DECRETO-LEGGE 30 maggio 1988, n. 173 - Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988

Coming into Force31 Maggio 1988
Published date30 Maggio 1988
Enactment Date30 Maggio 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/05/30/088G0242/CONSOLIDATED/19901020
Official Gazette PublicationGU n.125 del 30-05-1988
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure per il riequilibrio della finanza pubblica per l'anno 1988;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, delle finanze e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita'; EMANA il seguente decreto:

Art 1.

Regolazione dei flussi finanziari per interventi nel comparto delle calamita' naturali

  1. I prelevamenti che, ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, le regioni, i comuni e gli altri enti locali interessati possono effettuare nell'anno 1988, rispettivamente, dai conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato o dalle contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciali dello Stato, non possono superare gli importi allo stesso titolo prelevati nell'anno 1987. Parimenti, i pagamenti ed i trasferimenti disposti a carico del bilancio dello Stato e del Fondo per la protezione civile per le finalita' indicate nell'articolo 17, commi 5, 6 e 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67, non possono superare l'importo di quelli allo stesso titolo disposti per l'anno 1987. Le erogazioni di fondi ai beneficiari degli interventi possono essere disposte solo dopo la dimostrazione del completo utilizzo degli acconti gia' eventualmente corrisposti. Il limite di cui al presente comma puo' comunque essere superato, su autorizzazione del Ministro del tesoro, da accordarsi sulla base di motivata richiesta, al fine di non compromettere la continuita' dei lavori.

  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono essere concesse anticipazioni, da parte delle aziende di credito, ai sensi del decreto-legge 1› ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di tardiva assegnazione dei fondi che comprometta la continuita' e la correntezza degli interventi, gli enti locali interessati sono autorizzati a prelevare dalle rispettive contabilita' speciali, istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anche in eccedenza alle disponibilita' esistenti sulle contabilita' stesse.

  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE, avvalendosi anche dei dati predisposti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nel quadro degli elementi richiesti dall'articolo 17, comma 49, della legge 11 marzo 1988, n. 67, accerta lo stato di attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni, e definisce il programma degli interventi residuali, individuando il relativo fabbisogno finanziario, da stabilire sulla base di parametri diretti a consentire la razionalizzazione della spesa ed il contenimento dell'onere a carico del bilancio dello Stato.

Art 1.

(Regolazione dei flussi finanziari per interventi nel comparto delle calamita' naturali).

(( 1. Per l'anno 1988 i trasferimenti di risorse dal Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sulle apposite contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dei comuni, sono disposti solo se la giacenza di fondi su dette contabilita' speciali sia inferiore al 30 per cento dell'insieme delle quote assegnate dal CIPE per l'anno 1988.

  1. Parimenti, i pagamenti ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e del Fondo per la protezione civile per le finalita' indicate nell'articolo 17, commi 5, 6 e 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67, possono essere disposti solo se le giacenze dei fondi sulle contabilita' speciali risultino inferiori al 30 per cento delle rispettive autorizzazioni disposte per l'anno 1988.

  2. In caso di tardiva assegnazione dei fondi che comprometta la continuita' e la correntezza degli interventi, gli enti locali interessati sono autorizzati a prelevare dalle rispettive contabilita' speciali, istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anche in eccedenza alle disponibilita' esistenti sulle contabilita' stesse.

  3. I comuni possono effettuare trasferimenti di risorse dalle contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale sulle aperture di credito, di cui all'articolo 15 della citata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, sempre che l'importo delle giacenze sulle predette aperture di credito non superi la quota del 10 per cento dell'ammontare delle aperture di credito in essere. A costituire le giacenze di cui al presente comma concorrono i saldi tra gli interessi attivi maturati e maturandi sulle aperture di credito e gli interessi passivi conseguenti alle anticipazioni. Le aperture di credito predette sono utilizzate indipendentemente dal soggetto beneficiario del contributo.

  4. L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unita' immobiliari di cui all'articolo 15 della richiamata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, ha luogo:

    1. in ragione del 15 per cento all'inizio dei lavori accertato dal sindaco;

    2. in ragione dell'80 per cento dell'importo concesso in base a stati di avanzamento, corredati da copia autentica delle prescritte fatture;

    3. in ragione del residuo 5 per cento dell'importo concesso dopo l'ultimazione dei lavori, a presentazione dello stato finale corredato da copia delle prescritte fatture e della documentazione amministrativo-contabile di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni; nelle stesse misure e sulla base dei medesimi presupposti sono concesse le anticipazioni da parte delle aziende di credito, ai sensi del decreto-legge 1› ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883, e successive modificazioni ed integrazioni.

  5. Il 5 per cento di cui alla lettera c) del comma 5 e' riservato per intero al saldo delle residue spettanze per spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori.

  6. Ulteriori assegnazioni ai fini di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono disposte dal Ministro del tesoro su documentata richiesta da parte degli uffici competenti, nella misura necessaria per assicurare la continuita' degli interventi.

  7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che accertera' preventivamente lo stato di attuazione degli interventi per la ricostruzione e la compatibilita' degli interventi per lo sviluppo con quelli previsti dalla legge 1 marzo 1986, n. 64, e dalla legislazione ordinaria, definisce il programma degli interventi residuali da effettuare ai sensi della citata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, individuando il relativo fabbisogno finanziario.

  8. In deroga ad ogni altra diversa disposizione per tutti i lavori pubblici da appaltarsi o da affidarsi da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali o di ogni altro ente pubblico, l'importo massimo concedibile, per anticipazioni, e' fissato nella misura del 15 per cento del prezzo contrattuale. L'anticipazione e' corrisposta previa dichiarazione del direttore dei lavori di avvenuto concreto inizio dei lavori medesimi. Sono in ogni modo fatte salve le modalita' di anticipazione eventualmente diverse, previste nei contratti gia' stipulati dall'ente appaltante in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  9. Sugli ordini di pagamento emessi dalle amministrazioni statali per la gestione degli interventi previsti dalla richiamata legge n. 219 del 1981 e da altre successive disposizioni concernenti interventi a favore di zone colpite da calamita' naturali, sulle somme giacenti, sulle contabilita' speciali aperte allo stesso titolo presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonche' sugli ordinativi tratti sulle medesime contabilita' speciali, non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti se non per crediti derivanti da opere realizzate nell'ambito degli interventi finalizzati previsti dalle leggi anzidette.

  10. Gli atti di sequestro e/o pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento dei titoli di spesa ne' determinano oneri di accantonamento delle somme a valere sulle giacenze delle predette contabilita' speciali.

  11. Gli atti eventualmente compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullita' deve essere rilevata d'ufficio dal giudice)).

Art 1.

(Regolazione dei flussi finanziari per interventi nel comparto delle calamita' naturali).

  1. Per l'anno 1988 i trasferimenti di risorse dal Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sulle apposite contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dei comuni, sono disposti solo se la giacenza di fondi su dette contabilita' speciali sia inferiore al 30 per cento dell'insieme delle quote assegnate dal CIPE per l'anno 1988.

  2. Parimenti, i pagamenti ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e del Fondo per la protezione civile per le finalita' indicate nell'articolo 17, commi 5, 6 e 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67, possono essere...

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