DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1971, n. 1330 - Approvazione dello statuto dell'Universita' degli studi di Ancona

Coming into Force14 Marzo 1972
End of Effective Date05 Giugno 2012
Enactment Date04 Ottobre 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/02/28/071U1330/CONSOLIDATED/20120209
Published date28 Febbraio 1972
Official Gazette PublicationGU n.55 del 28-02-1972
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1971, n. 135;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di approvazione dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Ancona;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico

E' approvato lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 ottobre 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1972

Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 20. - VALENTINI

Statuto dell'Universita' degli studi di Ancona

Statuto dell'Universita' degli studi di Ancona

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1

L'Universita' degli studi di Ancona e' costituita dalle seguenti facolta':

1) Facolta' di medicina e chirurgia;

2) Facolta' di ingegneria.

Art 2

Gli insegnamenti vengono impartiti sotto forma di lezioni, di esercitazioni pratiche e di seminari.

Art 3

I liberi docenti che intendono svolgere corsi a titolo privato per soddisfare gli obblighi di insegnamento previsti dalla legge, hanno l'obbligo di presentare, entro il 30 giugno, ai presidi delle rispettive facolta', i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno accademico successivo.

I consigli di facolta' devono, entro il 30 settembre, esaminarli e coordinarli tra loro e con i corsi ufficiali, ai sensi dello art. 16 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, specialmente determinando quali corsi si devono ritenere pareggiati a tutti gli effetti di legge.

Art 4

Nel pronunciarsi sul programma presentato dal libero docente per un corso a titolo privato, il consiglio di facolta' deve accertare se il programma presentato risponda come contenuto e ampiezza alle necessita' didattiche.

I corsi pareggiati devono avere uno sviluppo di lezioni ed una ampiezza di argomenti corrispondenti a quelli ufficiali.

I liberi docenti che svolgono corsi pareggiati devono tenere almeno venti lezioni.

Art 5

Allo svolgimento di ogni corso devono essere dedicate non meno di tre lezioni settimanali da distribuirsi ordinatamente durante l'anno accademico.

Art 6

Ciascun professore, sia di ruolo, sia incaricato, sia libero docente, deve tenere per ogni corso un registro nel quale nota, di volta in volta, l'argomento svolto o la esercitazione apponendovi la firma.

Questo registro e' ostensibile ad ogni richiesta del preside o del rettore e viene consegnato alla segreteria dell'universita' alla chiusura dei corsi dopo essere stato munito del visto del preside di facolta'.

Art 7

I professori di ruolo ed incaricati hanno l'obbligo di presentare entro il mese di giugno al preside della rispettiva facolta' i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno successivo, ed il consiglio di facolta' deve esaminarli e coordinarli prima del termine dell'anno accademico in corso introducendo le eventuali modifiche.

Art 8

Le frequenze, la diligenza ed il profitto degli studenti sono accertati dai professori nei modi piu' opportuni.

Art 9

Gli esami di profitto si svolgono per singole materie attraverso prove individuali.

Salvo che non sia disposto diversamente negli ordinamenti riguardanti ciascuna facolta', gli insegnamenti di durata pluriennale importano un colloquio al termine di ogni anno.

Art 10

Per l'esame di laurea il candidato dovra' presentare una tesi, svolta su un argomento comunicato in precedenza e concordato ed approvato dal professore della materia.

Gli elaborati relativi alla tesi dovranno essere presentati alla segreteria in triplice copia almeno otto giorni prima di quello fissato per l'esame.

L'esame di laurea consiste nella discussione orale della tesi durante la quale i membri della commissione possono rivolgere al candidato tutte le interrogazioni atte ad accertare la sua preparazione e la sua cultura.

Nell'assegnare il voto di laurea la commissione tiene conto del valore della tesi, dell'andamento della discussione e de curriculum del candidato.

Art 11

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente devi aver superato tutti gli esami previsti dal piano di studi per i corso di laurea al quale si e' iscritto.

Art 12

Per l'iscrizione degli studenti che passano da uno ad altro corso di laurea e per coloro che siano forniti di altra laurea o diploma, o che provengono da altre universita', decide, caso per caso, la facolta' ai sensi, rispettivamente degli articoli 10 e 11 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938 n. 1269.

Art 13

Il senato accademico puo' dichiarare non valido il corso che per qualunque motivo, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO II FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
Art 14

La facolta' di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia. La durata del corso degli studi per la laurea e' di sei anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

FONDAMENTALI

Primo biennio:

1) Chimica;

2) Fisica;

3) Biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze;

4) Anatomia umana normale (biennale);

5) Fisiologia umana (biennale al 2° e 3° anno);

6) Patologia generale (biennale al 2° e 3° anno);

7) Chimica biologica;

8) Microbiologia.

Secondo biennio:

9) Farmacologia;

10) Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale);

11) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale);

12) Anatomia e istologia patologica (biennale al 4° e 5° anno);

13) Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio:

14) Clinica medica generale e terapia medica (biennale);

15) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale);

16) Clinica pediatrica;

17) Clinica ostetrica e ginecologica;

18) Igiene;

19) Medicina legale e delle assicurazioni;

20) Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale);

21) Clinica dermosifilopatica (semestrale);

22) Clinica oculistica (semestrale);

23) Clinica odontoiatrica (semestrale);

24) Radiologia (semestrale).

COMPLEMENTARI

1) Istologia ed embriologia generale;

2) Genetica medica;

3) Statistica sanitaria e biometria;

4) Scienza dell'alimentazione;

5) Psicologia;

6) Psichiatria;

7) Clinica ortopedica;

8) Medicina nucleare;

9) Medicina del lavoro;

10) Semeiotica medica;

11) Semeiotica chirurgica;

12) Anestesiologia e rianimazione;

13) Ematologia;

14) Urologia;

15) Nefrologia medica;

16) Neurochirurgia;

17) Gerontologia e geriatria;

18) Oncologia sperimentale;

19) Chirurgia pediatrica;

20) Anatomia chirurgica e corso di operazioni;

21) Chirurgia sperimentale;

22) Chirurgia del cuore e dei grossi vasi;

23) Virologia;

24) Malattie dell'apparato cardiovascolare;

25) Reumatologia;

26) Malattie dell'apparato digerente;

27) Biochimica applicata;

28) Farmacologia clinica;

29) Istochimica;

30) Biologia molecolare;

31) Immunologia;

32) Chirurgia geriatrica;

33) Chirurgia d'urgenza;

34) Chirurgia toracica;

35) Chemioterapia;

36) Tossicologia;

37) Clinica delle malattie infettive.

Art 14

La facolta' di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia. La durata del corso degli studi per la laurea e' di sei anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

FONDAMENTALI

Primo biennio:

1) Chimica;

2) Fisica;

3) Biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze;

4) Anatomia umana normale (biennale);

5) Fisiologia umana (biennale al 2° e 3° anno);

6) Patologia generale (biennale al 2° e 3° anno);

7) Chimica biologica;

8) Microbiologia.

Secondo biennio:

9) Farmacologia;

10) Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale);

11) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale);

12) Anatomia e istologia patologica (biennale al 4° e 5° anno);

13) Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio:

14) Clinica medica generale e terapia medica...

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