DECRETO 30 luglio 1998 - Modificazioni al regolamento del concorso pronostici "Enalotto"

IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente la "Disciplina delle attivita' di gioco"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.

581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante "Norme regolamentari per l'approvazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco"; Visto, in particolare, l'art. 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1951, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, il quale prevede che il regolamento del gioco o del concorso e' approvato con decreto del Ministro delle finanze; Visto il regolamento del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto, denominato "Enalotto", approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1957 (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26 febbraio 1958), e da ultimo modificato con decreto 10 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1997; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.

748 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato; Vista la legge 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Ritenuta l'opportunita' di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Al regolamento del concorso pronostici connesso con le estrazioni del lotto (Enalotto), approvato con decreto ministeriale del 29 ottobre 1957 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) modifiche all'art. 3: 1) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Per il conseguimento della vincita di seconda categoria il pronosticatore deve indovinare cinque dei sei numeri primi estratti nelle ruote del lotto di cui al primo comma del presente articolo e il numero primo estratto nella ruota di Venezia, denominato "numero complementare."; 2) dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente: "La medesima procedura si applica anche nei confronti del numero complementare. Qualora non sia possibile determinare una combinazione vincente di prima categoria con punti sei o di seconda categoria, con punti cinque piu' il numero complementare, perche' nelle sei ruote utili per l'individuazione del...

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