DECRETO 10 gennaio 2005 - Acque minerali naturali: sospensione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, della validita' di alcuni decreti di riconoscimento

IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione sanitaria

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 ed in particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono, tra l'altro, la ricerca nelle analisi chimiche di acque minerali dei nuovi parametri antimonio e nichel ed i relativi limiti massimi ammissibili, nonche' la modifica dei limiti massimi ammissibili per i parametri arsenico e manganese; Visto che l'art. 17, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare la rispondenza delle acque minerali gia' riconosciute alle nuove disposizioni normative, ha previsto la revisione dei riconoscimenti e, a tal fine, ha reso obbligatorio produrre al Ministero della salute, entro il termine del 31 ottobre 2004, certificati analitici relativi alla determinazione dei soli parametri antimonio, arsenico e manganese; Visto il decreto dirigenziale 28 dicembre 2004, con il quale e' stata sospesa la validita' dei decreti di riconoscimento di alcune acque minerali in quanto le relative societa' non hanno trasmesso la prevista certificazione analitica entro il termine del 31 ottobre 2004; Preso atto che nell'elenco delle acque minerali di cui al sopracitato decreto dirigenziale 28 dicembre 2004 non sono state inserite, per mero errore materiale, le seguenti acque minerali naturali

Fontesana del Pollino di Verbicaro (Cosenza)...

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