Massimario di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine73-78

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    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione.


    I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


@Affissioni e pubblicità - Abusiva - Collocazione di impianti pubblicitari in luogo pubblico senza autorizzazione - Pluralità di violazioni, con un'unica condotta, degli artt. 23 e 25 codice della strada.

La collocazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico comporta la violazione, in conseguenza di tale condotta, dell'art. 23 del codice della strada, che vieta la collocazione sulla sede stradale e sulle sue pertinenze, o in prossimità della stessa, di «insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione» e del successivo art. 25, che vieta, invece, di utilizzare «con propri impianti ed opere» senza autorizzazione dell'ente proprietario, la sede stradale e le relative pertinenze, ed integra un'ipotesi di concorso formale di illeciti amministrativi, configurabile ogni qual volta le singole disposizioni di legge violate, essendo rivolte a tutelare interessi giuridici obiettivamente diversi, non siano tra loro in rapporto di specialità.

    Cass. civ., sez. II, 9 marzo 2007, n. 5412, Aga Rossi c. Prefettura Firenze. (Nuovo c.s., art. 23; nuovo c.s., art. 25; nuovo c.s., art. 198; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 8). [RV596227]


@Ambiente - Inquinamento acustico - Mancata adozione da parte dei comuni dei regolamenti di attuazione - Applicabilità delle sanzioni amministrative.

In tema di inquinamento acustico, qualora i comuni non abbiano provveduto ad emanare i regolamenti di attuazione previsti dall'art. 11 della legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447, volti ad individuare il livello massimo consentito di immissioni per talune categorie di sorgenti sonore (tra cui gli autodromi), sono comunque soggetti all'irrogazione delle previste sanzioni amministrative quegli impianti che si accerti abbiano prodotto una rumorosità superiore al valore limite di immissione previsto per la fascia del territorio a cui appartengono e indicato dall'art. 2 della predetta legge, che fa riferimento, fino a quando i comuni non avranno provveduto alla classificazione del loro territorio secondo le destinazioni d'uso, ai valori stabiliti dal DPCM 1 marzo 1991, mantenute in vigore in via provvisoria anche dal successivo D.P.C.M. 14 novembre 1997, nei quali non si distingue tra immissioni ed emissioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell'opposizione irrogata alla società di gestione di un autodromo internazionale in quanto durante l'utilizzo dell'autodromo era stata prodotta una rumorosità superiore ai valori limite di immissioni).

    Cass. civ., sez. II, 13 dicembre 2006, n. 26738, Ferrari Spa ed altri c. Dirigente Dipartimento Bilancio Finanze. (L. 26 ottobre 1995, n. 477, art. 2; L. 26 ottobre 1995, n. 477, art. 3; L. 26 ottobre 1995, n. 477, art. 10; L. 26 ottobre 1995, n. 477, art. 11). [RV595641]


@Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione della responsabilità civile - Facoltà e obblighi dell'assicuratore - Obbligo diretto dell'assicuratore nei confronti del dannegiato.

Nell'assicurazione per la responsabilità civile, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla legge n. 990 del 1969, e nell'ipotesi disciplinata dalla legge n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nel confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale nè a titolo di responsabilità aquiliana.

    Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2007, n. 9516, Pietromartire ed altro c. Min. Istruzione ed altro. (C.c., art. 1917). [RV596398]


@Assicurazione obbligatoria - Azione per il risarcimento dei danni - Richiesta di risarcimento all'assicuratore.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la condizione di proponibilità prevista dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (ratione temporis applicabile) - secondo cui l'azione per il risarcimento può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto i danni all'assicuratore -, che non pone alcuna distinzione in ordine al soggetto contro il quale l'azione è proposta, e mira a favorire il soddisfacimento stragiudiziale delle istanze risarcitorie a fini deflattivi delle controversie, è richiesta anche con riferimento alla domanda di garanzia proposta dal responsabile, convenuto dal danneggiato, nei confronti del proprio assicuratore per essere tenuto indenne delle conseguenze dell'eventuale soccombenza. (Nella specie, il danneggiato aveva convenuto in giudizio la conducente e la proprietaria dell'autovettura investitrice che avevano chiamato in garanzia l'assicuratore e la S.C. ha confermato la sentenza che aveva accolto l'eccezione di improponibilità formulata dalle convenute).

    Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2007, n. 6960, Graci c. Fiorentino ed altri. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22). [RV596283]


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@Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, la surrogazione legale prevista dall'art. 29, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 dà luogo ad una vicenda di tipo lato sensu successorio, riconducibile all'art. 1203, n. 5, c.c., in virtù della quale l'impresa designata ai sensi dell'art. 20 della medesima legge, che abbia provveduto al risarcimento in favore del danneggiato o al pagamento dell'indennità in favore dell'assicurato, subentra nei diritti vantati da questi ultimi nei confronti dell'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa: pertanto, nel caso in cui il pagamento abbia avuto luogo a seguito del pacifico riconoscimento dei diritti del danneggiato o dell'assicurato, l'impresa designata ha l'onere di far valere la propria pretesa nei confronti di quella in liquidazione coatta entro il termine breve di prescrizione previsto, rispettivamente, per l'esercizio dei diritti risarcitori o di quelli derivanti dal contratto di assicurazione; nel caso in cui il pagamento abbia avuto invece luogo a seguito di un giudizio definito con sentenza di condanna, la prescrizione, soggetta al termine decennale di cui all'art. 2953 c.c., rimane interrotta per tutto il corso del giudizio, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, c.c., e riprende a decorrere soltanto per effetto del passaggio in giudicato della sentenza, la quale, accertando definitivamente il credito in contraddittorio con il commissario liquidatore, legittima l'impresa designata ad insinuarsi al passivo della liquidazione coatta.

    Cass. civ., sez. Un., 2 aprile 2007, n. 8085, Assitalia Spa c. La Secura Assipopolare Spa in l.c.a. (C.c., art. 1203; c.c., art. 2945; c.c., art. 2953; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 20; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 29). [RV595919]


@Risarcimento danni - Azione di regresso dell'assicurato nei confronti del proprio assicuratore.

In tema di assicurazioni obbligatorie per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non ha giuridico fondamento l'ipotesi secondo cui la pretesa dell'assicurato di essere tenuto indenne dall'assicuratore per le somme che sia costretto a pagare al danneggiato per i danni a questi cagionati con la propria vettura a seguito di incidente stradale, debba ricomprendersi non nell'ambito dell'articolo 2055 c.c., bensì, trattandosi di obbligazione solidale ex delicto nella disciplina di cui all'articolo 1299 c.c., (con la conseguenza che, non essendovi la prova del pregresso pagamento a favore del danneggiato da parte dell'assicurato, quest'ultimo...

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