tal caso, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

l'esistenza di una relazione a corredo del progetto definitivo dell'intera opera che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi nonche' il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali;

l'aggiornamento, per i lotti costruttivi successivi al primo, di tutti gli elementi della stessa relazione;

l'acquisizione, da parte del contraente generale o dell'affidatario dei lavori, dell'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i succitati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' a qualunque pretesa, anche futura, connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi;

precisa che dalle determinazioni assunte dal Comitato non devono derivare, in ogni caso, nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria;

il comma 233, il quale stabilisce che, con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, questo Comitato assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente deve assegnare, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, per il finanziamento dei successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma;

il comma 234, il quale stabilisce che l'Allegato Infrastrutture al Documento di programmazione economico-finanziaria (ora Documento di economia e finanza) dia distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233, per il cui completamento questo Comitato deve assegnare le risorse secondo quanto previsto dal richiamato comma 233;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente "Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia", che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013), che all'art. 1, comma 176, ha autorizzato, per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale, la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, da destinare prioritariamente alle esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori relativi a opere in corso di realizzazione ai sensi del sopra citato art. 2, commi da 232 a 234, della legge n. 191/2009;

Vista la Decisione della Commissione europea C(2012) 8560 del 19 novembre 2012 modificativa della precedente Decisione C(2008) 7723 del 5 dicembre 2008, concernente la concessione alla Repubblica d'Austria e alla Repubblica italiana di un contributo finanziario della Comunita' relativo al progetto di interesse comune "Progetto prioritario TEN n. 1 - Galleria di base del Brennero - Lavori" per la realizzazione della "Azione" relativa ad una serie di attivita', comprese tra il 2010 e il 2015, della c.d. "fase...

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