LEGGE 16 giugno 1939, n. 1111 - Disciplina degli affittacamere

Coming into Force26 Agosto 1939
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1939/08/11/039U1111/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date16 Giugno 1939
Published date11 Agosto 1939
Official Gazette PublicationGU n.187 del 11-08-1939
Articoli

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

I privati i quali forniscano abitualmente alloggio per mercede adibendo a tale scopo non oltre quattro camere ammobigliate ed arredate con un numero massimo complessivo di sei letti o per sei ospiti, senza esercirvi un'azienda alberghiera, sono qualificati affittacamere.

Sono qualificati altresi' affittacamere coloro che affittano abitualmente appartamenti ammobigliati e camere mobiliate nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo, senza limitazione nel numero delle camere e degli ospiti.

Art 1.

I privati i quali forniscano abitualmente alloggio per mercede adibendo a tale scopo non oltre quattro camere ammobigliate ed arredate con un numero massimo complessivo di sei letti o per sei ospiti, senza esercirvi un'azienda alberghiera, sono qualificati affittacamere.

Sono qualificati altresi' affittacamere coloro che affittano abitualmente appartamenti ammobigliati e camere mobiliate nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo, senza limitazione nel numero delle camere e degli ospiti. 1

Art 2.

Gli affittacamere possono fornire alle persone alloggiate anche i pasti esclusa pero' la somministrazione di bevande superalcooliche.

Art 3.

Gli affittacamere non possono fornire alloggio per un periodo inferiore ai sette giorni, ad eccezione che ad artisti drammatici e lirici od orchestrali, ed altri partecipanti allo spettacolo.

Deroghe eventuali giustificate da deficienze locali di esercizi alberghieri, potranno essere consentite in ogni singola Provincia dal prefetto, il quale ne dara' comunicazione all'Ente provinciale per il turismo.

Art 4.

Il pagamento dell'alloggio e quello eventuale dei pasti e' effettuato, salvo patto contrario, in via anticipata quindicinale o per l'intero periodo nel caso l'affitto sia concordato per meno di quindici giorni.

La risoluzione dell'impegno di alloggio dev'essere comunicata all'altra parte almeno sette giorni prima della sua scadenza; ed il giorno precedente nel caso delle eccezioni e deroghe di cui al precedente art. 3.

In nessun caso le persone alloggiate hanno diritto al rimborso del prezzo anticipato per l'alloggio, mentre hanno diritto al rimborso del prezzo anticipato per il vitto, qualora questo non sia consumato per l'intera giornata e ne sia stato dato avviso almeno il giorno precedente.

CLASSIFICA.
Art 5.

Ferme le disposizioni di cui agli...

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