LEGGE 9 ottobre 1971, n. 824 - Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati

Coming into Force30 Ottobre 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/10/15/071U0824/CONSOLIDATED/19830302
Enactment Date09 Ottobre 1971
Published date15 Ottobre 1971
Official Gazette PublicationGU n.262 del 15-10-1971
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, spettano a tutti i dipendenti indicati dai predetti articoli, anche se cessati dal servizio anteriormente al 26 giugno 1970 ma posteriormente al 7 marzo 1968, previa presentazione della domanda, ove prescritta, in data successiva a quella di entrata in vigore della legge 24 maggio 1970, n. 336.

La decorrenza economica retroattiva dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, va applicata indipendentemente dalla data di presentazione delle relative domande, fermo restando che la prescrizione delle eventuali competenze arretrate superiori al biennio va applicata limitatamente alle domande che verranno presentate dopo il 25 giugno 1972.

Il collocamento a riposo di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, puo' essere richiesto per una data intercorrente tra il 26 giugno 1970 e il 25 giugno 1975 e i termini per la presentazione delle relative domande decorrono dall'11 giugno 1970.

Tra gli enti pubblici e gli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono compresi gli istituti e le aziende di credito di diritto pubblico.

Tutti i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, spettano anche ai cittadini di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364.

Art 2.

Ai fini del computo delle campagne di guerra previsto dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, la valutazione va effettuata nella misura di un anno intero per ciascuna campagna di guerra riconosciuta tale dall'autorita' competente.

La valutazione di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e' utile sia ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sia ai fini della riduzione dei tempi di attesa per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente successivi conferibili col semplice decorso della anzianita' e nei cui confronti la valutazione stessa possa operare.

Art 3.

Per la "qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta" cui si riferisce il secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, si intende quella eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall'ordinamento generale della carriera stessa e dai contratti collettivi di lavoro, a sensi delle norme vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento.

Negli ordinamenti nei quali sia prevista la distinzione del personale in dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni, per carriera di appartenenza si intende quella che si articola nei gradi conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi.

I benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, da commisurarsi in relazione alla...

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