DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1992, n. 404 - Regolamento di esecuzione degli articoli 4 e 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace

Coming into Force30 Ottobre 1992
Enactment Date28 Agosto 1992
Published date15 Ottobre 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/10/15/092G0412/CONSOLIDATED/20000719
Official Gazette PublicationGU n.243 del 15-10-1992
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 42 della legge 21 novembre 1991, n. 374;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;

Ritenuto, per quanto concerne l'art. 8, comma 1, lettera e), di non potersi in parte conformare al suddetto parere, considerato il tenore letterale dell'art. 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 agosto 1992;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Integrazione del consiglio giudiziario

  1. Ai fini previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, i consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori di ogni distretto di corte d'appello designano otto rappresentanti scelti tra gli avvocati, ovvero tra i procuratori legali con anzianita' di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni, dei quali cinque con funzioni di componente effettivo e tre con funzioni di componente supplente.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 10 GIUGNO 2000, N. 198

Art 2.

Requisiti per la designazione

  1. I rappresentanti designati devono essere in possesso dei requisiti indicati nel comma 1, lettere a), b) e c), dell'art. 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 10 GIUGNO 2000, N. 198

Art 3.

Modalita' di designazione

  1. Ciascun consiglio dell'ordine non puo' esprimere piu' di due rappresentanti con funzioni di componente effettivo e di uno con funzioni di componente supplente.

  2. Nella designazione e' indicato l'ordine in cui i componenti supplenti subentrano agli effettivi in caso di mancanza o impedimento.

  3. Nel caso in cui un componente effettivo o supplente cessi dalla carica per dimissioni o per qualunque altra causa, si provvede a nuova designazione.

  4. Il presidente del consiglio dell'ordine avente sede nel capoluogo del distretto coordina il procedimento di designazione, comunica al presidente della corte d'appello i nominativi dei designati e trasmette la relativa documentazione.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 10 GIUGNO 2000, N. 198

Art 4.

Verifica delle condizioni per la designazione e durata dell'incarico

  1. Nella prima seduta successiva alla comunicazione di cui all'art. 3, comma 4, il consiglio giudiziario verifica la regolarita' delle designazioni dei rappresentanti dei consigli dell'ordine.

  2. I rappresentanti designati dai consigli dell'ordine cessano dalla carica insieme ai componenti elettivi del consiglio giudiziario.

  3. In sede di prima applicazione della legge, i rappresentanti dei consigli dell'ordine cessano dalla carica alla scadenza del consiglio giudiziario eletto successivamente a quello per la cui integrazione...

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