PROVVEDIMENTO 22 marzo 2005 - Termini, condizioni e modalita' relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali - articolo 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, 1'art. 64 riguardante l'Agenzia del territorio; Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, n.

1390, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo n. 300/1999; Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente il «Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari» e, in particolare, l'art. 3, in cui si prevede che gli atti di aggiornamento del catasto possono essere trasmessi per via telematica all'ufficio competente, mediante l'utilizzo del programma di ausilio distribuito dall'amministrazione finanziaria, e con le modalita' e le procedure dalla stessa definite; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto direttoriale 7 novembre 2001, concemente la «Presentazione delle planimetrie degli immobili urbani e degli elaborati grafici, nonche' dei relativi dati metrici, su supporto informatico unitamente alle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione di unita' immobiliari da presentare agli uffici dell'Agenzia del territorio»; Visto il provvedimento direttoriale 3 dicembre 2003, concemente l'adozione della «Procedura Pregeo 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS»; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, sulle «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano»; Visto l'art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Dispone:

Art. 1.

Definizioni

  1. Ai fini del presente provvedimento si intende per

    1. AGENZIA: l'Agenzia del territorio; b) UFFICIO: l'ufficio provinciale dell'Agenzia; c) MODELLO UNICO INFORMATICO CA-TASTALE: il modello unico informatico per la presentazione, con procedure telematiche, degli atti finalizzati all'aggiornamento del catasto; d) SERVIZIO TELEMATICO: il sistema informatico che consente all'Agenzia la ricezione dei modelli unici informatici catastali, la consegna delle ricevute digitali che attestano l'avvenuta trasmissione degli stessi e il pagamento dei tributi dovuti; e) PROFESSIONISTI: gli iscritti agli Ordini e Collegi professionali abilitati alla predisposizione e alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale; f) SOGGETTI OBBLIGATI: i soggetti obbligati alla presentazione di atti di aggiornamento catastale; g) UTENTI: i professionisti, ovvero i soggetti obbligati, che utilizzano le procedure telematiche di trasmissione; h) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA: la firma elettronica, rilasciata dall'Agenzia, ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati; i) CODICE DI AUTENTICAZIONE: il prodotto delle procedure informatiche basate su un sistema di chiavi asimmetriche, di cui una privata, nota soltanto all'Agenzia, ed una pubblica, nota anche all'utente, che consente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' delle ricevute restituite all'utente; j) CONTROLLI AUTOMATICI: i controlli effettuati dalle procedure del servizio telematico, al momento della ricezione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali, funzionali alla verifica della provenienza del documento, della sua integrita', completezza e coerenza.

    Art. 2.

    Modello unico informatico catastale e modalita' di trasmissione

  2. Con specifici provvedimenti del direttore dell'Agenzia sono approvate le specifiche tecniche del modello unico informatico relativamente alle seguenti tipologie di atti di aggiornamento catastale

    dichiarazioni per l'accertamento delle unita' immobiliari urbane di nuova costruzione; dichiarazioni di variazione dello stato dei beni; atti di aggiornamento geometrico; denunce di variazione di coltura delle...

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