DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1998 - Modificazioni allo statuto dell'Universita'

IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - convertito nella legge 2 gennaio 1936 n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938 n. 1652 disposizioni sull'ordinamento didattico universitario - e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953 n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16; Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1330 del 4 ottobre 1971 con cui e' stata inserita nello statuto dell'Universita' degli studi di Ancona la facolta' di medicina e chirurgia; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1996 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia; Ravvisata la necessita' di procedere alla richiesta di modifica di statuto intesa ad ottenere, in sostituzione dell'articolato precedente, l'inserimento, nello statuto di questa Universita', dell'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina e chirurgia di cui al decreto ministeriale 10 luglio 1996 in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale medesimo, il quale prevede che le universita' adeguino l'ordinamento del corso di laurea in medicina e chirurgia con le procedure di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n 341; Viste le proposte formulate dagli organi accademici di questa universita', rispettivamente in data 22 ottobre 1997 dal consiglio di facolta' di medicina e chirurgia, 9 aprile 1998 dal Consiglio di amministrazione e 14 aprile 1998 dal senato accademico, volte ad ottenere, la modifica di statuto con l'inserimento all'art. 2.1.1.

dell'articolato relativo all'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina e chirurgia di cui alla tabella XVIII allegata al precitato decreto ministeriale 10 luglio 1996 e la conseguente abrogazione dell'articolato precedente; Visto l'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n 341 il quale prevede che l'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'art. 1 del medesimo decreto (corsi di diploma universitario, corsi di laurea, corsi di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca) nonche' dei corsi e delle attivita' formative di cui all'art. 6, comma 2, del medesimo decreto (corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici, venga disciplinato da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "Regolamento didattico di ateneo"; Appurato che e' in fase predisposizione il regolamento didattico d'Ateneo, il quale richiede dei tempi tecnici non estremamente brevi, poiche' dovra' essere deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche ed inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione, che sara' emessa dal Ministro, sentito il Consiglio universitario nazionale, entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato; Ritenuto pertanto opportuno procedere alla modifica di statuto con le procedure di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la propria nota n. 20669 del 13 maggio 1998 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere degli organi accademici succitate; Visto l'art. 17, commi 95, 101 e 119, della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e le circolari ministeriali n. 2079 del 5 agosto 1997 e n. 1/98 del 16 giugno 1998; Decreta

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse e' ulteriormente modificato come appresso

Art. 1.

All'art. 2.1.1 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina e chirurgia di cui alla tabella XVIII allegata al decreto ministeriale 10 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1996.

Corso di laurea in medicina e chirurgia 1. Finalita', norme generali e di programmazione.

1.1 - Titolo e norme di ammissione; riconoscimento degli studi compiuti.

Si e' ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia se si e' in possesso di licenza di scuola media superiore (maturita' quinquennale) o titolo estero equipollente. Le norme di ammissione, di pertinenza di ciascun Ateneo, devono essere adeguate alle necessita' di fornire agli studenti standards formativi conformi alle normative e raccomandazioni dell'Advisory Committee on Medical Training dell'Unione europea ed alle eventuali disposizioni integrative nazionali.

Il consiglio di corso di laurea (CCL) ed il consiglio di facolta' (CdF), per le rispettive competenze, possono riconoscere come utili nel corso di laurea adeguati studi di livello universitario, seguiti presso universita' o istituti di istruzione universitaria riconosciuti, sulla base della validita' culturale e professionalizzante del curriculum seguito.

L'accreditamento degli studi compiuti puo' dar luogo ad abbreviazioni di corso.

1.2 - Scopo del corso di laurea.

Il corso di laurea e' rivolto a fornire le basi scientifiche e la preparazione teoricopratica necessarie all'esercizio della professione medica; esso fornisce inoltre le basi metodologiche e culturali per la formazione permanente ed i fondamenti metodologici della ricerca scientifica.

Lo studente nel complessivo corso degli studi deve pertanto acquisire un livello di autonomia professionale decisionale ed operativa tale da consentirgli una responsabile e proficua frequenza dei successivi livelli di formazione postlaurea.

La formazione deve caratterizzarsi per un approccio olistico ai problemi di salute della persona sana o malata, anche in relazione all'ambiente fisico e sociale che la circonda.

A tal fine lo studente deve percorrere, in differenti e coordinate fasi di apprendimento, un itinerario formativo che lo porti ad acquisire: le conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle scienze di base, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale; la capacita' di rilevare e valutare criticamente, da un punto di vista clinico, ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base, della fisiopatologia e delle patologie di organo e di apparato; le abilita' e l'esperienza, unite alla capacita' di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari dal punto di vista preventivo, diagnostico, prognostico, terapeutico e riabilitativo.

Lo studente deve inoltre acquisire; la conoscenza dei valori etici e storici della medicina...

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