DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1971, n. 135 - Statizzazione della libera Universita' di Ancona

Coming into Force23 Aprile 1971
Enactment Date18 Gennaio 1971
Published date08 Aprile 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/04/08/071U0135/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.88 del 08-04-1971
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1969, n. 1321, con il quale e' stata riconosciuta la libera Universita' degli studi di Ancona, costituita dalla facolta' di ingegneria (limitatamente al I biennio) e dalla facolta' di medicina e chirurgia (limitatamente al I triennio);

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduta la richiesta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le suddette richieste;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1970-71 la libera Universita' degli studi di Ancona, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1969, n. 1321, passa a carico dello Stato, per cui e' compresa fra quelle previste al n. 1 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

L'universita' di cui al precedente comma assume la denominazione di Universita' degli studi di Ancona.

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1969, n. 1321, e' revocato.

Art 2.

Alla suddetta universita' degli studi sono assegnati i seguenti posti di ruolo:

  1. sei posti di professore (tre per la facolta' di medicina e chirurgia e tre per la facolta' di ingegneria) prelevati sul contingente di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (aliquota 1970);

  2. dieci posti di assistente (cinque per la facolta' di medicina e chirurgia e cinque per la facolta' di ingegneria), prelevati sul contingente di cui all'art. 18, della suddetta legge n. 62 (aliquota 1970).

I posti convenzionati di professore e di assistente di ruolo della suddetta universita' fissati dallo statuto rispettivamente in 4 e 8 per la facolta' di medicina e chirurgia ed in 4 e 8 per la facolta' di ingegneria, e attualmente vacanti, sono soppressi.

Art 3.

Il patrimonio della libera Universita' degli studi di Ancona e' devoluto all'Universita' statale.

L'assegnazione in...

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