DECRETO-LEGGE 2 ottobre 2008, n. 151 - Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalita' organizzata e all'immigrazione clandestina

Coming into Force02 Ottobre 2008
Enactment Date02 Ottobre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2008/10/02/008G0174/CONSOLIDATED/20100508
Published date02 Ottobre 2008
Official Gazette PublicationGU n.231 del 02-10-2008
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di evitare pregiudizi all'attivita' di accertamento e repressione dei reati, che potrebbero derivare dalla perdita definitiva di dati del traffico telematico, anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109;

Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte a incrementare l'attivita' di contrasto alla criminalita' organizzata e all'immigrazione clandestina;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 3 le parole: "ha effetto decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.", sono sostituite dalle seguenti: "ha effetto a decorrere dal 31 dicembre 2008.";

  2. al comma 5:

1) le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 31 dicembre 2008.";

2) dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: "Fino al 31 dicembre 2008 i predetti fornitori di servizi sono autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 1, compresi quelli non ancora cancellati.".

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di evitare pregiudizi all'attivita' di accertamento e repressione dei reati, che potrebbero derivare dalla perdita definitiva di dati del traffico telematico, anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109;

Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte a incrementare l'attivita' di contrasto alla criminalita' organizzata e all'immigrazione clandestina;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art 1 Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 3 le parole: "ha effetto decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.", sono sostituite dalle seguenti: "ha effetto a decorrere dal 31 marzo 2009 .";

  2. al comma 5:

1) le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 31 marzo 2009 .";

2) dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: "Fino al 31 marzo 2009 i predetti fornitori di servizi sono autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 1, compresi quelli non ancora cancellati.".

Art 2.

Impiego del personale delle Forze armate

  1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Ai fini e con le medesime modalita' di cui al comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare, in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un piu' efficace controllo del territorio e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente di 500 militari delle Forze armate.";

  2. al comma 2, dopo la parola: "comma 1" sono inserite le seguenti: "e 1-bis";

  3. al comma 4, le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 1-bis e 2".

Art 2.

Impiego del personale delle Forze armate

  1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Ai fini e con le medesime modalita' di cui al comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare, in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un piu' efficace controllo del territorio e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore a 500 militari delle Forze armate.";

    (( b) al comma 2, le parole: "di cui al comma 1" sono...

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