DECRETO-LEGGE 21 settembre 1998, n. 328 - Modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, nonche' disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata

Coming into Force23 Settembre 1998
Enactment Date21 Settembre 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/09/22/098G0380/CONSOLIDATED/19981121
Published date22 Settembre 1998
Official Gazette PublicationGU n.221 del 22-09-1998
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, che prevede la nomina di giudici onorari aggregati, da destinarsi alle sezioni stralcio, nel numero di mille;

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 30 luglio 1998, in corso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, che fissa all'11 novembre 1998 la data di entrata in funzione delle sezioni stralcio;

Considerato che, a causa della scarsita' delle domande presentate, il numero di giudici onorari aggregati nominati dal Consiglio superiore della magistratura risulta, allo stato, di gran lunga inferiore a quello previsto dalla citata legge istitutiva delle sezioni stralcio;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni dirette alla modifica dei requisiti per la nomina a giudice onorario aggregato, al fine di assicurare la piena e sollecita funzionalita' delle sezioni stralcio;

Visto l'articolo 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dal decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla modifica della predetta disposizione, nella parte inerente al luogo di svolgimento della prova preliminare per il concorso a uditore giudiziario, in relazione all'esigenza di bandire, nell'immediato futuro, un nuovo concorso ed all'attuale indisponibilita' di altre sedi, al di fuori di Roma, adeguate allo scopo;

Visto l'articolo 567 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302;

Ritenuta inoltre la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre una disciplina transitoria, al fine di ovviare alle rilevanti difficolta' determinate dall'applicazione di termini di decadenza in relazione alle procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulti gia' presentata alla data di entrata in vigore della citata legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro di grazia e giustizia; Emana il seguente decreto legge: Art. 1. Modifiche alla legge 22 luglio 1997, n. 276

  1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo le parole: "anche se a riposo" sono inserite le seguenti: "o iscritti negli albi speciali".

  2. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo le parole: "materie giuridiche." sono aggiunte le seguenti: ", laureati in giurisprudenza;".

  3. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e' aggiunta la seguente:

    "cbis) i notai anche in pensione.".

  4. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:

    "hbis) i notai, i professori universitari e i ricercatori confermati devono aver compiuto i trentacinque anni di eta'.".

  5. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e' sostituito dal seguente:

    " 2. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono aver patrocinato, anche quali iscritti in albi speciali, cause civili negli ultimi 15 anni ed avere maturato il periodo prescritto per il diritto al pensionamento di vecchiaia o anzianita', ovvero, nel caso di cancellazione dall'albo, maturarlo nei cinque anni successivi alla data di effettivo inizio di attivita' delle sezioni stralcio.".

  6. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e' abrogato.

  7. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 22 luglio l997, n. 276, e' sostituito dal seguente: " 4. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine:

    1. l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

    2. l'esercizio, anche pregresso, dell'attivita' notarile;

    3. l'esercizio, anche pregresso, delle funzioni di professore universitario e di ricercatore universitario confermato.".

  8. Nel comma 4 dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I notai, anche se in pensione, devono presentare la domanda al consiglio notarile territorialmente competente in riferimento al luogo dell'ultima iscrizione, che provvede a trasmetterla con il proprio parere al presidente della corte di appello.".

  9. Nel comma 5 dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276, le parole: "previste dagli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404," sono sostituite dalle seguenti: "vigenti in materia di documentazione amministrativa ed autocertificazione. Ai fini degli adempimenti da compiere per la nomina, il candidato all'atto della presentazione della domanda esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali. Agli stessi fini, in considerazione delle rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dal presente...

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