DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1998 - Modificazioni allo statuto dell'Universita'

IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n 1330, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, con il quale si da' attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982 in tema di formazione dei medici specialisti; Visto il decreto del MURST 5 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997, con il quale sono aggiunte alcune scuole di specializzazione all'art. 8 della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995, e successive modificazioni, ed in particolare la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare e con il quale e' aggiunto l'art. 44 alla precitata tabella XLV/2 relativo all'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare; Vista la tabella XLV/2 di cui al decreto ministeriale 11 maggio 1995 sopracitato ed in particolare il capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti; Viste le proposte formulate dagli organi accademici di questa Universita', rispettivamente in data 23 luglio 1997 dal consiglio di facolta' di medicina e chirurgia, 17 settembre 1997 dal consiglio di amministrazione e 30 settembre 1997 dal senato accademico volte ad ottenere la modifica di statuto all'art. 3.4.7 con l'inserimento dell'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare di cui alla tabella XLV/2, capo II, allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995, e successive modificazioni, e con conseguente soppressione dell'articolato precedente; Vista la propria nota n 22 del 3 novembre 1997 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere degli organi accademici succitate; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la nota ministeriale n. 1078 del 27...

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