IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Visto l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993 concernente i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale prezzi in data 29 dicembre 1993, ai sensi dell'art. 14, comma 20, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994;
Rilevato che, secondo le indicazioni del C.I.P. e del Consiglio di Stato, l'impatto della manovra sull'inflazione deve essere perequato nel tempo e cio' mediante una graduazione che preveda il regime pieno decorsi sei mesi dall'approvazione delle nuove tariffe;
Considerato tuttavia che l'avvenuto decorso del termine previsto per l'approvazione della tariffa (1 giugno 1994), comporti necessariamente uno spostamento di entrambe le date ritenute dal Consiglio di Stato idonee a realizzare l'anzidetta graduazione, in modo da far decorrere l'aumento del 50% delle voci incise dal 1 ottobre 1994 (data dell'ormai prossima approvazione), e l'ulteriore 50%, dal 1 aprile 1995 in conformita' alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere del 28 aprile 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 4135 del 16 giugno 1994);
Vista la delibera 29 settembre 1994 con la quale il Consiglio nazionale forense ha aderito alle osservazioni del Consiglio di Stato ed al rilievo della Corte dei conti; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1.
E' approvata la deliberazione in data 12 giugno 1993 e successiva integrazione del Consiglio nazionale forense, allegata al presente decreto, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali.