Modifica della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 24 febbraio 2004, n. 21/04. (Deliberazione n. 49/04).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 marzo 2004, Visti

la legge 10 ottobre 1990, n. 287; la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico; il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante assunzione della titolarita' delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa' acquirente unico ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e direttive alla medesima societa'; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 16 giugno 1997, n. 67/97; la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2002, n. 125/02 (di seguito: deliberazione n. 125/02); la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 24 febbraio 2004, n. 21/04 (di seguito: deliberazione n. 21/04); il documento per la consultazione ´Misure per la promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta di energia elettrica ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481ª pubblicato in data 30 gennaio 2004 (di seguito: documento per la consultazione); con nota inviata in data 23 marzo 2004, prot. n. AD/P2004000053 (prot. Autorita' n. 007602 del 24 marzo 2004), la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. ha segnalato che in alcune situazioni ricorrenti parametri posti alla base delle misure di cui alla deliberazione n. 21/04 in ordine al controllo di quantita' manifestano interventi intempestivi o non corretti tali da richiedere una modificazione degli stessi; Considerato che

l'Autorita' e' investita di una generale funzione di regolazione attraverso la quale puo' adottare gli interventi necessari per rimuovere situazioni strutturali ostative alla promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta dei servizi nel settore dell'energia elettrica; misure quali quelle indicate nell'alinea precedente debbono essere graduate in ragione della effettive, congiunturali esigenze di supporto al processo di promozione della concorrenza come sopra evidenziate, diversamente dando luogo a forme surrettizie di intervento amministrativo sui meccanismi di mercato; con deliberazione n. 21/04 l'Autorita' ha adottato un primo gruppo di misure minime tese: a garantire un efficace funzionamento dei mercati prevenendo, anche ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale, comportamenti volti a non collocare parte della produzione; ad assicurare, tramite lo strumento del contratto differenziale, la copertura del rischio di prezzo per il Garante della fornitura al mercato vincolato; la deliberazione n. 21/04 ha avviato un'attivita' di prove e messa a punto, condotte degli organismi tecnici cui e' affidata la gestione del mercato e che in tale veste dispongono delle conoscenze e delle dotazioni tecniche per operare in tale senso, delle misure di cui al precedente alinea, prevedendo che in esito alle medesime prove, l'Autorita' potesse provvedere a modificare la medesima deliberazione; lo stato di avanzamento delle attivita' di prova del del sistema delle offerte raggiunto nel periodo successivo alla approvazione della deliberazione n. 21/04 ha consentito di procedere a verifiche attendibili sull'efficienza del sistema di negoziazione, cio' che ha consentito, altresi, di misurare, in termini altrettanto attendibili, l'efficacia delle misure adottate con la richiamata deliberazione anche rispetto a situazioni anomale di funzionamento del mercato; l'approccio progressivo e di verifica operativa per la messa in funzione del sistema delle offerte adottato dal Ministero delle attivita' produttive e' ormai prossimo al completamento; le procedure concorsuali finalizzate alla conclusione dei contratti differenziali con funzione di copertura del rischio di prezzo curate dalla societa' Acquirente Unico S.p.a. (di seguito

l'Acquirente Unico) ai sensi dell'art. 9 della deliberazione n. 21/04 hanno evidenziato un interesse del settore rispetto a questo tipo di operazione adeguato alle aspettative, in generale per i mesi diversi da quelli estivi, ma solo con riferimento alle tipologie contrattuali base load e mid merit per gli altri mesi; ne deriva che il profilo di prelievo del mercato vincolato risulta allo stato privo di adeguate coperture dal rischio prezzo nei periodi attesi di alto carico e medio carico; Ritenuto che

gli esiti delle procedure concorsuali per la conclusione di contratti differenziali condotte dalla societa' Acquirente unico S.p.a. (di seguito: l'Acquirente unico) ai sensi della deliberazione n. 21/04 dimostrano...

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