DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1994, n. 571 - Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile

Coming into Force11 Ottobre 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/10/10/094G0617/CONSOLIDATED/19941209
Published date10 Ottobre 1994
Enactment Date07 Ottobre 1994
Official Gazette PublicationGU n.237 del 10-10-1994
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme di modifica delle disposizioni delle leggi 26 novembre 1990, n. 353, e 21 novembre 1991, n. 374, al fine di differire le date di avvio delle riforme concernenti il giudice di pace ed il processo civile, cosi' da consentire il completamento delle necessarie procedure;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. Nell'articolo 166 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 10 della legge 26 novembre 1990, n. 353, dopo le parole: "dell'articolo 163-bis" sono inserite le seguenti: "ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-bis, quinto comma".

Art 2.
  1. Nell'articolo 168-bis, comma quinto, del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 12 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sono soppresse le parole: "Restano ferme le decadenze riferite alla data di udienza fissata nella citazione".

Art 3.
  1. Nell'articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, gia' modificato dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: "A far data dal 2 gennaio 1994", laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "A far data dal 18 dicembre 1994".

Art 3.
  1. Nell'articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, gia' modificato dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: "A far data dal 2 gennaio 1994", laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "A far data dal 30 aprile 1995".

Art 4.
  1. Nell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, gia' modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: "alla data del 2 gennaio 1994", laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 18 dicembre 1994".

  2. Al comma 3 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, cosi' come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'istanza non va proposta nelle cause in cui siano gia' state precisate le conclusioni ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile".

  3. Nel comma 4 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, gia' modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: "non superiore a quaranta giorni" sono soppresse.

  4. Salvo quanto disposto dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477, per i giudizi iniziati successivamente al 1 gennaio 1993, alle sentenze di primo grado pubblicate anteriormente al 18 dicembre 1994 si applicano gli articoli 282, 283 e 337 del codice di procedura civile nel testo anteriormente vigente.

  5. Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.

Art 4.
  1. Nell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, gia' modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: "alla data del 2 gennaio 1994", laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 aprile 1995".

  2. Al comma 3 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, cosi' come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'istanza non va proposta nelle cause in cui siano gia' state precisate le conclusioni ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile".

  3. Nel comma 4 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, gia' modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: "non superiore a quaranta giorni" sono soppresse.

  4. Salvo quanto disposto dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477, per i giudizi iniziati successivamente al 1 gennaio 1993, alle sentenze di primo grado pubblicate anteriormente al 30 aprile 1995 si applicano gli articoli 282, 283 e 337 del codice di procedura civile nel testo anteriormente vigente.

  5. Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.

Art 5.
  1. Nell'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, gia' sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: "alla data del 2 gennaio 1994", laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 18 dicembre 1994".

Art 5.
  1. Nell'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, gia' sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: "alla data del 2 gennaio 1994", laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 aprile 1995".

Art 6.
  1. Nell'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, gia' sostituito dall'articolo 2, comma 5, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: "2 gennaio 1994", laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "18 dicembre 1994".

Art 6.
  1. Nell'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, gia' sostituito dall'articolo 2, comma 5, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: "2 gennaio 1994", laddove...

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