LEGGE 29 novembre 1982, n. 883 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, recante misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981

Coming into Force02 Dicembre 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/12/01/082U0883/CONSOLIDATED/20100508
Published date01 Dicembre 1982
Enactment Date29 Novembre 1982
Official Gazette PublicationGU n.330 del 01-12-1982
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, recante misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al terzo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine del 31 luglio 1982, indicato nel settimo comma dello stesso articolo 7, e' prorogato al 31 dicembre 1982.";

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"I comuni, sulla base di autonome valutazioni e di criteri fissati dai consigli comunali, utilizzano i fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

Le somme attribuite dal CIPE ai singoli comuni, relativamente al programma 1981, e gia' accreditate presso le tesorerie regionali e provinciali sono immediatamente disponibili senza necessita' di stipulare le convenzioni di cui ai commi precedenti.";

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

"Art. 3-bis. - Il CIPE, nella ripartizione dei fondi di cui all'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, tiene conto di maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti antisismici richiesti per le opere pubbliche di competenza degli enti locali, appaltate o iniziate e non completate prima del 23 novembre 1980.";

"Art. 3-ter. - Il contributo di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non e' dovuto per le concessioni edilizie che saranno rilasciate sino al 31 dicembre 1985 dai comuni terremotati dichiarati totalmente disastrati.";

"Art. 3-quater. - Il proprietario di casa rurale, che sia stata distrutta o danneggiata per effetto del sisma, puo' chiedere di utilizzare il contributo spettantegli a norma degli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la casa distrutta o danneggiata, per l'esecuzione dei lavori di completamento o adeguamento antisismico di altro fabbricato rurale, la cui costruzione era in corso all'epoca del sisma.";

"Art. 3-quinquies. - Agli assegnatari di alloggio costruito o acquistato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, si applica il canone sociale dell'edilizia residenziale pubblica, se il reddito complessivo annuo del nucleo familiare dichiarato e accertato dal comune e' inferiore a lire quindici milioni.

Gli alloggi eccedenti le richieste degli aventi diritto ai sensi del citato articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, sono assegnati in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, in base a criteri fissati dai consigli comunali.";

"Art. 3-sexies. - Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1983.

Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire che non possono ricostruire in sito anche per ragioni connesse all'assetto urbanistico o per l'adeguamento dell'alloggio al nucleo familiare, il comune assegna l'area occorrente per la ricostruzione anche in comproprieta' nell'ambito del piano di zona di cui al secondo comma, lettera...

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