Massimario di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1231-1274

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari - Adulterazione di acque destinate all'alimentazione - Inquinamento della falda - Acque originariamente non pure

Il reato di corruzione o adulterazione di acque si configura anche nell'ipotesi in cui il corrompimento venga operato su acque non originariamente pure dal punto di vista chimico o batteriologico; mentre l'elemento psicologico del reato è costituito dal dolo generico, di modo che risulta sufficiente la semplice coscienza e volontà della condotta senza la necessità che sia specificamente voluto l'evento della messa in pericolo della salute pubblica. (Nella specie il corrompimento si era verificato attraverso lo smaltimento fino alla falda acquifera di rifiuti tossici).

    Cass. pen., sez. I, 22 novembre 2005, n. 41983 (ud. 14 ottobre 2005), Vagnone ed altri. (C.p., art. 440). [RV232874]


@Amnistia, indulto e grazia - Amnistia - Reati commessi da minorenni - Fase esecutiva

In sede esecutiva, la concessione dell'amnistia per i reati commessi da minori, ai sensi dell'art. 1, comma primo lett. g), D.P.R. 12 aprile 1990 n. 75, presuppone una concreta valutazione prognostica favorevole sulla prevedibile astensione da parte del soggetto dal commettere altri reati, comprensiva anche delle condanne riportate successivamente a quella per la quale si chiede l'applicazione dell'amnistia.


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reato continuato - Motivo sulla continuazione tardivamente proposto

L'inammissibilità del motivo di appello tardivamente proposto, con cui l'imputato chiede il riconoscimento della continuazione, non impedisce al giudice di appello di pronunciarsi in merito, e dunque non si consuma alcuna nullità per violazione dei diritti della difesa ove provveda respingendo la richiesta difensiva, perchè in materia di applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato la legge processuale assegna al giudice dell'esecuzione una mera funzione sussidiaria e suppletiva, subordinata all'inesistenza di un preesistente giudicato negativo.

    Cass. pen., sez. II, 5 dicembre 2005, n. 44310 (ud. 4 novembre 2005), Somà ed altro. (C.p., art. 81; c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 585; c.p.p., art. 591). [RV232855]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Divieto

Qualora il giudice di appello elimini il reato più grave al quale sono stati unificati altri nel vincolo della continuazione, deve procedere a una nuova determinazione della pena, per i reati residui, nel rispetto del divieto di reformatio in peius nel senso che non potrà applicare una pena superiore a quella precedentemente inflitta per tutti i reati.

    Cass. pen., sez. I, 20 dicembre 2005, n. 46533 (ud. 11 ottobre 2005), Pesce. (C.p., art. 81; c.p.p., art. 597). [RV232980]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Portata del divieto

Il divieto di reformatio in pejus ha una portata generale e pone un limite ai poteri del giudice, il quale, nei casi previsti dall'art. 597 comma quarto c.p.p., ha il dovere di diminuire la pena complessiva irrogata in misura corrispondente all'accoglimento dell'impugnazione. (Ha precisato la Corte che in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati unificati per la continuazione, la conseguente obbligatoria diminuzione della pena complessiva comporta che la riduzione dell'entità di uno degli elementi costitutivi del trattamento sanzionatorio non può in alcun modo essere compensato dall'aumento della misura di un altro elemento).

    Cass. pen., sez. I, 22 novembre 2005, n. 41982 (ud. 14 ottobre 2005), Seferovic. (C.p., art. 81; c.p.p., art. 568; c.p.p., art. 597). [RV232873]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Riconoscimento di una circostanza attenuante e corrispondente riduzione della pena

Non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, sul gravame del solo imputato, pur riconoscendo l'esistenza di un'altra attenuante (nella specie l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p.), lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, quando l'effettuato riconoscimento comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra aggravanti ed attenuanti, nella formulazione del quale il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma del giudizio di bilanciamento precedente, il cui esercizio è insindacabile in cassazione, se congruamente motivato.

    Cass. pen., sez. II, 23 novembre 2005, n. 42354 (ud. 23 settembre 2005), Battaglia. (C.p.p., art. 597; c.p., art. 62). [RV232742]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Richieste concordemente formulate dalle partiPatteggiamento

In tema di patteggiamento in appello, vi è il diritto della parte di denunciare e il dovere del giudice di rilevare le nullità assolute concernenti il rito e le cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., mentre il giudice, nell'accogliere la richiesta delle parti, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 c.p.p. La Corte ha osservato a tale ultimo riguardo che in virtù dell'effetto devolutivo, una volta che lo stesso imputatoPage 1232 abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione è limitata esclusivamente ai motivi non rinunciati, riguardanti proprio il regime sanzionatorio.

    Cass. pen., sez. V, 20 ottobre 2005, n. 38386 (ud. 26 settembre 2005), De Luca ed altri. (C.p.p., art. 129; c.p.p., art. 599; c.p.p., art. 606). [RV232915]


@Appello penale - Dibattimento - Discussione - Interruzione

L'interruzione della discussione del dibattimento di appello per la proposizione di istanze istruttorie da parte del difensore dell'imputato e per la conseguente necessità di una decisione in merito, anche negativa, implica la doverosa rinnovazione ab initio della discussione, perché le parti formulano le conclusioni solo dopo l'esaurimento della prova, sicché, ove la discussione sia semplicemente ripresa, si determina la nullità della fase della discussione ex art. 178 c.p.p., che si estende alla sentenza impugnata. (La Corte ha precisato che la rilevazione della nullità della sentenza comporta la rinnovazione dell'intero processo di appello dovendosi assicurare, in ragione del principio di immutabilità, che il giudice della deliberazione sia lo stesso del dibattimento).

    Cass. pen., sez. II, 21 dicembre 2005, n. 46814 (ud. 1 dicembre 2005), Cariolo. (C.p.p., art. 178; c.p.p., art. 523; c.p.p., art. 524; c.p.p., art. 525). [RV232776]


@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Partecipazione degli appellanti che hanno formulato richiesta di patteggiamento

In tema di giudizio di appello, l'imputato che ha formulato richiesta di patteggiamento della pena ai sensi dell'art. 599, comma quarto, c.p.p. ha diritto di partecipare al dibattimento, nel caso in cui sia stata disposta la rinnovazione parziale dell'istruttoria, atteso che la qualità di imputato si perde solo nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata nei suoi confronti sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ed avendo un interesse sostanziale alla partecipazione derivante dalla possibilità di riproporre la richiesta di patteggiamento nel corso del dibattimento, ove la stessa non sia stata accolta.

    Cass. pen., sez. II, 15 dicembre 2005, n. 45576 (ud. 9 novembre 2005), Giorgi ed altri. (C.p.p., art. 60; c.p.p., art. 599). [RV232929]


@Appello penale - Provvedimenti appellabili e inappellabili - Sentenza dibattimentale pronunciata a norma dell'art. 129 c.p.p. all'esito dell'esame di richiesta concordata di patteggiamento - Appellabilità da parte del P.M

In tema di appello, contro la sentenza emessa all'udienza dibattimentale a norma dell'art. 129 c.p.p., all'esito dell'esame della concorde richiesta delle parti di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è esperibile l'appello da parte del P.M.

    Cass. pen., sez. VI, 2 novembre 2005, n. 39840 (ud. 20 settembre 2005), Bondi ed altro. (C.p.p., art. 129; c.p.p., art. 446; c.p.p., art. 469; c.p.p., art. 593). [RV232759]


@Appello penale - Sentenza - Predibattimentale - Illegittimità

È illegittima la decisione con cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado con la quale l'imputato sia stato condannato anche al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile, dichiari l'estinzione dei reati con sentenza predibattimentale, in quanto il giudice di appello non può mai pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento - posto che il rinvio di cui all'art. 598 c.p.p. alle norme sul giudizio di primo grado non comprende l'eccezionale procedura prevista dall'art. 469 c.p.p.; a maggior ragione tale sentenza è preclusa in tal caso, perché solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel rituale contraddittorio della parti.

    Cass. pen., sez. V, 6 dicembre 2005, n. 44619 (c.c. 23 novembre 2005), P.G. in proc. Losesso e altro. (C.p.p., art. 469; c.p.p., art. 578; c.p.p., art. 598; c.p.p., art. 599). [RV232718]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Nel corso delle indagini preliminariFissazione dell'udienza

Il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, in luogo di fissare l'apposita udienza prevista dall'art. 447, comma secondo, c.p.p., respinga de plano la richiesta di applicazione della pena avanzata nel corso delle indagini preliminari è...

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