Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Abuso d'ufficio - Ingiusto vantaggio patrimoniale - Rilascio di licenza di commercio per immobile non conforme alla disciplina urbanistica - Mancato coordinamento fra normative amministrative distinte.

Integra il reato di abuso d'ufficio ai sensi dell'art. 323 c.p. la condotta del pubblico amministratore che, pur in assenza della conformità alla disciplina urbanistica di un locale, rilasci per esso una licenza di commercio. Ed invero, nel procedimento amministrativo per il rilascio delle licenze di commercio l'indagine sulla detta conformità si pone come momento istruttorio ineludibile, in quanto il collegamento fra distinti settori normativi (nella specie, quello annonario e urbanistico) è imposto non solo dai principi generali dell'ordinamento, ma anche da precise norme di legge, sicché il mancato coordinamento dei relativi procedimenti concreta il vizio di violazione di legge, la cui ricorrenza ha l'effetto di procurare un ingiusto vantaggio al destinatario del provvedimento amministrativo.

    Cass. pen., sez. VI, 24 febbraio 1999, n. 144 (c.c. 12 gennaio 1999), P.M. in proc. Dogali ed altri. (C.p., art. 323). [RV212797]


@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Comprensorio lagunare veneto.

Nel comprensorio lagunare veneto lo scarico effettuato senza avere richiesto la autorizzazione è punito con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda - ex art. 9, comma sesto, legge 16 aprile 1973 n. 171 - , mentre lo scarico effettuato dopo avere richiesto l'autorizzazione, ma prima di averla ottenuta, è punito con la sola pena dell'ammenda - ex art. 23, comma primo, legge 10 maggio 1976 n. 319.

    Cass. pen., sez. III, 18 gennaio 1999, n. 605 (ud. 27 novembre 1998), P.M. in proc. Sorato L. (L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 23; L. 16 aprile 1973, n. 171, art. 9). [RV212854]

@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Mancanza di autorizzazione.

In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, se è certo che gli scarichi degli insediamenti produttivi devono esser autorizzati anche se recapitano in pubbliche fognature, è consequenziale ritenere che, nel caso in cui lo scarico venga effettuato senza che la autorizzazione sia stata rilasciata, si configuri il reato di cui all'art. 21 della legge 10 maggio 1976 n. 319. In proposito occorre tenere presente che l'art. 21 citato, nel fare riferimento agli scarichi nelle acque di cui all'art. 1, nel suolo e nel sottosuolo, in definitiva richiama la disposizione di cui alla lett. a) dell'art. 1, che riguarda anche gli scarichi in pubbliche fognature. Ed invero non può ritenersi che il mancato espresso riferimento allo scarico in pubbliche fognature da parte dell'art. 21 corrisponda ad una precisa scelta del legislatore di sottrarre dal regime penale un tale tipo di scarico, se effettuato senza autorizzazione.

    Cass. pen., sez. III, 27 gennaio 1999, n. 1136 (ud. 3 dicembre 1998), Di Palma S. (L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 21). [RV212820]

@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Mancanza di autorizzazione.

In materia di scarichi produttivi non è depenalizzato quello effettuato in fognatura, poiché la legge 172 del 1995 non ha apportato sostanziali modifiche alla legge 319 del 1976, che continua ad applicarsi a tutti gli scarichi, ossia agli scarichi di qualsiasi tipo di cui all'art. 1 legge citata, compresi quelli pubblici e relativi alle pubbliche fognature. Permane, quindi, il principio del controllo preventivo per tutti gli scarichi ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, essendo irrilevante che tra i corpi recettori non sia indicata espressamente la fognatura, poiché la norma richiama le acque menzionate dall'art. 1 della legge stessa, quindi, anche i corpi recettori intermedi, tra i quali rientra la fognatura; sicché l'obbligo di autorizzazione per tutti gli scarichi da insediamento produttivo comprende anche quelli effettuati in tale sito.

    Cass. pen., sez. III, 18 gennaio 1999, n. 603 (ud. 27 novembre 1998), Battaglia F. (L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 1; L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 9; L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 21). [RV212843]

@Animali - Importazione ed esportazione - Esemplari protetti - Illecita detenzione di zanne di elefante.

La detenzione di zanne di elefante, attualmente incluse nell'allegato A, appendice I, del Regolamento C.E. n. 338/1997, costituisce illecita detenzione di esemplare di specie protetta, ed integra il reato di cui all'art. 1 della legge 7 febbraio 1992 n. 150, che ha dato attuazione alla Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale della flora e della fauna selvatica, loro prodotti e derivati.

    Cass. pen., sez. III, 15 gennaio 1999, n. 3088 (c.c. 19 novembre 1998), Morosini I. ed altri. (L. 7 febbraio 1992, n. 150, art. 1). [RV212840]

@Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Bene di proprietà di un ente pubblico - Reato di cui all'art. 59 L. 1089/39.

In tema di tutela delle cose di interesse artistico e storico, nell'ipotesi in cui la res sia di proprietà di un ente pubblico, il provvedimento di vincolo non deve essere notificato - diversamente da quanto previsto dall'art. 3 nel caso in cui la proprietà sia privata - al detentore del bene; ciò in relazione alla disposizione del successivo art. 4, che prevede l'obbligo per i soggetti pubblici di presentare l'elenco dei beni in questione. Ne consegue che l'esecuzione di lavori di modifica o di restauro da parte del soggetto detentore, senza la autorizzazione ministeriale configura il reato di cui all'art. 59, in relazione all'art. 11, della legge 1 giugno 1939 n. 1089.

    Cass. pen., sez. III, 13 gennaio 1999, n. 311 (ud. 14 dicembre 1998), Jaime C. (L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59). [RV212852]

@Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Possesso di oggetti di interesse storico - Presunzione di illegittimità.

Poiché gli oggetti di interesse artistico, storico o archeologico appartengono a titolo originario al patrimonio dello Stato, il loro possesso deve essere ritenuto illegittimo, sicché incombe sul possessore l'onere di provare che la loro scoperta o appropriazione si è verificata anteriormente all'entrata in vigore della legge 20 aprile 1909 n. 364.

    Cass. pen., sez. II, 3 dicembre 1998, n. 12716 (ud. 21 novembre 1997), Amorell. (L. 20 aprile 1909, n. 364). [RV212786]

@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Effetto devolutivo.

La norma di cui all'art. 597 n. 3 c.p.p., che dispone il divieto per il giudice d'appello di "reformatio in peius", deve essere coordinata con quella dell'art. 24 c.p.p., secondo cui il giudice d'appello deve pronunciare sentenza di annullamento ed ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il competente giudice di primo grado quando riconosce l'incompetenza per materia di quello che emise la sentenza impugnata. Ne consegue che quando il giudice d'appello attribuisce al fatto una qualificazione giuridica diversa, non esorbitante però dalla competenza per materia del giudice di primo grado, trattiene il procedimento e decide su di esso; viceversa se il giudice d'appello riconosce il fatto come estraneo e superiore alla competenza per materia del primo giudice, non può trattenere il procedimento e decidere, ma deve annullare la sentenza impugnata ed emettere i conseguenziali provvedimenti di cui all'art. 24 c.p.p.

    Cass. pen., sez. VI, 2 marzo 1999, n. 2828 (ud. 11 febbraio 1999), Stefano D. (C.p.p., art. 597; c.p.p., art. 24). [RV212889]

@Armi e munizioni - Armi clandestine - Mancanza di taluno dei prescritti elementi di identificazione - Configurabilità del reato.

La clandestinità dell'arma comune da sparo, ai fini della configurabilità dei reati previsti dall'art. 23 della legge 18 aprile 1975 n. 110, non è esclusa dal solo fatto che trattisi di arma a suo tempo sottoposta all'esame del Banco nazionale di prova di Gardine Val Trompia, ove essa, nonostante detta presentazione, risulti mancante di taluno degli elementi di cui al combinato disposto dei commi primo e quinto dell'art. 11 della citata legge n. 110/75. (Nella specie trattavasi di arma sulla quale non risultavano impressi né il marchio o la sigla del produttore né il numero progressivo di iscrizione dell'operazione in luogo del numero di matricola).

    Cass. pen., sez. I, 29 marzo 1999, n. 1283 (c.c. 10 febbraio 1999), Colantonio e altri. (L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 11; L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 23). [RV212792]

@Armi e munizioni - Speciale attenuante di cui all'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110 - Oblazione - Esclusione.

L'attenuante prevista dall'art. 4, comma 3, della legge n. 110 del 1975 non è applicabile al reato di porto di una mazza ferrata previsto dal comma 1 del medesimo articolo. L'attenuante in parola, infatti, può trovare applicazione, per espresso disposto normativo, soltanto in relazione al porto di og- Page 778 getti atti ad offendere, con esclusione, quindi, delle armi e degli oggetti indicati nel primo comma di detto articolo. Trattandosi, poi, di circostanza attenuante, e non di figura autonoma di reato, essa non può comunque rilevare ai fini della oblazione, ove l'ipotesi criminosa astrattamente prevista sia punita con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva dichiarato estinto per oblazione il reato di porto di una mazza ferrata, previa applicazione della attenuante di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975).

    Cass. pen., sez. I, 9 marzo 1999, n. 3204 (ud. 13 gennaio 1999), P.M. in proc. Maggior. (L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4). [RV212775]

@Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso - Aggravante di cui...

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