DECRETO 2 agosto 2002, n. 217 - Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina delle fondazioni bancarie

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (di seguito indicato come decreto legislativo n. 153), recante la disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni; Visto l'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha introdotto alcune modifiche al decreto legislativo n. 153; Visto in particolare il comma 14 dell'articolo 11 della legge n.

448 del 2001 che dispone che l'Autorita' di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dall'articolo 11 citato, anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 153; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari; Visti gli atti di indirizzo emanati dall'Autorita' di vigilanza in data 5 agosto 1999 e 22 maggio 2001 in materia di statuti delle fondazioni e di requisiti degli organi delle fondazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 1 luglio 2002; Vista la nota del 1 agosto 2002 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988 lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni 1. Le definizioni utilizzate nel presente regolamento corrispondono a quelle dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.

153.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo

- Il titolo della legge 28 dicembre 2001, n. 448, reca

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)".

- Per il testo dell'art. 11, comma 14 della citata legge n. 448/2001 si veda nelle note alle premesse.

Note alle premesse

- L'art. 114 della Costituzione prevede che la Repubblica e' costituita dai comuni, dalle province, dalle citta' metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. I comuni, le province, le citta' metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma e' la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

- L'art. 117 della Costituzione individua le materie riservate alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato e alla potesta' legislativa concorrente delle regioni attribuendo alla regione la potesta' legislativa con riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

- L'art. 118 della Costituzione stabilisce che le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.

- Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, reca

"Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art.

1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461.".

- Il testo dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' il seguente

"Art. 11 (Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni). - 1. All'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: "c-bis) `Settori ammessi'

1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalita' e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualita'; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attivita' sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualita' ambientale; 4) arte, attivita' e beni culturali. I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorita' di vigilanza da emanare ai sensi dell'art.

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; .

2. All'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la lettera d) e' sostituita dalla seguente

"d) Settori rilevanti: i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a tre; .

3. All'art. 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 2 e' sostituito dal seguente

"2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attivita' esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale .

4. All'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la lettera c) e' sostituita dalla seguente

"c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonche' dell'apporto di personalita' che per professionalita', competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui e' rivolta l'attivita' della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalita' di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali e' attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni; .

5. All'art. 4, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole da

", unitamente fino a: "comma 6, sono soppresse.

6. All'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la parola

"onorabilita', sono inserite le seguenti: "intesi come requisiti di esperienza e di idoneita' etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, .

7. All'art. 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 e' sostituito dal seguente

"3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria conferitaria o altre societa' operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale .

8. All'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il primo periodo e' soppresso.

9. All'art. 5, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed e' gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralita' .

10. All'art. 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente

"5-bis. Una societa' bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo e' riconducibile, direttamente o indirettamente, a piu' fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato .

11. All'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "assicurando il collegamento funzionale con le loro finalita' istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio .

12. All'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il secondo periodo e' soppresso.

13. All'art. 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti

"1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella societa' bancaria conferitaria puo' essere affidata ad una societa' di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalita' e indipendenza e che e' scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilita' per la fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti dall'art. 2365 del codice civile. La dismissione e' comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti...

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