Modifiche del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con

  1. agosto 2003, n. 259: Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2002, con il quale e' stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 286/02/CONS del 15 settembre 2002; Riconosciuta la necessita' di modificare il piano nazionale di ripartizione delle frequenze al fine di adeguarlo alle esigenze di nuove attribuzioni di frequenza alle applicazioni GSM; Sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni; Sentiti gli organismi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 233; Udito il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), punto 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, espresso in data 12 settembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

  1. L'allegato «NOTE» al vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e' cosi' modificato

la nota 113 e' sostituita dalla seguente

113. Le bande di frequenza 890-915 MHz e 935-960 MHz sono le bande attribuite dalla direttiva 87/372 CEE del 25 giugno 1987 al sistema radiomobile pubblico numerico paneuropeo (GSM). Sono riservate in esclusiva al sistema GSM le bande di frequenze 892,1-913,7 MHz e 937,1-958,7 MHz. Con effetto immediato le bande di...

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