LEGGE 29 marzo 2001, n. 134 - Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

Coming into Force05 Maggio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/04/20/001G0186/CONSOLIDATED/20020615
Enactment Date29 Marzo 2001
Published date20 Aprile 2001
Official Gazette PublicationGU n.92 del 20-04-2001
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Prima dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' inserita la seguente rubrica: "Capo I - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI PENALI".

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

Art 2.
  1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "del cittadino non abbiente," e' inserita la seguente: "indagato," e dopo la parola: "imputato," e' inserita la seguente: "condannato,".

  2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' sostituito dal seguente: "3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e' valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse".

  3. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "qualora la parte ammessa risulti totalmente vittoriosa" sono soppresse.

  4. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' abrogato.

  5. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' abrogato.

  6. Dopo il comma 9 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sono aggiunti i seguenti: "9-bis. Il giudice respinge l'istanza ove vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e di attivita' economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere in ordine all'istanza, puo' trasmetterla, unitamente alla relativa autocertificazione, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche. 9-ter. Il giudice, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) e alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili sui soggetti richiedenti relative al loro tenore di vita, alle loro condizioni personali e familiari e alle attivita' economiche eventualmente svolte, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza".

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

Art 3.
  1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole da: "lire otto milioni" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "lire diciotto milioni".

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal 1° luglio 2001.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

Art 4.
  1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, la parola: "strettamente" e' soppressa.

  2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "consulenti tecnici di parte," sono inserite le seguenti: "investigatori privati autorizzati,".

  3. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' sostituito dal seguente: "2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze di cui al comma 1 che, all'atto del conferimento, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova".

  4. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "un secondo difensore di fiducia" sono aggiunte le seguenti: ", eccettuati i casi in cui si applicano le norme previste dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al procedimento dell'indagato, dell'imputato o del condannato".

  5. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' abrogato.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

Art 5.
  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "la sua famiglia anagrafica" sono aggiunte le seguenti: "nonche' del proprio numero di codice fiscale e di quello di ognuno dei componenti il nucleo familiare".

  2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' abrogato.

  3. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' sostituito dal seguente: "3. Se l'istante e' straniero, per i redditi prodotti all'estero si applica la disposizione di cui al comma 1. L'istanza deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorita' consolare competente che attesti la veridicita' di quanto in essa affermato".

  4. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "dai commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 3".

  5. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' sostituito dal seguente: "5. Gli interessati, ove il giudice lo richieda, sono tenuti a produrre la documentazione necessaria per accertare la veridicita' delle loro dichiarazioni. In caso di impossibilita' a produrre la documentazione di cui al presente comma e al comma 3, questa puo' essere sostituita da un'autocertificazione".

  6. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' sostituito dal seguente: "6. Fuori dai casi previsti dal comma 3, la mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dal presente articolo e' causa di inammissibilita' dell'istanza".

  7. Al comma 7 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "previste dai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "previste dal comma 1" e le parole da: "con le sanzioni" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. La pena e' aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la condanna importa la decadenza prevista dall'articolo 10 ed il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile".

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

Art 6.
  1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "ovvero immediatamente se la stessa e' presentata in udienza," sono inserite le seguenti: "a pena di nullita' assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale,".

  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' inserito il seguente: "1-bis. Il giudice decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui all'articolo 1, commi 9-bis e 9-ter, all'esito delle quali puo' revocare il beneficio con diritto di ripetizione delle somme a carico dell'interessato".

  3. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: ", alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 5," sono soppresse.

Art 6.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

Art 7.
  1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "4, comma 4," sono soppresse.

Art 7.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

Art 8.
  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'interessato puo' nominare, per la partecipazione a distanza al procedimento penale dell'indagato, dell'imputato o del condannato, un secondo difensore, limitatamente agli atti che effettivamente si compiono a distanza".

Art 8.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

Art 9.
  1. Dopo l'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' inserito il seguente: "Art. 9-bis. - (Nomina di consulenti, sostituti e investigatori). - 1. Chi e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato puo' nominare un consulente tecnico residente nel distretto di corte d'appello nel quale pende il procedimento. 2. Il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato puo' altresi' nominare un sostituto o un investigatore privato autorizzato residente nel distretto di corte d'appello ove ha sede il giudice competente per il fatto per cui si procede, al fine di svolgere attivita' di investigazione difensiva".

Art 9.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

Art 10.
  1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "dai commi 1, lettera c), 4 e 5 dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, lettera c), e 4 dell'articolo 5" e le parole: "o a presentare la prescritta documentazione" sono sostituite dalle seguenti: "o a presentare la documentazione richiesta".

Art 10.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

Art 11.
  1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "al consulente tecnico" sono inserite le seguenti: "o all'investigatore privato autorizzato".

  2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sono inseriti i seguenti: "2-bis. Il compenso spettante al difensore e' liquidato dal giudice, previo parere del consiglio dell'ordine, tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte e' liquidato ove le stesse non siano dichiarate inammissibili. 2-ter. I compensi e le spese spettanti ai difensori di persone ammesse al programma di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n....

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