Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine249-253

Page 249

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione contro i danni - Principio di concentrazione delle tutele - Necessità di tutela della domanda di giustizia del danneggiato

Alla luce del principio di concentrazione delle tutele ex art. 111, comma 2, Cost., che impone – nell’alternatività tra l’azione diretta verso l’assicuratore e l’ammissione al passivo fallimentare dell’assicurato – una risposta giudiziaria contestuale e non limitativa della domanda di giustizia del danneggiato, è rilevante e non manifestamente infondata – in relazione agli artt. 3, 24, 35 e 111 Cost. – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1917, secondo comma, c.c., nella parte in cui non prevede azione diretta del lavoratore per il risarcimento del danno conseguente ad infortunio sul lavoro nei confronti dell’assicuratore del datore di lavoro, dovendosi ritenere che l’esigenza, posta alla base dell’applicazione dell’art. 3 Cost. e dell’art. 35 Cost. (in relazione alla qualità soggettiva degli infortunati), di attribuire a situazioni identiche trattamenti equipollenti – quali quelli riconosciuti ai dipendenti dell’appaltatore ex art. 1676 c.c., al lavoratore in tema di contratto di somministrazione di manodopera e di appalto ex artt. 23, comma 3, e 29, comma 2, D.L.vo n. 276 del 2003, nonché ai danneggiati da sinistro stradale ex art. 18, legge n. 990 del 1969 – ne venga ingiustificatamente lesa, tanto più che la norma presenta ulteriori profili di irrazionalità atteso che, da un lato, il soddisfacimento del credito risarcitorio del lavoratore infortunato resta affidato alla discrezionalità dell’assicuratore o dell’assicurato, per cui, in ragione del momento in cui interviene, può restare sottratto alla par condicio creditorum mentre, dall’altro, è ravvisabile una irragionevole differenziazione tra la situazione del lavoratore infortunato sul luogo di lavoro e quella del lavoratore infortunato in infortunio in itinere godendo solo quest’ultimo, in quanto vittima della strada, di azione diretta. Né vanno sottesi i maggiori tempi processuali per la realizzazione del diritto – ostacoli di fatto la cui considerazione è imposta dall’art. 3 Cost. – conseguenti alla non esperibilità dell’azione diretta, integrandosi anche una lesione degli artt. 24 e 111 Cost.

    Cass. civ., sez. lav., 13 maggio 2008, n. 11921, Nonne c. Ums Generali Marine Spa ed altro. (C.c., art. 1676; c.c., art. 1917). [RV603207]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell’assicuratore

Deve considerarsi evento relativo alla circolazione l’incendio propagatosi da un natante (o da un veicolo) in sosta, con conseguente azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore del natante (o veicolo), a meno che esso non sia stato appiccato dall’azione dolosa dei terzi, da sola sufficiente ad escludere il nesso di causalità tra la circolazione e l’incendio stesso. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito che aveva accertato che l’incendio sviluppatosi sul natante, all’ormeggio nelle acque di un fiume, era stato determinato da un intervento di riparazione e aveva, pertanto, ritenuto che tale incendio si era prodotto per cause del tutto svincolate dalla circolazione del natante, sia pure intesa nella sua più ampia accezione, comprendente anche la fase di sosta).

    Cass. civ., sez. III, 22 maggio 2008, n. 13239, Landi c. Ambra Assic. spa ed altri. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 2; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18). [RV603171]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell’assicuratore

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la norma contenuta nell’art. 22 della legge n. 990 del 1969 (applicabile ratione temporis), nel subordinare l’esercizio dell’azione risarcitoria alla preventiva richiesta del danno all’assicuratore ed al decorso del termine di sessanta giorni dalla medesima, pone una condizione di proponibilità dell’azione stessa. L’onere imposto al danneggiato dalla suddetta norma può essere soddisfatto anche con atti equipollenti a quello dalla stessa previsto, purché egualmente idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito di consentire all’assicuratore di valutare l’opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, (come quando sia intercorsa corrispondenza fra le parti o siano state condotte trattative per la liquidazione del danno e risulti rispettato il predetto termine); occorre, tuttavia, che la richiesta di risarcimento sia formulata dal danneggiato ovvero dal legale dello stesso. (Nella specie la S.C. ha ritenuto improponibile la domanda e, quindi, rigettato il ricorso proposto, risultando la richiesta del risarcimento dei danni alla Compagnia assicuratrice inviata non dal danneggiato, proprietario dell’auto, ma dal figlio di questi, conducente della stessa il quale, peraltro, non aveva riportato danni nel sinistro).

    Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2008, n. 10371, Marra ed altro c. Ferrarese ed altro. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22). [RV602885]

@Beni materiali - Pertinenze - Costituzione del vincolo - Aree destinate a parcheggio condominiale

Il titolare di un diritto reale – il quale chieda il risarcimento conseguente al mancato godimento del diritto stesso – non è tenuto a provare il danno subìto, poiché il medesimo è in re ipsa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, avendo riconosciuto il diritto reale d’uso, in favore dei condomini, di alcune aree da destinare a parcheggio ai sensi dell’art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942, aveva respinto la domanda di risarcimento danni avanzata dai medesimi sul rilievo che essi non avevano provato l’impossibilità di parcheggiare le loro vetture nelle strade adiacenti al complesso condominiale).

    Cass. civ., sez. II, 9 giugno 2008, n. 15238, Flora ed altri c. Di Vaio ed altro. (C.c., art. 2697; L. 7 agosto 1942, n.Page 250 1150, art. 41 sexies; L. 8 giugno 1967, n. 765, art. 18). [RV603501]

@Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell’edificio - Androne di ingresso condominiale

L’androne o cortile condominiale, comunemente utilizzato per l’accesso veicolare alle singole proprietà private, è funzionalmente destinato anche alla sosta temporanea con veicoli, trattandosi di uso accessorio al passaggio.

    Cass. civ., sez. II, 7 maggio 2008, n. 11204, Capobianchi c. Nicastro. (C.c., art. 1102; c.c., art. 1117). [RV603165]

@Contratti agrari - Diritto di prelazione e riscatto - Terreno destinato alla...

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