LEGGE 10 febbraio 1992, n. 165 - Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima

Coming into Force13 Marzo 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/27/092G0219/ORIGINAL
Published date27 Febbraio 1992
Enactment Date10 Febbraio 1992
Official Gazette PublicationGU n.48 del 27-02-1992
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Al quarto comma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' aggiunto, in fine, il seguente numero:

    "10-bis) il miglioramento ed il potenziamento delle strutture e delle infrastrutture al servizio della pesca".

  2. All'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    "Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 6) del quarto comma, il Ministro della marina mercantile, nell'adozione del piano, tiene conto anche delle agevolazioni delle quali, in conseguenza della equiparazione ad altre categorie produttive prevista da norme speciali, beneficiano gli acquacoltori in acque ma- rine e salmastre".

    AVVERTENZA: Si omette la pubblicazione delle note alla presente legge in quanto in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 27 marzo 1992 si procedera' alla pubblicazione del testo aggiornato della legge 17 febbraio 1982, n. 41, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

Art 2.
  1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente:

    "La prima parte riguarda l'attivita' in mare della pesca marittima e lo sviluppo dell'acquacoltura ed e' intesa a mantenere l'equilibrio piu' conveniente per la collettivita' nazionale tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilita', tenuto conto dei diversi sistemi di pesca utilizzati in ciascuna zona o distretto di pesca, sulla base degli indicatori bioeconomici prescelti e delle indicazioni del Comitato di cui all'articolo 6".

  2. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' abrogato.

  3. Il sesto e il settimo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono sostituiti dai seguenti:

    "La terza parte ripartisce gli stanziamenti tra: i contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura, che debbono essere almeno pari al 10 per cento degli stanziamenti annuali; i contributi per gli incentivi alla cooperazione di cui all'articolo 20, comma 3, lettere a) e b), che debbono essere almeno pari al 10 per cento degli stanziamenti annuali; i restanti contributi a fondo perduto che non devono super- are il 10 per cento degli stanziamenti annuali; i contributi per le attivita' promozionali e i fondi annuali destinati al credito peschereccio. Devono essere stabiliti anche gli stanziamenti necessari per il funzionamento tecnico degli organi previsti dalla presente legge e per il funzionamento del sistema statistico della pesca.

    Gli stanziamenti per il credito peschereccio e quelli per i contributi a fondo perduto sono destinati, per almeno il 50 per cento, ad iniziative promosse da cooperative della pesca o loro consorzi. Le quote di riserva a favore delle cooperative della pesca e loro consorzi, non utilizzate per mancanza di iniziative ammissibili, in ciascun anno, possono essere utilizzate, negli anni successivi, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 23".

Art 3.
  1. All'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il Ministro della marina mercantile puo' delegare agli organi periferici compiti tecnico-amministrativi, tra i quali il rinnovo delle licenze.

Le autorizzazioni per pesche speciali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e sucessive modificazioni, sono a titolo oneroso. L'ammontare dell'onere e' determinato dal Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'articolo 3.

Ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'articolo 3, puo' suddividere le aree di pesca in distretti".

Art 4.
  1. Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente:

    "Il Comitato e' presieduto dal direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile ed e' composto da:

    1) il vice direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile che, in caso di assenza od impedimento del direttore generale, assume le funzioni di presidente;

    2) tre funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;

    3) il direttore generale dei servizi veterinari ed il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanita' o loro delegati;

    4) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

    5) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

    6) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate dal Consiglio nazionale delle ricerche tra propri ricercatori;

    7) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

    8) il presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione o un suo delegato;

    9) il direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o un suo delegato;

    10) tre esperti in ricerche applcate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra quelli designati dai presidenti delle regioni marittime;

    11) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca;

    12) il direttore dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima".

  2. Il quinto comma dell'articolo 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente:

    "I membri del Comitato, nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, restano in carica per tre anni e decadono dall'esercizio delle loro funzioni dopo tre assenze consecutive. I membri di cui ai numeri 2), 5), 6), 7), 10) e 11) del terzo comma possono essere riconfermati una sola volta. Nell'ambito del Comitato possono essere costituiti gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti. E' in ogni caso costituito il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare, ai cui lavori possono essere invitati a partecipare anche esperti designati da istituti, laboratori o centri di ricerca che si occupino di valutazione e gestione delle risorse biologiche del mare, nonche' alri esperti italiani o stranieri. Il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare ha il compito di accertare l'abbondanza ed il grado di sfruttabilita' delle risorse biologiche dei mari italiani, allo scopo di fornire al Comitato di cui all'articolo 3 i dati necessari per mantenere l'equilibrio piu' conveniente tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilita'. In particolare, il gruppo di lavoro tecnico formula proposte di razionalizzazione della pesca, di interventi attivi di ripopolamento e di valorizzazione delle risorse suscettibili di maggiore sfruttamento".

Art 5.
  1. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente:

    "Nella scelta degli studi e delle ricerche da finanziare deve essere data priorita' ai progetti di carattere biologico, economico e statistico riguardanti la valutazione e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare ed a quelli riguardanti l'acquacoltura in acque marine e salmastre".

  2. Il numero 3) del quarto comma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' soppresso.

Art 6.
  1. Al secondo comma dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, dopo le parole:"l'Istituto provvede" sono aggiunte le seguenti:", sulla base del proprio piano triennale, avente la stessa cadenza temporale del piano di cui all'articolo 1, e di accordi di programma definiti con il Ministero della marina mercantile,".

  2. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente:

    "Nell'ambito dei propri fini istituzionali, l'Istituto svolge altresi' gli incarichi che, mediante convenzioni, ad esso...

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