DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2005, n. 211 - Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale

Coming into Force19 Ottobre 2005
Enactment Date17 Ottobre 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/10/18/005G0239/CONSOLIDATED/20051219
Published date18 Ottobre 2005
Official Gazette PublicationGU n.243 del 18-10-2005
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure finalizzate ad assicurare un rigoroso controllo degli andamenti di finanza pubblica, nonche' una razionalizzazione delle procedure di spesa;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per migliorare il controllo del traffico aereo, la sicurezza degli impianti e la competitivita' e lo sviluppo del sistema aeroportuale;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 ottobre 2005 e del 14 ottobre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Contenimento spese del bilancio dello Stato e degli enti pubblici non territoriali

  1. Per l'anno 2005, le dotazioni di competenza e di cassa delle unita' previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese per consumi intermedi e per investimenti fissi lordi, esclusi i comparti della difesa, della sicurezza e del soccorso, sono ridotte secondo gli importi indicati rispettivamente negli elenchi 1 e 2 allegati al presente decreto.

  2. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e' ridotto di 31 milioni di euro per il medesimo anno.

  3. Per l'anno 2005 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' ridotta di 116 milioni di euro e l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e all'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinate dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotta di 30 milioni di euro in termini di competenza e di 70 milioni di euro in termini di cassa.

  4. Gli stanziamenti per l'anno 2005 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilita' anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilita' non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilita' esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera b), numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2005, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento.

  5. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al comma 4 sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. E' fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente comma e del comma 4.

  6. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, un importo pari a 50 milioni di euro e' iscritto in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la cui utilizzazione e' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su motivata richiesta delle amministrazioni interessate, per indifferibili esigenze connesse alle spese per consumi intermedi.

Art 2.

Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attivita' regolate

  1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto opera la disciplina del presente articolo relativamente all'ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle seguenti attivita' regolate:

    1. distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

    2. distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

  2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle attivita' regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per le rispettive vite utili cosi' come determinate ai fini tariffari dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas:

    1. nelle tabelle 1 e 2, rubricate: "durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture" ed allegate alle delibere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 166 del 29 luglio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2005, e n. 206 del 30 settembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 2005, rispettivamente per l'attivita' di trasporto e distribuzione di gas naturale; per i fabbricati iscritti a bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;

    2. nell'appendice 1 della relazione tecnica alla delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 5 del 30 gennaio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2004, per l'attivita' di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata: "capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti".

  3. Per i beni cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene e per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario fino all'esercizio in cui avviene il trasferimento ed in proporzione alla durata del possesso.

  4. Non e' ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una piu' intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Resta ferma, per quanto non diversamente disposto, la disciplina di cui all'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.

  6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono...

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