LEGGE 16 gennaio 1992, n. 15 - Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

Coming into Force06 Febbraio 1992
Enactment Date16 Gennaio 1992
Published date22 Gennaio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/01/22/092G0025/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.17 del 22-01-1992
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. L'articolo 2 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 2. - 1. Non sono elettori:

    1. coloro che sono dichiarati falliti finche' dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

    2. coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

    3. coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla liberta' vigilata o al divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu' prov- ince, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

    4. i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

    5. coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

  2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato".

    AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.
  1. All'articolo 4 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, le parole: "nel registro della popolazione stabile del comune" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anagrafe della popolazione residente nel comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)".

  2. All'articolo 4 del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le norme di cui al primo comma si applicano anche ai cittadini che sono iscritti all'ufficio anagrafe del comune di Roma, a norma dell'articolo 5 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323".

Art 3.
  1. Al primo comma dell'articolo 7 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come sostituito dall'articolo 15 della legge 8 marzo 1975, n. 39, le parole: "hanno compiuto o" sono soppresse.

Art 4.
  1. Al primo comma dell'articolo 8 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come sostituito dall'articolo 16 della legge 8 marzo 1975, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'alinea, le parole: "dell'anagrafe" sono sostituite dalle seguenti: "delle anagrafi di cui all'articolo 4";

    2. alla lettera a), le parole: "nel registro della popolazione stabile del comune" sono sostituite dalle seguenti: "nelle anagrafi di cui all'articolo 4" e le parole: "o che lo avessero gia' compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto di essere iscritti...

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