DECRETO 5 ottobre 1994, n. 585 - Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali

Coming into Force05 Novembre 1994
Published date21 Ottobre 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/10/21/094G0483/ORIGINAL
Enactment Date05 Ottobre 1994
Official Gazette PublicationGU n.247 del 21-10-1994
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993 concernente i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale prezzi in data 29 dicembre 1993, ai sensi dell'art. 14, comma 20, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994;

Rilevato che, secondo le indicazioni del C.I.P. e del Consiglio di Stato, l'impatto della manovra sull'inflazione deve essere perequato nel tempo e cio' mediante una graduazione che preveda il regime pieno decorsi sei mesi dall'approvazione delle nuove tariffe;

Considerato tuttavia che l'avvenuto decorso del termine previsto per l'approvazione della tariffa (1 giugno 1994), comporti necessariamente uno spostamento di entrambe le date ritenute dal Consiglio di Stato idonee a realizzare l'anzidetta graduazione, in modo da far decorrere l'aumento del 50% delle voci incise dal 1 ottobre 1994 (data dell'ormai prossima approvazione), e l'ulteriore 50%, dal 1 aprile 1995 in conformita' alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere del 28 aprile 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 4135 del 16 giugno 1994);

Vista la delibera 29 settembre 1994 con la quale il Consiglio nazionale forense ha aderito alle osservazioni del Consiglio di Stato ed al rilievo della Corte dei conti; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1.

  1. E' approvata la deliberazione in data 12 giugno 1993 e successiva integrazione del Consiglio nazionale forense, allegata al presente decreto, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali.

Art 2.
  1. Gli aumenti di cui alle allegate tabelle decorrono dal 1 ottobre 1994, per il 50%, e, per il restante 50%, dal 1 aprile 1995.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 ottobre 1994 Il Ministro: BIONDI Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1994

Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 96

C.N.F.

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Tariffa forense in materia civile, penale e stragiudiziale

Nella tornata del 12 giugno 1993;

Visto l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, e l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, che attribuisce al Consiglio nazionale forense il compito di stabilire ogni biennio i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni in materia civile;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, concernente i criteri per la determinazione degli onorari di avvocato nei giudizi penali dinanzi alla Corte suprema di cassazione e al Tribunale supremo militare;

Visto l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, concernente i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale;

Vista la delibera del Consiglio nazionale forense del 30 marzo 1990, approvata con decreto ministeriale 24 novembre 1990, n. 392, che ha stabilito i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e penale e per prestazioni stragiudiziali;

Vista la delibera del Consiglio nazionale forense del 24 gennaio 1991 approvata con decreto ministeriale 14 febbraio 1992, n. 238, che ha modificato le tariffe penali rapportandole alle varie attivita' previste dal nuovo codice di procedura penale.

Ritenuta la necessita' di modificare organicamente le tariffe e di aumentarle congruamente per il nuovo biennio, al fine di almeno accostarle all'aumento del costo della vita, mai integralmente riconosciuto, correggendo altresi' alcune delle precedenti disposizioni;

Delibera:

Sono stabiliti nei testi seguenti, e con le relative tabelle, per il nuovo biennio, i criteri per la determinazione:

1) degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile ed amministrativa;

2) degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori nei giudizi penali;

3) degli onorari e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori in materia stragiudiziale.

Il presidente: RICCIARDI

Il segretario: PARRINO

Allegato
ALLEGATO

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Visto il rilievo mosso dalla Corte dei conti sulla scorta del parere del Consiglio di Stato concernente i criteri adottati con provvedimento di questo Consiglio in data 12 giugno 1993, in ordine alla necessita' di fare entrare in vigore gli aumenti previsti in due fasi;

Ad integrazione del predetto provvedimento;

Delibera:

Gli aumenti di cui alle tabelle allegate alla tariffa come sopra adottata decorreranno dal 1 ottobre 1994, per il 50%, e dal 1 aprile 1995, per il restante 50%.

Restano immutate tutte le altre disposizioni.

Roma, 29 settembre 1994

Il presidente: RICCIARDI

Il consigliere segretario f.f.: SCASSELLATI SFORZOLINI

Tariffa onorari, diritti e indennita' avvocati e procuratori

TARIFFA DEGLI ONORARI, DIRITTI E INDENNITA' SPETTANTI AGLI AVVOCATI ED AI PROCURATORI PER LE PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA.

Art 1. - Diritto dell'avvocato e del procuratore
  1. Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari indicati nell'allegata tabella A, ed al procuratore gli onorari e i diritti indicati nell'allegata tabella B.

Art 2. - Obbligo del cliente
  1. Gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato ed al procuratore dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.

Art 3. - Giudizi non compiuti
  1. Nei giudizi iniziati ma non compiuti il cliente deve all'avvocato ed al procuratore gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto.

Art 4. - Inderogabilita' della tariffa
  1. Gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni dell'avvocato e gli onorari e diritti stabiliti per le prestazioni del procuratore sono inderogabili.

  2. Soltanto qualora fra le prestazioni dell'avvocato e del procuratore e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono essere superati i massimi indicati nelle tabelle, anche oltre il raddoppio previsto dal secondo comma del successivo art. 5, ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purche' la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio...

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