LEGGE 7 gennaio 1998, n. 11 - Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonche' modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario

Coming into Force21 Febbraio 1998
Published date06 Febbraio 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/02/06/098G0047/CONSOLIDATED/20021223
Enactment Date07 Gennaio 1998
Official Gazette PublicationGU n.30 del 06-02-1998
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Dopo l'articolo 45 delle norme di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:

    "Art. 45-bis. - (Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distan- za). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, comma 1, la partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza procedimento in camera di consiglio avviene a distanza.

  2. La partecipazione a distanza e' disposta dal giudice con ordinanza o presidente del collegio con decreto m vato, che sono comunicati o notificati unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice.

  3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 146-bis, commi 2, 3, 4 e 6".

Art 2.
  1. Dopo l'articolo 146 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:

    "Art. 146-bis. - (Partecipazione al dibattimento a distanza). - 1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi:

    1. qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico;

    2. qualora il dibattimento sia di particolari complessita' e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento e' valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie;

    3. qualora si tratti di detenuto nei cui confronti e' stata disposta l'applicazione delle misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ed integrazioni.

  2. La partecipazione al dibattimento a distanza e' disposta, anche d'ufficio, dal presidente del tribunale o della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto e' comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell'udienza.

  3. Quando e' disposta la partecipazione a distanza, e' attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalita' da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento e' adottato nei confronti di piu' imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno e' posto altresi' in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri.

  4. E sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.

  5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione e' equiparato all'aula di udienza.

  6. Un ausiliario...

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