Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Abuso d'ufficio - Elemento materiale - Violazione di legge - Esclusione.

La nuova formulazione della fattispecie di abuso di ufficio ad opera della legge 16 luglio 1997, n. 234 implica che la condotta abusiva del pubblico ufficiale rilevi solo quando sia stata posta in essere in violazione di legge o di regolamento. Non integra tale elemento la mancata osservanza, nel rilascio di una concessione edilizia, delle prescrizioni di un piano regolatore, atto che non ha natura né di legge né di regolamento. Tale mancata osservanza non assume rilievo nemmeno sotto il profilo della violazione delle norme di legge che prescrivono che il rilascio delle concessioni edilizie debba essere conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici, perché ciò contrasterebbe con i principi costituzionali della riserva di legge e della determinatezza della fattispecie incriminatrice: infatti, ciò facendo, si finirebbe per integrare il precetto penale con altre fonti, senza che tale operazione sia stata predefinita dal legislatore quanto alla natura della disciplina richiamata, al suo contenuto e agli ambiti di applicazione.

    Cass. pen., sez. VI, 18 novembre 1998, n. 11984 (ud. 2 ottobre 1998), Tilesi ed altri. (C.p., art. 323; L. 16 luglio 1997, n. 234, art. 16). [RV213035]

@Abuso d'ufficio - Elemento materiale - Violazione di legge - Sussistenza.

In tema di elemento materiale del reato di abuso di ufficio, come novellato dalla legge 16 luglio 1997, n. 234, integra l'estremo della violazione di legge la condotta di un amministratore di una U.S.L. che contatta un'unica ditta cui affidare l'espletamento di un servizio, senza rispettare l'obbligo, imposto da una legge regionale, di interpellare almeno tre ditte, onde rendere possibile, nell'interesse della pubblica amministrazione, una comparazione delle relative offerte.

    Cass. pen., sez. VI, 23 novembre 1998, n. 12238 (ud. 30 settembre 1998), De Simone ed altro. (C.p., art. 323). [RV213034]

@Abuso d'ufficio - Elemento oggettivo - Violazione di legge - In materia urbanistica.

Integra il reato di abuso di ufficio secondo la previsione dell'art. 323 c.p., nella formulazione introdotta con l'art. 1 della L. 16 luglio 1997, n. 234, il comportamento dell'amministratore comunale che, nella qualità di sindaco, tolleri che il privato costruisca un immobile senza concessione, in attesa della approvazione del piano particolareggiato, così violando l'art. 4, comma primo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per omissione della vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, e, successivamente, quale membro della commissione edilizia, conoscendo la già avvenuta costruzione, esprima parere favorevole al rilascio della concessione edilizia "ordinaria" da parte del nuovo sindaco, così concorrendo nella violazione della norma dell'art. 13 della predetta legge, che non permette il rilascio di tale concessione per opere già edificate, ma consente solamente quello della concessione "in sanatoria" dalla quale consegue il venir meno degli abusi realizzati in assenza di concessione o in difformità da essa, ancorché in contrasto rispetto agli strumenti urbanistici vigenti all'epoca della loro realizzazione, a condizione che risultino conformi a quelli vigenti all'epoca del rilascio della concessione in sanatoria. In tal modo, l'amministratore comunale oltre a porre in essere le predette violazioni di legge, consente al privato di corrispondere il più esiguo contributo di urbanizzazione anziché la maggior somma derivante dall'essere la concessione assentibile soltanto in sanatoria.

    Cass. pen., sez. VI, 8 gennaio 1999, n. 179 (ud. 30 novembre 1998), De Vita A. (C.p., art. 323; L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; L. 16 luglio 1997, n. 234, art. 1). [RV212921]

@Abuso d'ufficio - Elemento oggettivo - Violazione di legge o di regolamento - Violazione della legge urbanistica.

Il reato di abuso di ufficio, ai sensi dell'art. 323 c.p., nel testo modificato dall'art. 1 della L. 16 luglio 1997, n. 234, è configurabile per violazioni della legge urbanistica (per incompletezza e anomalie delle procedure adottate nel rilascio delle concessioni), in quanto il nuovo tenore della disposizione citata postula, specificamente, la "violazione di legge". Ne consegue che quando il reato sia contestato in relazione a violazioni urbanistiche il comune ha diritto di costituirsi parte civile quale soggetto titolare di un interesse primario alla tutela del territorio.

    Cass. pen., sez. VI, 14 gennaio 1999, n. 393 (ud. 24 giugno 1998), Migliaccio M. e altro. (C.p., art. 323). [RV212911]

@Abuso d'ufficio - Elemento psicologico - Altrui danno ingiusto - Nozione.

In tema di abuso di ufficio, il danno cui si riferisce l'art. 323 c.p. non riguarda solo situazioni soggettive di carattere patrimoniale e nemmeno solo diritti soggettivi perfetti, ma anche l'aggressione ingiusta alla sfera della personalità, tutelata dalle norme costituzionali. (Fattispecie in cui è stato ritenuto ipotizzabile il danno ingiusto in ansie, preoccupazioni, perdita di prestigio e di decoro derivanti da una ingiusta denuncia, in relazione al comportamento di un ufficiale di polizia giudiziaria che, violando il dovere di astensione, aveva indotto la propria moglie a sporgere una ingiusta denuncia nei confronti del direttore didattico della scuola ove la stessa era insegnante).

    Cass. pen., sez. VI, 6 novembre 1998, n. 11549 (ud. 2 ottobre 1998), Arcidiacono. (C.p., art. 323). [RV213032]

@Abuso d'ufficio - Estremi - Assessore regionale - Conferimento di incarico al proprio segretario.

Costituisce violazione di legge, rilevante ai fini della configurabilità del reato di abuso di ufficio, il conferimento da parte di un assessore della Regione Sicilia di un incarico di partecipazione ad una commissione di collaudo al proprio segretario particolare, poiché tale soggetto, come si ricava dall'art. 11 della legge regionale 28 agosto 1949, n. 53, non è un pubblico funzionario, mentre l'art. 8, comma primo, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, prevede che gli incarichi di collaudo possano essere conferiti, oltre che a liberi professionisti, a "tecnici pubblici funzionari in servizio".

    Cass. pen., sez. VI, 17 settembre 1998, n. 9882 (ud. 1 giugno 1998), Lauro ed altro. (C.p., art. 323). [RV213048]

@Abuso d'ufficio - Estremi - Consiglio comunale - Mancanza del numero legale.

È configurabile il reato di abuso di ufficio a carico del sindaco il quale, in violazione dell'art. 127 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 e disattendendo specifiche e reiterate richieste della minoranza consiliare, disponga sistematicamente la riunione del consiglio comunale in unica convocazione, anziché fissare, per la seconda convocazione, come prescritto, un diverso giorno e, in tal modo, ritenendo sempre applicabile il più elevato "quorum" di presenze richiesto per la validità della prima convocazione, impedisca, mediante l'allontanamento dei consiglieri di maggioranza, il raggiungimento di detto "quorum" e, pertanto, la possibilità di adottare delibere.

    Cass. pen., sez. VI, 19 febbraio 1999, n. 2173 (ud. 30 novembre 1998), Parisi M. (C.p., art. 323; R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, art. 127). [RV212943]

@Abuso d'ufficio - Estremi - Primario di un ospedale - Comportamenti di vessazione ed emarginazione.

Il primario di un ospedale è tenuto, quale pubblico dipendente, a prestare la sua opera in conformità delle leggi ed in modo da assicurare sempre l'interesse della pubblica amministrazione, in particolare ispirandosi nei rapporti con i colleghi, ai sensi dell'art. 13 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, al principio di una assidua e solerte collaborazione; pertanto sussiste il reato di abuso di ufficio con violazione di legge, secondo la nuova formulazione dell'art. 323 c.p., allorché il medesimo ponga in essere comportamenti di vessazione ed emarginazione dei medici del reparto che non assecondano le proprie scelte volte a dirottare pazienti dall'ospedale ad una clinica privata.

    Cass. pen., sez. V, 12 febbraio 1999, n. 3704 (ud. 12 febbraio 1999), Sanna G. (C.p., art. 323). [RV213027]

@Abuso d'ufficio - Estremi - Ufficiale di polizia giudiziaria - Violazione del dovere di astensione.

In tema di abuso di ufficio, viola il dovere di astensione in presenza di un interesse di un prossimo congiunto, sancito non solo dall'art. 323 c.p. ma dal principio costituzionale di imparzialità della pubblica amministrazione, l'ufficiale di polizia giudiziaria che sollecita la propria moglie a presentargli denuncia per un supposto reato e svolge personalmente le relative indagini, non essendo tale dovere in alcun modo derogato dagli artt. 55 e 347 c.p.p. in tema di attività della polizia giudiziaria.

    Cass. pen., sez. VI, 6 novembre 1998, n. 11549 (ud. 2 ottobre 1998), Arcidiacono. (C.p., art. 323; c.p.p., art. 55; c.p.p., art. 347). [RV213031]

@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Analisi - Avviso dell'inizio delle analisi. Page 908

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento l'avviso delle analisi va dato a persona qualificata presente sul posto, senza che debba procedersi ad un accertamento dello specifico ruolo ricoperto da questi nell'insediamento produttivo nel suo complesso. In particolare è sufficiente che l'avviso venga consegnato a dipendenti o dell'impianto produttivo o dell'impianto di depurazione ad esso annesso.

    Cass. pen., sez. III, 12 marzo 1999, n. 3271 (ud. 11 gennaio 1999), Tomasetta L. (L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 15). [RV213012]

@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Mancanza di autorizzazione.

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento lo scarico da insediamento produttivo senza autorizzazione costituisce sempre reato, quale che sia il recapito finale, compresa la fognatura pubblica...

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