LEGGE 4 dicembre 1992, n. 477 - Disposizioni sull'efficacia di norme della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile

Coming into Force27 Dicembre 1992
Enactment Date04 Dicembre 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/12/12/092G0521/ORIGINAL
Published date12 Dicembre 1992
Official Gazette PublicationGU n.292 del 12-12-1992
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. L'articolo 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 35 (Delega al Governo in materia penale). - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1993, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei princi'pi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38".

  2. L'articolo 38 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 38 (Entrata in vigore del decreto legislativo). - 1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 3 gennaio 1995".

  3. L'articolo 49 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 49 (Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 3 gennaio 1994".

Art 2.
  1. Il comma 1 dell'articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e' sostituito dal seguente:

    " 1. Sono abrogati gli articoli 353, ultimo comma; 359, secondo comma; 672; 673; 674; 680; 681; 682; 683; 689; 690; 701; 702 e 818, secondo comma, del codice di procedura civile. A far data dal 2 gennaio 1994 sono altresi' abrogati gli articoli 7, secondo comma; 12, secondo comma; 177, terzo comma, numero 4); 178, commi sesto, settimo ed ottavo; 185, primo comma; 244, secondo e terzo comma e 357 dello stesso codice".

  2. Ai commi 2, 3 e 4 del citato articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sono premesse le seguenti parole: "A far data dal 2 gennaio 1994".

  3. L'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 90 (Disciplina transitoria). - 1. I giudizi pendenti alla data del 2 gennaio 1994 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile ancorche' il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.

  4. L'incompetenza per materia, quella per valore...

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