Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

IL DIRETTORE

dell'Agenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone: 1. Modifiche al modello di cartella di pagamento.

1.1. Sono approvati i fogli di cui all'allegato n. 1 al presente provvedimento, che sostituiscono il modello di cartella di pagamento contenuto nell'allegato 1 del decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 28 giugno 1999 e successive modificazioni.

1.2. L'adozione del modello di cui all'allegato 1 del presente provvedimento e' obbligatoria per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a partire dal 25 marzo 2007. Motivazioni.

L'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevede che la cartella di pagamento, da notificare al contribuente iscritto a ruolo, sia redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze.

In attuazione della citata norma, i decreti dirigenziali 28 giugno 1999 e 11 settembre 2000, come modificati dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 aprile 2002, del 31 marzo 2003 e del 31 ottobre 2005, hanno approvato il modello di cartella di pagamento e le avvertenze riguardanti le modalita' di proposizione del ricorso contro tale atto per i ruoli emessi dalla stessa Agenzia delle entrate.

Con le modifiche all'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, introdotte dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2006 e' stato previsto che il compenso spettante all'agente della riscossione e' a carico del debitore: a) nella misura del 4,65%, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella; b) integralmente, in caso di versamento oltre i sessanta giorni dalla notifica.

Si rende, pertanto, necessario dare evidenza a tali circostanze, modificando quelle parti del modello di cartella di pagamento che contengono l'esposizione degli importi dovuti dal debitore (in particolare i fogli relativi al ´Dettaglio degli addebitiª), indicando, oltre all'importo iscritto a ruolo, le sanzioni e gli interessi, anche la somma da corrispondere a titolo di compenso di riscossione.

Al riguardo, nell'intento...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT