Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine941-952

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Amnistia, indulto e grazia - Indulto - Revoca- Per delitto commesso nel quinquennio successivo al decreto di clemenza

Ai fini della revoca dell'indulto elargito con D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865 per delitto non colposo commesso nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto di clemenza, in caso di reato permanente non può tenersi conto del solo momento di cessazione della permanenza, in difetto di individuazione, nel capo di imputazione, di quello iniziale della condotta criminosa, essendo sufficiente che, nel quinquennio in questione sia caduto un qualsiasi frammento della permanenza nel reato. (Fattispecie relativa ad istanza di applicazione dell'indulto relativamente a pena ritenuta non condonabile per la presenza di successiva condanna per partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso l'inizio della cui consumazione, protrattasi sino al 1996, il giudice dell'esecuzione aveva fatto risalire al 1990).


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Costituzione di parte civile - Impossibilità del giudice a decidere sulla domanda- Conseguenze

In sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, al giudice non è dato decidere sulla domanda della parte civile, sicché egli non può procedere a quantificazione del danno o ad assegnare provvisionali o, infine, ad adottare statuizioni che presuppongono una decisione del rapporto civile o, comunque, ineriscono al titolo risarcitorio da conseguirsi in sede civile. (Nella specie la Corte ha annullato la sentenza di patteggiamento, pronunciata per il reato di cui all'art. 388, primo comma, c.p., con la quale il giudice aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma, da parte dell'imputato, di lire duecento milioni a titolo di risarcimento dei danni a favore della parte civile).

    Cass. pen., sez. VI, 5 aprile 2000, n. 2 (c.c. 4 gennaio 2000), P.M. e P.C. in proc. D'Ubaldi S. (C.p., art. 388; c.p.p., art. 444). [RV215854]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena- Accordo che concerne un reato già prescritto- Effetti

In tema di patteggiamento, nel caso in cui la scelta pattizia volta all'applicazione della pena su richiesta ricada anche su una ipotesi di reato la cui prescrizione sia maturata anteriormente alla scelta stessa, deve ravvisarsi da parte dell'imputato una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione, non più revocabile.

    Cass. pen., sez. V, 10 dicembre 1999, n. 14109 (ud. 28 ottobre 1999), Matonti. (C.p.p., art. 444; c.p., art. 157). [RV215799]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Subordinazione alla concessione della sospensione condizionale della pena- Conseguenze

Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre che nell'ipotesi, specificamente prevista dal terzo comma dell'articolo 444 c.p.p., di subordinazione dell'efficacia della richiesta alla sua concessione, può essere concesso soltanto allorquando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti. In tale ultima ipotesi, il giudice, ove non possa accogliere la domanda di concessione della sospensione, deve limitarsi a rigettare la stessa chiarendo le relative ragioni, non potendo disporre la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario.

    Cass. pen., sez. VI, 29 novembre 1999, n. 3085 (c.c. 6 ottobre 1999), P.G. in proc. Della Penna G. (C.p.p., art. 444). [RV215784]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Impugnazioni - Ricorso per cassazione

Con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b) c.p.p..

    Cass. pen., sez. un., 28 aprile 2000, n. 5 (c.c. 19 gennaio 2000), P.G. in proc. Neri. (C.p.p., art. 606). [RV215825]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Impugnazioni - Ricorso per cassazione

In tema di patteggiamento, nel caso di erronea qualificazione giuridica del fatto contenuta nell'accordo delle parti, la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso la sentenza che l'abbia recepito spetta sia agli organi del pubblico ministero (Procuratore generale e Procuratore della Repubblica), sia all'imputato; ma l'interesse all'impugnazione, mentre per il pubblico ministero è istituzionalmente inerente alle sue funzioni, per il secondo va accertato in concreto, caso per caso.

    Cass. pen., sez. un., 28 aprile 2000, n. 5 (c.c. 19 gennaio 2000), P.G. in proc. Neri. (C.p.p., art. 568; c.p.p., art. 571; c.p.p., art. 607; c.p.p., art. 608). [RV215826]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Nullità- Fattispecie

Deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso, la sentenza di patteggiamento che riconosca la continuazione fra i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di porto ingiustificato fuori della propria abitazione di strumenti atti a offendere. Fra i due reati è, invero, riscontrabile un rapporto di mera occasionalità che è individuabile ogniqualvolta il reato successivo venga commesso per effetto dell'insorgere di fattori del tutto estranei, per loro natura, all'iniziale disegno criminoso.

    Cass. pen., sez. VI, 5 aprile 2000, n. 3859 (c.c. 25 novembre 1999), P.G. in proc. Sabti A e altro. (C.p., art. 337; c.p.p., art. 444; L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4). [RV215862]


@Armi e munizioni - Armi da guerra - Detenzione - Elemento oggettivo

Per la configurazione del reato di detenzione di munizioni da guerra non è necessario che esse siano atte all'impiego, dovendosi prescindere dalla loro efficienza e considerare sufficiente la loro originaria destinazione.

    Cass. pen., sez. I, 17 aprile 2000, n. 1837 (c.c. 13 marzo 2000), P.G. in proc. Galler e altro. (L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 1; L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 1). [RV215822]


@Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso- Beneficio di cui all'art. 8 D.L. 152/1991 - Incidenza sul regime della custodia cautelare

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In tema di misure cautelari personali applicate nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, il riconoscimento, nel giudizio di merito, dell'attenuante di cui all'art. 8 del D.L. 1 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, fa venire meno, oltre che gli effetti penali sostanziali di cui al presente art. 7, anche gli effetti penali processuali, e, segnatamente, il particolare regime cautelare di cui all'articolo 275, terzo comma, c.p.p. È, infatti, lo stesso legislatore, con la posizione della norma, a prevedere il venir meno delle particolari esigenze cautelari sottese alle disposizioni eccezionali di cui all'art. 7 della stessa legge, tra le quali lo speciale regime cautelare ex art. 275, terzo comma, c.p.p. Ciò, peraltro, non comporta il venir meno della necessità di una valutazione della pericolosità del soggetto, ma implica soltanto che tale giudizio va espresso, a norma degli artt. 274 e 299 c.p.p., in coerenza con l'accertamento della dissociazione dell'imputato dell'organizzazione mafiosa.

    Cass. pen., sez. VI, 5 aprile 2000, n. 238 (c.c. 14 gennaio 2000), P.M. in proc. Ignoto V. (C.p.p., art. 299; c.p.p., art. 274; D.L. 1 maggio 1991, n. 152; c.p.p., art. 275). [RV215858]


@Associazione per delinquere- Associazione di tipo mafioso- Funzione del P.M. nei procedimenti di criminalità organizzata- P.M. del capoluogo del distretto

Nei procedimenti di criminalità organizzata (nel caso, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.) le funzioni di pubblico ministero sono attribuite, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. «all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo di distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente». Esclusivamente a tale organo inquirente spetta il potere di impugnare i provvedimenti del tribunale de libertate. Né può condurre a diversa conclusione il fatto che il P.M. sia eventualmente designato ex art. 51, comma 3 ter, c.p.p., perché tale delega si riferisce alle «funzioni di pubblico ministero per il dibattimento» e non si estende sino a comprendere il potere di impugnazione, che rimane riservato al pubblico ministero del capoluogo del distretto.

    Cass. pen., sez. VI, 27 marzo 2000, n. 632 (c.c. 9 febbraio 2000), P.M. in proc. Corbascio O. (C.p., art. 416 bis; c.p.p., art. 51). [RV215845]


@Atti e provvedimenti del giudice penale - Atti abnormi - Mancato accoglimento della richiesta di emissione di decreto penale formulata nei confronti di irreperibile- Inammissibilità

Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice non accolga la richiesta di emissione del decreto penale di condanna formulata dal pubblico ministero nei confronti di persone indicate come residenti all'estero, sul presupposto della probabile revoca del decreto - ove emesso - a norma dell'art. 460, comma 4, c.p.p.. L'art. 459, comma 3, c.p.p., infatti, nel consentire al giudice di non accogliere la richiesta del pubblico ministero e di restituirgli gli atti, non delimita in alcun modo il relativo potere discrezionale, che deve quindi riconoscersi in tutta la sua ampiezza, purché il relativo esercizio sia adeguatamente e logicamente motivato e soprattutto non sfoci in arbitrio. (Fattispecie nella quale il...

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