LEGGE 4 marzo 1958, n. 174 - Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero

Coming into Force06 Aprile 1958
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1958/03/22/058U0174/CONSOLIDATED/20110606
Published date22 Marzo 1958
Enactment Date04 Marzo 1958
Official Gazette PublicationGU n.71 del 22-03-1958
TITOLO I Imposta di soggiorno

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno gli alberghi, le pensioni, le locande, gli stabilimenti di cura e le case di salute sono classificati in sei categorie, contrassegnate come segue:

categoria A alberghi di lusso;

categoria B alberghi di I categoria;

categoria C alberghi di II categoria e pensioni di 1ª categoria;

categoria D alberghi di III categoria e pensioni di 2ª categoria; categoria E alberghi di IV categoria e pensioni di 3ª categoria;

categoria F locande in genere.

L'imposta e' esatta per ogni persona e giorno in base alla seguente tariffa: categoria A.............................................. L. 200

" B.............................................. " 120

" C.............................................. " 80

" D.............................................. " 50

" E.............................................. " 20

" F.............................................. " 10

Coloro che siano assoggettati all'imposta per trenta giorni consecutivi, ne rimangono esenti per i successivi novanta giorni.

Le ville, gli appartamenti, le camere ammobiliate e gli altri alloggi in genere sono distinti in quattro categorie. Da coloro che vi dimorano l'imposta e' dovuta, per tutta la durata del soggiorno purche' non superi i 120 giorni' da quello dell'arrivo, nelle misure, fisse individuali di lire 3000 per la 1ª categoria, di lire 2000 per la 2ª, di lire 600 per la 3ª e di lire 200 per la 4ª Se la durata del soggiorno nelle ville, negli appartamenti e nelle camere ammobiliate o negli alloggi, per i quali normalmente l'imposta e' dovuta in misura fissa, e' inferiore a sette giorni, giusta la deroga prevista dall'art. 3, secondo comma, della legge 16 giugno 1939, n. 1111, la imposta si applica con le seguenti quote giornaliere:

categoria I lire 80;

categoria II lire 60;

categoria III lire 30;

categoria IV lire 10.

Tali quote giornaliere si applicano, in ogni caso, agli ospiti delle case per ferie, degli alberghi per la gioventu', dei campeggi, dei villaggi turistici e degli autostelli, per la durata massima di giorni venti.

Le maggiorazioni stagionali, disposte per particolari esigenze a favore di determinate localita' secondo lo art. 6, lettera b) del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, possono raggiungere i limiti di lire 40 per le quote giornaliere e di lire 400 per le quote fisse.

La classificazione degli alberghi, pensioni e locande e' quella risultante dagli elenchi approvati dal Commissariato per il turismo in base alle disposizioni del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e modificato con regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1729, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 382.

La classificazione degli altri esercizi non compresi negli elenchi suindicati, nonche' delle ville, degli appartamenti, delle camere ammobiliate e degli altri alloggi in genere,- e' determinata, tenuto conto della loro importanza, attrezzatura e ubicazione, dall'Ente provinciale per il turismo sentito il parere dell'Azienda autonoma di cura, di soggiorno o di turismo per il territorio di propria competenza, con le norme di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111.

Nel caso che detti alloggi siano situati in localita' non riconosciuta stazione di cura, di soggiorno o di turismo o che sia intervenuta dispensa dalla costituzione dell'Azienda autonoma, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1 luglio 1926, n. 1380, il parere di cui al precedente comma e' espresso dal Comune.

Il parere del Comune, espresso dalla Giunta comunale, e quello dell'Azienda autonoma debbono essere comunicati all'Ente provinciale per il turismo nel termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, l'Ente provinciale per il turismo puo' procedere alla classificazione anche senza il richiesto parere.

Le case per ferie, gli alberghi per la gioventu' ed i campeggi sono classificati fra gli alloggi di IV categoria.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79

Art 2.

Il provento dell'imposta di soggiorno, al netto del l'aggio di riscossione, e' devoluto per il 12 per cento all'Opera nazionale maternita' ed infanzia.

La restante parte e' cosi' ripartita:

  1. nelle localita' riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per l'80 per cento all'Azienda autonoma della stazione; per il 10 per cento alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del lavoro e per il residuo 10 per cento all'Ente provinciale per il turismo.

    Nel caso di dispensa dalla costituzione dell'Azienda autonoma, la quota che spetterebbe a questa e' devoluta al Comune con l'obbligo della gestione separata prescritta dall'art. 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1 luglio 1926, n. 1380;

  2. nelle altre localita' di cui all'art. I del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, non riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per il 30 per cento alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico; per il 20 per cento all'Ente provinciale per il turismo e per il 50 per cento a favore del Comune con l'obbligo di gestione separata, per essere destinata, d'intesa con l'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, ad opere di miglioramento delle localita' connesse con lo sviluppo dell'atti vita' turistica ed anche al finanziamento delle Associazione Pro-Loco ivi costituite ed iscritte all'albo da istituirsi e tenersi presso il Commissariato per il turismo.

    Per le Regioni indicate nell'art. 18 le percentuali stabilite dalle lettere a) e b) in favore della Sezione autonoma per l'esercizio del credito...

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