Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza dell'autodromo di Imola. (Ordinanza n. 3487).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che l'autodromo «Enzo e Dino Ferrari» ospitera', nella prossima primavera, l'importante manifestazione relativa al campionato mondiale automobilistico di «Formula 1» e che detto evento, che coinvolgera' un numero significativo di spettatori, costituisce per il nostro Paese un riconoscimento a livello mondiale;

Considerato, inoltre, che per rendere funzionale detta struttura e' indispensabile procedere, con urgenza, alla realizzazione di un quadro di interventi attinenti, in particolare, alla messa in sicurezza delle vie per l'accesso e per il deflusso dei presenti in caso di incidente rilevante o di calamita' naturale durante lo svolgimento degli eventi sportivi, nonche' all'adeguamento sismico delle strutture che ospitano i Box, i Paddock e gli Uffici di Direzione la cui costruzione e' avvenuta prima del 1983 ed in tempi diversi;

Considerato, altresi', che detto impianto si trova in un'area adiacente la riva destra del torrente Santerno, mentre la viabilita' principale ed il centro della citta' sono ubicati sulla riva sinistra, sicche' si rende opportuno procedere, in relazione all'incremento di presenze in occasione della manifestazione, alla realizzazione di opere per la canalizzazione degli accessi ed il controllo delle aree per gli spettatori, al fine di adeguare l'impianto ai vigenti standards di sicurezza;

Visti gli esiti delle riunioni tenutesi in data 21 giugno e 17 novembre 2005, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con i rappresentanti delle amministrazioni interessate che hanno definito un condivisibile percorso amministrativo e finanziario;

Considerato che sussiste una diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare pregiudizi alla collettivita' interessata, sicche' occorre adottare, in via preventiva, ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare situazioni di pericolo e danni a persone o a cose;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile in prevenzione ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari ad assicurare condizioni di fruibilita' in termini di sicurezza dell'autodromo in questione;

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