Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e del tesoro; Decreta: Art. 1.
Le funzioni amministrative statali in materia di catasto terreni e urbano, nell'ambito della regione Trentino-Alto Adige, sono esercitate, per delega dello Stato, dalla regione.
Le funzioni amministrative delegate vengono esercitate dagli organi regionali in conformita' alle direttive emanate dal Ministero delle finanze.
In caso di difformita' alle direttive emanate dal Ministero delle finanze o di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge e termini risultanti dalla natura degli interventi, il Ministro delle finanze puo' disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e del tesoro; Decreta: Art. 1.
Le funzioni amministrative statali in materia di catasto terreni e urbano, nell'ambito della regione Trentino-Alto Adige, sono esercitate, per delega dello Stato, dalla regione. Nella determinazione dei valori catastali saranno adottati coerenti criteri di valutazione per il territorio regionale evitando disparita' di trattamento.
Le funzioni amministrative delegate vengono esercitate dagli organi regionali in conformita' alle direttive emanate dal Ministero delle finanze.
In caso di difformita' alle direttive emanate dal Ministero delle finanze o di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge e termini risultanti dalla natura degli interventi, il Ministro delle finanze puo' disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e del tesoro; Decreta: Art. 1.
Le funzioni amministrative statali in materia di catasto terreni e urbano, nell'ambito della regione Trentino-Alto Adige, sono esercitate, per delega dello Stato, dalla regione. Nella determinazione dei valori catastali saranno adottati coerenti criteri di valutazione per il territorio regionale evitando disparita' di trattamento.
Le funzioni amministrative delegate vengono esercitate dagli organi regionali in conformita' alle direttive emanate dal Ministero delle finanze.
In caso di difformita' alle direttive emanate dal Ministero delle finanze o di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge e termini risultanti dalla natura degli interventi, il...