LEGGE 27 dicembre 1977, n. 968 - Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia

Coming into Force19 Gennaio 1978
End of Effective Date10 Marzo 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/01/04/077U0968/CONSOLIDATED/19920225
Published date04 Gennaio 1978
Enactment Date27 Dicembre 1977
Official Gazette PublicationGU n.3 del 04-01-1978
Titolo I PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Fauna selvatica

La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed e' tutelata nell'interesse della comunita' nazionale.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1992, N. 157

Art 2.

Oggetto della tutela

Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale liberta', nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette le seguenti specie: aquile, vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, foche monache, stambecchi, camosci d'Abruzzo e altri ungulati di cui le regioni ai sensi del successivo articolo 12 vietino l'abbattimento. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1992, N. 157

Art 3.

Divieto dell'uccellagione

In conformita' di quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2 e' vietata, in tutto il territorio nazionale, ogni forma di uccellagione.

E' altresi' vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli della presente legge.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1992, N. 157

Art 4.

Comitato tecnico nazionale

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' istituito un comitato tecnico venatorio nazionale composto da due rappresentanti del Ministero, dal direttore dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni professionali e sindacali nazionali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, da un rappresentante per ciascuno degli enti e delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali piu' rappresentativi, da un rappresentante della delegazione italiana del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana.

Il comitato e' costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base delle designazioni e delle revoche delle varie organizzazioni o associazioni, ed e' presieduto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste o da un suo delegato.

Al comitato sono conferiti compiti di studi e ricerche per:

la valutazione della consistenza della fauna stanziale e migratoria sul territorio nazionale;

la protezione e la tutela della fauna selvatica;

la tutela delle produzioni agricole;

la regolamentazione dell'uso in agricoltura di sostanze chimiche che possano compromettere la consistenza della fauna selvatica e alterare gli ambienti naturali;

la valorizzazione degli ambienti naturali;

la formulazione di pareri sulle materie prevista dalla presente legge.

Il comitato ha anche il compito di promuovere iniziative per il coordinamento delle attivita' e di calendari venatori su aree internazionali omogenee, e di formulare proposte al Governo in merito all'adeguamento della legislazione nazionale alle norme comunitarie o alle convenzioni internazionali in materia di protezione della natura e della fauna selvatica e di esercizio della Caccia.

Il comitato deve essere costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e viene rinnovato ogni cinque anni. I componenti possono essere riconfermati per non piu' di una volta.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1992, N. 157

Titolo II FUNZIONI AMMINISTRATIVE - STRUTTURA DEL TERRITORIO ZONA DELLE ALPI
Art 5.

Funzioni amministrative

Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia normalmente mediante delega alle province, alle comunita' montane, ai comuni, singoli o associati.

Le regioni e gli enti delegati possono avvalersi, nell'espletamento delle funzioni legislative e amministrative per le materie di cui alla presente legge, dei pareri dell'Istituto nazionale di biologia della, selvaggina, della partecipazione e della collaborazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali, di esperti in scienze naturali (zoologi ed ecologi) e delle associazioni professionali e sindacali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1992, N. 157

Art 6.

Piani regionali

Per gli interventi nel settore della caccia le regioni predisporranno, articolandoli per province o per zone venatorie, piani annuali o pluriennali che prevedano:

  1. oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica;

  2. zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della selvaggina, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento;

  3. centri pubblici di produzione di selvaggina anche allo stato naturale;

  4. centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, rigorosamente regolamentati e controllati dalle regioni, organizzati in forma di azienda ove e' vietato l'esercizio della caccia;

  5. zone di addestramento cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina naturale; la gestione di tali zone puo' essere affidata ad associazioni venatorie o cinofile;

  6. norme che prevedano e regolamentino gli incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi, singoli o associati, che si impegnino al ripristino ed alla salvaguardia dell'ambiente ed alla produzione di selvaggina;

  7. norme che fissino i criteri per la determinazione degli indennizzi in favore dei conduttori dei fondi, per la liquidazione degli effettivi danni alle produzioni da parte della selvaggina nei terreni utilizzati per gli scopi di cui ai punti a) e b).

Le zone di cui ai punti a), b) e c) saranno possibilmente delimitate da confini naturali ed indicate da apposite tabelle, esenti da tasse, a cura delle regioni o degli enti locali, per le competenze proprie o delegate. Dette zone non possono essere, complessivamente, inferiori ad un ottavo ne' superiori a un quarto del territorio agrario-forestale di ciascuna provincia.

Le zone di cui al punto d) devono essere delimitate da tabelle perimetrali, secondo le disposizioni impartite dalle regioni che fisseranno, altresi', l'ammontare delle tasse dovute in conformita' dell'articolo 24.

Lo Stato e gli enti pubblici territoriali proprietari o gestori di terreni possono concederne l'uso alle regioni per la costituzione delle zone di cui ai punti a), b) e c).

La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato nei punti a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi e pubblicata nelle forme consuete.

Avverso tale deliberazione i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, alla regione, entro sessanta giorni dalla notificazione.

Decorso il suddetto termine, la regione, ove sussista il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, decidendo anche sulle opposizioni presentate, e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di appositi agenti o guardie venatorie.

Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso che non sia stata presentata formale opposizione.

La regione, in via eccezionale ed in vista di particolari necessita' faunistiche, puo' disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1992, N. 157

Art 7.

Zona delle Alpi

Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, e' considerato zona faunistica a se' stante.

Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma precedente, emaneranno, nel rispetto dei principi generali della presente legge, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare la caccia, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

Le regioni nei cui...

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