DECRETO-LEGGE 8 luglio 1974, n. 261 - Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati

Coming into Force09 Luglio 1974
Enactment Date08 Luglio 1974
Published date09 Luglio 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/07/09/074U0261/CONSOLIDATED/19920722
Official Gazette PublicationGU n.178 del 09-07-1974
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di provvedere alla modifica delle vigenti norme relative al collocamento a riposo dei pubblici dipendenti ex combattenti e assimilati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art 1.

Il personale che a norma degli articoli 1 e 4 della legge 24 maggio 1370, n. 336, dell'articolo unico della legge 8 luglio 1971, n. 541, degli articoli 1 e 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, ha titolo a fruire dei benefici previsti dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, deve presentare domanda all'amministrazione o ente di appartenenza, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il collocamento a riposo del personale di cui al primo comma e' disposto per contingenti annuali in ragione del 20% dei richiedenti di ciascuna amministrazione o ente, a cominciare dai piu' anziani di eta', nell'ambito di ciascun ruolo, carriera o categoria di appartenenza. In caso di pari eta' e' collocato a riposo il piu' anziano per servizio.

Il collocamento a riposo dei contingenti annuali previsti dal comma precedente verra' disposto a partire dal 1 luglio 1976, fatte salve recessazioni dal servizio, con i benefici di cui al primo comma, per raggiungimento dei limiti di eta' o per dispensa dal servizio per motivi di salute ovvero per decesso dell'impiegato.

Al personale trattenuto in servizio ai sensi dei commi che precedono possono essere conferite promozioni solo per anzianita' o per concorso.

Art 1.

Il personale che a norma degli articoli 1 e 4 della legge 24 maggio 1370, n. 336, dell'articolo unico della legge 8 luglio 1971, n. 541, degli articoli 1 e 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, ha titolo a fruire dei benefici previsti dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, deve presentare domanda all'amministrazione o ente di appartenenza, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Scaduto tale termine la domanda e' irrevocabile.

Il collocamento a riposo del personale di cui al primo comma e' disposto per contingenti annuali in ragione del 20% dei richiedenti di ciascuna amministrazione o ente, a cominciare dai piu' anziani di eta', nell'ambito di ciascun ruolo, carriera , grado o categoria di appartenenza. In caso di pari eta' e' collocato a riposo il piu' anziano per servizio.

((Il collocamento a riposo avverra' per contingenti del 10 per cento il 1 luglio e il 1 gennaio di ogni anno, a partire dal 1 luglio 1975. Detto collocamento per il personale contemplato dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, avverra' con decorrenza 1 ottobre di ciascun anno a partire dal 1975. Ogni contingente semestrale dovra' comprendere il collocamento a riposo, a titolo di precedenza, di mutilati ed invalidi di guerra nel limite massimo del 30 per cento. Gli esclusi verranno assegnati al contingente immediatamente successivo con precedenza su tutti gli altri richiedenti.

Entro 120 giorni dal termine previsto per la presentazione della domanda i contingenti di cui ai precedenti commi saranno pubblicati nel bollettino ufficiale delle rispettive amministrazioni, che ne daranno notizia agli interessati.

Sono fatte salve le cessazioni dal servizio, coi benefici di cui al primo comma, per raggiungimento dei limiti di eta' o dei limiti massimi di anzianita' di servizio di cui all'articolo 2 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, o per dispensa dal servizio per motivi di salute, per decesso dell'impiegato ovvero in applicazione della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Per tutto il personale della scuola e' fatta salva in ogni caso la riliquidazione del trattamento di pensione e dell'indennita' di buonuscita o di previdenza spettante ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477. Tale disposizione si applica anche per il personale che cessera' dal servizio dopo il 25 giugno 1975)).

COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 AGOSTO 1974, N. 355.

Art 1.

Il personale che a norma degli articoli 1 e 4 della legge 24 maggio 1370, n...

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