LEGGE 28 marzo 1997, n. 81 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, recante misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura

Coming into Force02 Aprile 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/04/01/097G0119/ORIGINAL
Enactment Date28 Marzo 1997
Published date01 Aprile 1997
Official Gazette PublicationGU n.75 del 01-04-1997
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, recante misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 marzo 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei

Ministri PINTO, Ministro delle risorse

agricole, alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Flick

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1997, N. 11

All'articolo 1, e' premesso il seguente:

"Art. 01. - (Trasferimento alle regioni di funzioni in materia di quote latte). - 1. A decorrere dal periodo di applicazione 1997-98, le funzioni amministrative relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte e di prelievo supplementare sul latte bovino di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fatti salvi, in attesa della riforma organica del settore, i compiti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) in materia di aggiornamento del bollettino 1997-98, di riserva nazionale, di compensazione nazionale e di programmi volontari di abbandono. L'AIMA concorre altresi' con le regioni e le province autonome per gli altri adempimenti dello Stato nei confronti dell'Unione europea nel settore lattiero-caseario, anche avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) nel quale dovranno essere integrati i sistemi informativi dell'AIMA.

  1. Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali rimangono assegnate le funzioni di indirizzo e coordinamento, nonche' le azioni sostitutive nel caso di eventuale inadempienza da parte di regioni e province autonome".

    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 1. - (Finanziamenti - Procedure - Premio per la perdita di reddito - Incentivi per l'abbandono della produzione - Assegnazione di quote ai giovani produttori - Fondo interbancario di garanzia - Commissione governativa di indagine - Anagrafe del bestiame - Conservazione stanziamenti - Misure di accompagnamento della PAC - Disposizioni previdenziali per il settore agricolo - Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468). - 1. Al fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessita' delle aziende agricole del settore zootecnico a indirizzo lattiero-caseario danneggiato dalla crisi determinata dalla epidemia da encefalopatia spongiforme bovina, nonche' per garantire il risanamento ed il ripristino del patrimonio zootecnico, il Consorzio nazionale per il credito a medio e lungo termine societa' per azioni (Meliorconsorzio) e' autorizzato a concedere, con il concorso dello Stato, finanziamenti di durata quinquennale, compreso un anno di preammortamento, fino all'importo complessivo di lire 350 miliardi, alle aziende suddette titolari di un quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, come attribuito dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

  2. I predetti finanziamenti, cui si' applica il tasso globale di riferimento per operazioni di credito agrario di durata superiore a diciotto mesi vigente alla data del loro perfezionamento, sono integrati da un contributo in conto capitale a carico dello Stato pari al 15,40 per cento del finanziamento medesimo.

  3. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1357/96 del Consiglio dell'8 luglio 1996, la quota di contributo dello Stato non puo' superare l'ammontare della perdita di reddito subita dal produttore a seguito della crisi provocata dalla encefalopatia spongiforme bovina. I criteri oggettivi per il calcolo della perdita di reddito sono individuati, sentiti gli assessorati regionali all'agricoltura, dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), che a tal fine prevede, per ciascuna tipologia di bestiame ed area geografica, la misura della perdita di reddito determinatasi.

  4. I finanziamenti integrati dal contributo dello Stato, previsti dal comma 1, sono erogati esclusivamente entro il 1 luglio 1997 e sono assistiti dalle garanzie ritenute idonee dalle banche e dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia.

  5. I finanziamenti di cui ai commi da 1 a 4 possono essere altresi' concessi, alle medesime condizioni, dalle altre banche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

  6. Le domande di finanziamento devono essere presentate alla regione o provincia autonoma ove e' ubicata l'azienda ed al Meliorconsorzio o ad altra banca di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, entro il 31 marzo 1997. Le modalita' di accreditamento dell'ammontare del contributo dello Stato e le altre modalita' tecniche dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro del tesoro.

  7. Le operazioni suddette sono autorizzate dalla regione o provincia autonoma ove e' ubicata l'azienda, previa verifica da parte della stessa della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell 'intervento.

  8. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 7, determinato in lire 53,900 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti...

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