DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2008, n. 159 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, ed in particolare gli articoli 1, comma 5, e 12;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, concernente l'attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per le pari opportunita';

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 4, comma 3, le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno» sono sostituite con le seguenti «con decreto del Ministro dell'interno» e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente locale, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la commissione territoriale, e ne da' tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.»;

  2. all'articolo 7, comma 1, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Il prefetto competente stabilisce un luogo di residenza o un'area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare.»;

  3. all'articolo 11 il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il richiedente asilo ha l'obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altresi' l'obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto.»;

  4. all'articolo 20, comma 2, la lettera d) e' soppressa;

  5. all'articolo 21, comma 1, lettera c), dopo le parole «di espulsione» sono inserite le seguenti: «o di respingimento» e sono soppresse le seguenti: «, salvo i casi previsti dall'articolo 20, comma 2, lettera d)»;

  6. all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero quando risulta che la domanda e' stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.»;

  7. all'articolo 32, comma 4, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti «lettere b) e b-bis)»;

  8. all'articolo 35, comma 1, quarto periodo, le parole: «Nei soli casi di trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21»;

  9. all'articolo 35, comma 7, dopo le parole: «dell'articolo 22, comma 2,» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis),»;

  10. all'articolo 35, comma 8, primo periodo, le parole: «di cui agli articoli 20, comma 2, lettera d), e 21» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20, comma 2, lettere b) e c), e 21» e al medesimo comma, secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettere b) e c)»;

  11. all'articolo 35, comma 14, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti «comma 5».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Maroni, Ministro dell'interno

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Carfagna, Ministro per le pari opportunita' Visto, il Guardasigilli: Alfano

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- La direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre 2005, n. 326.

- Si riporta il testo degli articoli 1 e 12 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2007, n. 40:

Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma e' ridotto a sei mesi.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del...

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