LEGGE 27 giugno 1991, n. 220 - Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato

Coming into Force08 Agosto 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/07/24/091G0238/CONSOLIDATED/20060518
Published date24 Luglio 1991
Enactment Date27 Giugno 1991
Official Gazette PublicationGU n.172 del 24-07-1991
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. La Cassa nazionale del notariato, istituita con regio decreto- legge 9 novembre 1919, n. 2239, e compresa tra gli enti pubblici di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, esplica, nell'ambito della categoria dei notai, attivita' di previdenza, di mutua assistenza e di solidarieta' fra gli iscritti.

  2. La Cassa nazionale del notariato, con il fondo costituito dalle quote di onorario versate dai notai, provvede:

  1. alla corresponsione, a favore del notaio che cessa dall'esercizio, del trattamento di quiescenza:

    1) ordinario: per raggiungimento del limite di eta'; per inabilita' assoluta e permanente a proseguire nell'esercizio delle funzioni; dopo trenta anni di esercizio; dopo venti anni di esercizio, quando sia stato raggiunto il sessantacinquesimo anno di eta';

    2) speciale: per inabilita' permanente ed assoluta per lesioni o infermita' causate dalla guerra; per infermita' o lesioni dipendenti da fatti inerenti all'esercizio della funzione;

  2. alla corresponsione del trattamento di quiescenza reversibile o indiretto a favore del coniuge, dei figli minori del notaio deceduto in pensione o in esercizio, nonche' degli altri soggetti previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

  3. alla liquidazione dell'indennita' di cessazione a favore del notaio che cessa dall'esercizio, ovvero dei soggetti previsti dall'articolo 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

  4. alla corresponsione a favore del notaio in esercizio di assegni integrativi degli onorari percepiti nell'anno, se inferiori ad un ammontare predeterminato;

  5. al soddisfacimento di ogni altro onere espressamente imposto a suo carico da disposizioni di legge.

    AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.
  1. La Cassa nazionale del notariato, nell'espletamento dell'attivita' di mutua assistenza prevista dall'articolo 1, comma 1, puo' provvedere, nei limiti di disponibilita' del bilancio:

  1. alla concessione di contributi per l'impianto dello studio del notaio di prima nomina se versa in condizioni di disagio economico;

  2. alla concessione di assegni di studio a favore dei figli del notaio in esercizio o cessato;

  3. alla corresponsione di sussidi a favore del notaio cessato o in esercizio, del coniuge e dei suoi parenti entro il secondo grado, se versano in condizioni di disagio economico;

  4. alla corresponsione per una sola volta, quando non spetta l'indennita' di cessazione prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera c), di un sussidio, non superiore all'ammontare dalla predetta indennita', a favore degli eredi del notaio, morto in esercizio, diversi dai soggetti previsti dall'articolo 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

  5. alla concessione di mutui al notaio in esercizio per l'acquisto o la ristrutturazione dello studio, per l'acquisto o la costruzione della casa da adibire a prima abitazione, anche stipulando apposite convenzioni con istituti di credito abilitati alla concessione di prestiti a medio e lungo termine e contribuendo al parziale pagamento dei relativi interessi;

  6. alla concessione di contributi per il pagamento dei canoni in locazione degli immobili destinati a sede dei consigli notarili o degli altri organi istituzionali del notariato.

Art 3.
  1. Organi della Cassa nazionale del notariato sono:

    1. il consiglio di amministrazione;

    2. il presidente;

    3. il comitato esecutivo;

    4. il collegio dei revisori dei conti.

  2. I predetti organi restano in carica tre anni.

  3. La Cassa nazionale del notariato e' sottoposta alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia.

Art 4.
  1. Il consiglio di amministrazione e' composto di diciotto membri, di cui quindici eletti tra i notai in esercizio e tre cooptati tra i notai in pensione.

  2. I notai in esercizio sono eletti in unica data, nel numero stabilito per ciascuna delle zone indicate nella tabella A annessa alla presente legge.

  3. Le elezioni dei quindici notai in esercizio vengono indette dal presidente del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato ed hanno luogo presso le sedi dei consigli notarili con l'osservanza delle norme vigenti per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato.

  4. Il Ministro di grazia e giustizia, verificata l'osservanza delle norme di legge ed accertati i risultati definitivi delle elezioni, procede alla proclamazione degli eletti ed indice la prima adunanza del consiglio di amministrazione.

  5. Nella adunanza di cui al comma 4, i membri eletti procedono all'integrazione del consiglio di amministrazione mediante la nomina a scrutinio segreto di tre notai in pensione tra quelli a carico della Cassa nazionale del notariato, sentite le organizzazioni sindacali dei notai in pensione.

  6. Il Ministro di grazia e giustizia, verificata la regolarita' delle elezioni dei notai in pensione, procede alla proclamazione degli eletti e ordina che siano pubblicati i nomi di tutti i componenti del consiglio di amministrazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

  7. La carica di membro del consiglio di amministrazione e' incompatibile con quella di componente del Consiglio nazionale del notariato.

Art 5.
  1. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti il presidente, il vice presidente, che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, e il segretario.

  2. I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere eletti o cooptati per piu' di due trienni consecutivi.

  3. I notai in esercizio, componenti del consiglio di amministrazione, nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa e fino a sei mesi prima della scadenza del triennio, sono sostituiti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, dai notai in esercizio che nella graduatoria, formata sulla base dei voti riportati, li seguono immediatamente.

  4. I notai in pensione, componenti del consiglio di amministrazione, nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, sono sostituiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, secondo la procedura prevista nell'articolo 4, comma 5.

  5. I componenti nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

Art 6.
  1. Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

  1. stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa nazionale del notariato;

  2. delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione vigilante;

  3. delibera, su proposta del comitato esecutivo, l'investimento delle disponibilita' patrimoniali;

  4. delibera sui ricorsi contro le deliberazioni del comitato esecutivo;

  5. delibera, su proposta del comitato, il regolamento organico del personale e le sue modifiche, l'ordinamento dei servizi nonche' la nomina del direttore generale; f) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

Art 7.
  1. Il consiglio di amministrazione e' convocato almeno una volta ogni tre mesi dal presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonche' della materia da trattare.

  2. L'avviso deve essere spedito a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

  3. Il presidente deve convocare senza ritardo il consiglio di amministrazione se ne e' richiesto da un terzo dei suoi componenti o dal collegio dei revisori dei conti.

  4. Per la validita' dell'adunanza del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno dieci dei suoi componenti.

  5. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti e in caso di parita' prevale il voto del presidente.

Art 8.
  1. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione nonche' il comitato esecutivo; ha la rappresentanza della Cassa nazionale del notariato di fronte ai terzi e in giudizio; rimane in carica fino a quando dura il consiglio di amministrazione che lo ha eletto e puo' essere rieletto una sola volta.

  2. Il presidente puo' delegare al vice presidente funzioni di sua spettanza.

Art 9.
  1. Il comitato esecutivo e' composto dal presidente e da quattro membri, eletti fra i propri componenti dal consiglio di amministrazione.

  2. Al comitato esecutivo sono attribuite le seguenti funzioni:

    1. predisposizione dei bilanci;

    2. esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione;

    3. autorizzazione delle spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del...

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