Massimario di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine197-211

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Mancato accertamento da parte del giudice di appello dei fatti costitutivi del diritto

Non è censurabile per violazione di legge la sentenza di appello che, senza compiere l'accertamento dei fatti costitutivi, confermi la decisione con cui in primo grado era stata accolta la domanda dell'attore, allorché - in violazione del principio della specificazione dei motivi di appello di cui all'art. 342 c.p.c. non sia stata al riguardo dedotta dall'appellante l'omessa od erronea decisione da parte del primo giudice.

    Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2003, n. 3166, Giantin ed altro c. Bottazin. (C.p.c., art. 342). [RV560824]


@Appello civile - Domande nuove - Inammissibilità - Domanda di interessi

È inammissibile la domanda con cui la parte chieda per la prima volta in appello l'attribuzione di interessi non reclamati in primo grado.

    Cass. civ., sez. I, 19 febbraio 2003, n. 2469, Battistella ed altre c. Istituto bancario San Paolo IMI Spa. (C.p.c., art. 345). [RV561035]


@Appello civile - Eccezioni non riproposte - Riproposizione specifica - Necessità

Il mancato accoglimento di un'eccezione preliminare sollevata dalla parte che sia poi risultata vittoriosa nel merito non comporta, ove detta parte intenda tener viva la propria eccezione anche in sede di gravame, l'onere di proporre appello incidentale, essendo sufficiente che in quella sede, per evitare la decadenza prevista dall'art. 346 c.p.c., essa riproponga l'eccezione in modo espresso.

    Cass. civ., sez. I, 19 febbraio 2003, n. 2469, Battistella ed altre c. Istituto bancario San Paolo IMI Spa. (C.p.c., art. 346). [RV561028]


@Appello civile - Prove - Nuove - Ammissibilità

La produzione di nuovi documenti in appello è consentita senza limiti e, quindi, può anche riguardare documenti che, pur essendo stati menzionati ed invocati in primo grado, non siano stati ivi prodotti, dovendosi la novità stabilire in base alla loro materiale esibizione, non anche alla loro mera indicazione, come tale priva di rilevanza processuale.

    Cass. civ., sez. II, 28 marzo 2003, n. 4765, Spano c. Contu. (C.p.c., art. 345; c.p.c., art. 115). [RV561578]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Concordato sui motivi di appello - Accordo delle parti sulla determinazione dell'entità della pena

In tema di concordato in appello, allorché le parti abbiano, ex art. 599, comma 4, c.p.p., patteggiato sulla determinazione dell'entità della pena, previa rinuncia a tutti gli altri motivi di appello, il giudice dell'appello non ha alcun obbligo di motivare in ordine alle questioni rinunciate riguardanti nullità rilevabili di ufficio e inutilizzabilità di elementi di prova, posto che i motivi con i quali esse sono state dedotte sono stati espressamente oggetto di rinuncia delle parti e, quindi, non essendogli più devoluti, non possono formare oggetto della relativa pronuncia.

    Cass. pen., sez. I, 10 aprile 2003, n. 16965 (ud. 29 gennaio 2003), Augugliaro ed altro. (C.p.p., art. 599; c.p.p., art. 609). [RV224241]


@Appello penale - Dibattimento - Letture - Coimputato o imputato in procedimento connesso

La disposizione transitoria prevista dall'art. 6 comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 267, non può ritenersi abrogata dalla successiva disciplina di cui al decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (conv. in legge 25 febbraio 2000, n. 35), che ha dettato regole, anch'esse transitorie, per l'applicazione ai procedimenti in corso dell'art. 111 Cost., ne consegue che il giudice di appello, se la parte interessata lo richiede, deve procedere alla rinnovazione parziale del dibattimento per l'audizione di imputati di reato connesso le cui dichiarazioni siano state lette nel corso del primo grado ed utilizzate ai fini della deliberazione, senza il consenso della medesima parte interessata.

    Cass. pen., sez. VI, 4 marzo 2003, n. 9955 (ud. 23 gennaio 2003), Anfuso ed altri. (L. 7 agosto 1997, n. 267, art. 6; D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, art. 1; L. 25 febbraio 2000, n. 35). [RV223969]


@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Casi

L'ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello disciplinata dall'art. 603, comma 4, c.p.p. non esclude che il giudice debba effettuare le opportune valutazioni, nel contraddittorio delle parti, in relazione alla rilevanza ed ammissibilità delle prove richieste e, pertanto, presuppone una indicazione specifica da parte dell'imputato delle prove che si vogliono assumere.

    Cass. pen., sez. VII, 27 marzo 2003, n. 14052 (c.c. 10 gennaio 2003), Saulle. (C.p.p., art. 603). [RV223821]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Costituzione di parte civile - Patteggiamento nel corso delle indagini preliminari - Esclusione dell'ammissibilità

In tema di patteggiamento, qualora l'accordo sulla pena intervenga nella fase delle indagini preliminari, la persona offesa non è legittimata né a costituirsi parte civile né ad essere citata, poiché, ai sensi dell'art. 419 c.p.p., tale diritto sorge solo all'udienza preliminare.

    Cass. pen., sez. V, 24 gennaio 2003, n. 3564 (c.c. 17 ottobre 2002), Rinaldi G. (C.p.p., art. 419). [RV224279]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Presupposti - Accordo con il P.M. - Dissenso

La sentenza con la quale il giudice, ritenuto ingiustificato il dissenso del P.M., applica, all'esito del dibattimento, la pena richiesta dall'imputato è equiparabile alla sentenza di patteggiamento e soggiace alle limitazioni. delle impugnazioni previste dall'art. 448 c.p.p. con la conseguenza che l'imputato non è legittimato a proporre appello.

    Cass. pen., sez. IV, 17 marzo 2003, n. 12309 (c.c. 4 febbraio 2003), Vacca. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445; c.p.p., art. 448). [RV223928]


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@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, derivante da circolazione stradale, l'impresa designata per la liquidazione dei danni relativi a veicoli assicurati presso un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, che - avendo risarcito il danneggiato - agisca in surroga, ai sensi dell'art. 29 legge 990/1969, nei confronti della liquidazione coatta amministrativa, non può ripetere le somme che siano state corrisposte oltre il limite del massimale a causa del ritardo nell'adempimento ascrivibile al suo comportamento colposo.

    Cass. civ., sez. III, 8 marzo 2003, n. 3524, Generali Ass.ni spa c. Columbia Ass.ni L.c.a. (C.c., art. 1224; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 29). [RV561010]


@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione

Nella responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'eccezione con la quale l'impresa assicuratrice cessionaria del portafoglio dell'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa fa valere il limite del massimale previsto dagli artt. 19 e 21, legge n. 990 del 1969, non configura un'eccezione in senso proprio, in quanto il limite del massimale vale a configurare e a delimitare normativamente il diritto del danneggiato e, conseguentemente, può essere proposta per la prima volta in appello, anche nella vigenza del nuovo testo dell'art. 345, c.p.c.; inoltre, i decreti con i quali sono stati modificati i limiti dei massimali indicati nella tabella A allegata alla legge n. 990 del 1969 - richiamata dall'art. 21, terzo comma, cit. - hanno natura di atti normativi e, quindi, sono conoscibili ex officio dal giudice e non hanno bisogno di essere provati dalla parte interessata.

    Cass. civ., sez. III, 26 marzo 2003, n. 4485, Nuova Tirrena Assicurazioni spa c. Bellanova. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21; D.P.R. 9 aprile 1986, n. 124). [RV561464]


@Avvocato - Albo - Cancellazione - Condizioni

La cancellazione dall'albo professionale - ancorché disposta a domanda dell'interessato - comporta la decadenza dall'ufficio di avvocato e la cessazione dello stesso ius postulandi, con conseguente mancanza di ogni legittimazione del difensore a compiere e ricevere atti processuali. È, pertanto, giuridicamente inesistente la notificazione del ricorso per cassazione presso il suddetto difensore, siccome effettuata presso un soggetto privo di qualunque collegamento con la parte al momento della notificazione stessa.

    Cass. civ., sez. II, 6 marzo 2003, n. 3299, Idea Mare Snc c. Cipriani. (C.p.c., art. 85; c.p.c., art. 170). [RV560905]


@Avvocato - Onorari - Tariffe professionali - Contrasto con il principio di libera concorrenza

Non contrasta con il principio di libera concorrenza fissato nell'art. 85 (ora divenuto art. 81) del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'adozione di tariffe professionali - come quella approvata per gli avvocati con decreto n. 585/1994 del Ministro della giustizia - che, pur essendo predisposte da membri della stessa categoria professionale, sono soggette ad approvazione e controllo da parte di organi pubblici e conservano, quindi, i caratteri della normativa statale, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia delle comunità europee nella sentenza 19 febbraio 2002, causa C - 35/99 (Arduino c. Soc. Compagnia assicuratrice Ras).

    Cass. civ., sez. I, 25 marzo 2003, n. 4355, Mazzetto c. Pasqualin. (D.M. 5 ottobre 1994, n. 585; L. 14 ottobre 1957, n. 1203; L. 3 novembre 1992, n. 454). [RV561376]


@Avvocato - Onorari - Tariffe professionali - Inderogabilità

In tema di tariffe professionali degli avvocati, è valida la disposizione statale che fissa il...

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