DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1997, n. 11 - Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura

Coming into Force31 Gennaio 1997
Published date31 Gennaio 1997
Enactment Date31 Gennaio 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/01/31/97X02505/CONSOLIDATED/20050713
Official Gazette PublicationGU n.25 del 31-01-1997
Articoli
Art 01.

(Trasferimento alle regioni di funzioni in materia di quote latte).

((1. A decorrere dal periodo di applicazione 1997-98, le funzioni amministrative relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte e di prelievo supplementare sul latte bovino di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fatti salvi, in attesa della riforma organica del settore, i compiti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) in materia di aggiornamento del bollettino 1997-98, di riserva nazionale, di compensazione nazionale e di programmi volontari di abbandono. L'AIMA concorre altresi' con le regioni e le province autonome per gli altri adempimenti dello Stato nei confronti dell'Unione europea nel settore lattiero-caseario, anche avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) nel quale dovranno essere integrati i sistemi informativi dell'AIMA.

  1. Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali rimangono assegnate le funzioni di indirizzo e coordinamento, nonche' le azioni sostitutive nel caso di eventuale inadempienza da parte di regioni e province autonome)).

Art 01.

(Trasferimento alle regioni di funzioni in materia di quote latte).

  1. A decorrere dal periodo di applicazione 1997-98, le funzioni amministrative relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte e di prelievo supplementare sul latte bovino di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fatti salvi, in attesa della riforma organica del settore, i compiti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) in materia di aggiornamento del bollettino 1997-98, di riserva nazionale, di compensazione nazionale e di programmi volontari di abbandono. L'AIMA concorre altresi' con le regioni e le province autonome per gli altri adempimenti dello Stato nei confronti dell'Unione europea nel settore lattiero-caseario, anche avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) nel quale dovranno essere integrati i sistemi informativi dell'AIMA.

  2. Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali rimangono assegnate le funzioni di indirizzo e coordinamento, nonche' le azioni sostitutive nel caso di eventuale inadempienza da parte di regioni e province autonome. 3 AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 1 dicembre 1997, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 1998, n. 5, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che " Per il periodo 1998-1999, in attesa della riforma del settore lattierocaseario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, l'AIMA provvede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, trasmettendoli alle regioni e province autonome e dandone comunicazione individuale , mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli interessati, entro il medesimo termine di cui all'articolo 3, comma 1."

Art 01.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119 4

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire a favore della zootecnia colpita dalla crisi conseguente all'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina, prevedendo strumenti di agevolazione finanziaria e misure dirette ad indennizzare la perdita di reddito subita;

Considerata, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire il contenimento della produzione lattiera nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, nonche' di alleviare gli oneri previdenziali a carico degli agricoltori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari regionali, della difesa, dell'interno, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1 Finanziamenti

  1. Al fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessita' delle aziende agricole del settore zootecnico a indirizzo lattiero-caseario danneggiato dalla crisi determinata dalla epidemia da encefalopatia spongiforme bovina, il Consorzio nazionale per il credito a medio e lungo termine societa' per azioni (Meliorconsorzio) e' autorizzato a concedere, con il concorso dello Stato, finanziamenti di durata quinquennale, compreso un anno di preammortamento, fino all'importo complessivo di lire 350 miliardi, alle aziende suddette titolari di un quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992.

  2. I predetti finanziamenti, cui si applica il tasso globale di riferimento per operazioni di credito agrario di durata superiore a diciotto mesi vigente alla data del loro perfezionamento, sono integrati da un contributo in conto capitale a carico dello Stato pari al 15,40% del finanziamento medesimo.

  3. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1357/96 del Consiglio dell'8 luglio 1996, la quota di contributo dello Stato non puo' superare l'ammontare della perdita di reddito subita dal produttore a seguito della crisi provocata dalla encefalopatia spongiforme bovina. I criteri oggettivi per il calcolo della perdita di reddito sono individuati dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), che a tal fine prevede, per ciascuna tipologia di bestiame ed area geografica, la misura della perdita di reddito determinatasi.

  4. I finanziamenti integrati dal contributo dello Stato, previsti dal presente articolo, sono erogati esclusivamente entro il 1 luglio 1997 e sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire a favore della zootecnia colpita dalla crisi conseguente all'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina, prevedendo strumenti di agevolazione finanziaria e misure dirette ad indennizzare la perdita di reddito subita;

Considerata, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire il contenimento della produzione lattiera nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, nonche' di alleviare gli oneri previdenziali a carico degli agricoltori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari regionali, della difesa, dell'interno, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. (Finanziamenti - Procedure - Premio per la perdita di reddito - Incentivi per l'abbandono della produzione - Assegnazione di quote ai giovani produttori - Fondo interbancario di garanzia - Commissione governativa di indagine - Anagrafe del bestiame - Conservazione stanziamenti - Misure di accompagnamento della PAC - Disposizioni previdenziali per il settore agricolo Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468).

((1. Al fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessita' delle aziende agricole del settore zootecnico a indirizzo lattiero-caseario danneggiato dalla crisi determinata dalla epidemia da encefalopatia spongiforme bovina, nonche' per garantire il risanamento ed il ripristino del patrimonio zootecnico, il Consorzio nazionale per il credito a medio e lungo termine societa' per azioni (Meliorconsorzio) e' autorizzato a concedere, con il concorso dello Stato, finanziamenti di durata quinquennale, compreso un anno di preammortamento, fino all'importo complessivo di lire 350 miliardi, alle aziende suddette titolari di un quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, come attribuito dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

  1. I predetti finaziamenti, cui si applica il tasso globale di riferimento per operazioni di credito agrario di durata superiore a diciotto mesi vigente alla data del loro perfezionamento, sono integrati da un contributo in conto capitale a carico dello Stato pari al 15,40 per cento del finanziamento medesimo.

  2. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1357/96 del Consiglio dell'8 luglio 1996, la quota di contributo dello Stato non puo' superare l'ammontare della perdita di reddito subita dal produttore a seguito della crisi provocata dalla encefalopatia spongiforme bovina. I criteri oggettivi per il calcolo della perdita di reddito sono individuati, sentiti gli assessorati regionali all'agricoltuta, dall'Azienda di Stato per gli interventi...

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