LEGGE 5 agosto 1988, n. 346 - Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata

Coming into Force14 Agosto 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/08/13/088G0407/CONSOLIDATED/19990827
Published date13 Agosto 1988
Enactment Date05 Agosto 1988
Official Gazette PublicationGU n.190 del 13-08-1988
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Ad integrazione delle forme di intervento previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e' autorizzato, per progetti di ricerca applicata di importo superiore a lire dieci miliardi, valutati secondo le procedure vigenti a norma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, a concedere contributi in conto interessi su mutui stipulati dall'Istituto mobiliare italiano (IMI). La presente forma di intervento non e' cumulabile con quella prevista dall'articolo 4, comma secondo, lettera b), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

  2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, determina entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

  3. Per le finalita' del presente articolo sono autorizzati i limiti di impegno decennali di lire 125 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

Art 1.
  1. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' autorizzato, per interventi di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica, a concedere contributi in conto interessi su mutui.

  2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, determina entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.1

  3. Per le finalita' del presente articolo sono autorizzati i limiti di impegno decennali di lire 125 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990. AGGIORNAMENTO (1)

Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 del suindicato D.Lgs. e' abrogato il comma 2 del presente articolo.

Art 2.
  1. Nell'ambito degli interventi gia' previsti a sostegno dei progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria e' altresi' consentito il finanziamento dei costi dei relativi studi di fattibilita', sostenuti da piccole e medie imprese, nonche' da loro consorzi, anche costituiti con la partecipazione di enti pubblici, con le modalita' previste dall'articolo 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22.

Art 2.
  1. Nell'ambito degli interventi gia' previsti a sostegno dei progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria e' altresi' consentito il finanziamento dei costi dei relativi studi di fattibilita', sostenuti da piccole e medie imprese, nonche' da loro consorzi, anche costituiti con la partecipazione di enti pubblici, con le modalita' previste dall'articolo 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986...

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