LEGGE 23 dicembre 1977, n. 952 - Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro

Coming into Force01 Gennaio 1978
Published date31 Dicembre 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/12/31/077U0952/CONSOLIDATED/19980929
Enactment Date23 Dicembre 1977
Official Gazette PublicationGU n.356 del 31-12-1977
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, le scritture private, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione, sono esonerate dall'obbligo della registrazione, qualora contengano esclusivamente convenzioni soggette a tali formalita'.

Le formalita' di cui al comma precedente sono assoggettate all'imposta erariale di trascrizione nella misura indicata nella tabella allegata alla presente legge, da corrispondersi al momento della richiesta, per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico.

All'imposta prevista dal comma precedente, che assorbe quella di successione, sono soggette anche le formalita' eseguite in base a scritture private, con sottoscrizione autenticata, relative ad acquisti di veicoli per causa di morte.

Le formalita' di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non e' stata assolta l'imposta erariale di trascrizione prevista dalla presente legge.

Art 2.

L'imposta e' dovuta per ciascuna formalita' richiesta. E' pero' dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtu' dello stesso atto debbono eseguirsi piu' formalita' di iscrizione ipotecaria.

Le formalita' di cui all'articolo 1 relative ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste entro il termine di trenta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine e' elevato a novanta giorni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 106, numero 4°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere.

Per l'omissione della richiesta della formalita' entro il termine stabilito dal comma precedente, si applica la sanzione prevista dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

L'imposta suppletiva deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita.

Al pagamento dell'imposta e della pena pecuniaria sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse la formalita' e' stata eseguita.

Per quanto non disposto dai commi precedenti, si applicano, purche' compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, nonche', se competono, le esenzioni ed agevolazioni previste in materia di imposta di registro.

Art 2.

L'imposta e' dovuta per ciascuna formalita' richiesta. E' pero' dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtu' dello stesso atto debbono eseguirsi piu' formalita' di iscrizione ipotecaria.

Le formalita' di cui all'articolo 1 relative ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine e' elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 106, numero 4°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere.

Per l'omissione della richiesta della formalita' entro i termini stabiliti dal comma precedente si applica una soprattassa pari all'imposta erariale di trascrizione dovuta e da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa e' ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

L'imposta suppletiva deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita.

Al pagamento dell'imposta e della soprattassa sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse la formalita' e' stata eseguita.

Per quanto non disposto dai commi precedenti, si applicano, purche' compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, nonche', se competono, le esenzioni ed agevolazioni previste in materia di imposta di registro.

Art 2.

((1. L'imposta e' dovuta per ciascuna formalita' richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtu' dello stesso atto debbono eseguirsi piu' formalita' di iscrizione ipotecaria.

  1. Le formalita' di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonche' di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

  2. Le formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli gia' iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine e' elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 106, n. 4›, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere.

  3. Per l'omissione delle richieste di formalita' entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa e' ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

  4. L'imposta suppletiva deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita.

  5. Al pagamento dell'imposta e della soprattassa sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalita' sono state eseguite.

  6. Per quanto non disposto dai commi precedenti si applicano, purche' compatibili, le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonche', se competono, le esenzioni ed agevolazioni previste in materia di imposta di registro)).

Art 3.

Nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo precedente l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita, segnala con le modalita' fissate dal decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro di cui al successivo articolo 6, i dati necessari all'ufficio del registro che ha sede nello stesso capoluogo, il quale provvede ad irrogare e riscuotere la sanzione ed a riscuotere l'imposta suppletiva.

Art 3.

Nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo precedente, l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita, segnala, con le modalita' fissate dal decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al successivo articolo 6, i dati necessari all'ufficio del registro che ha sede nello stesso capoluogo, il quale provvede a riscuotere l'imposta suppletiva.

Art 3.

Nel caso previsto dal comma 5 dell'articolo precedente, l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita, segnala, con le modalita' fissate dal decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al successivo articolo 6, i dati necessari all'ufficio del registro che ha sede nello stesso capoluogo, il quale provvede a riscuotere l'imposta suppletiva.

Art 4.

Per ottenere le formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione devono essere prodotti all'ufficio del pubblico registro automobilistico:

  1. la scrittura privata, con sottoscrizione autenticata, redatta in duplice originale ovvero l'originale scrittura privata, con sottoscrizione accertata giudizialmente, ed una copia certificata conforme dal cancelliere competente o da un notaio;

  2. le note, in triplice esemplare, redatte in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, predisposte e distribuite dall'ufficio del pubblico registro...

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