Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1033-1039

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Opera abusiva - Nozione

In tema di tutela delle cose d'interesse artistico o storico, le "opere di qualunque genere" - la cui abusiva esecuzione sulle cose tutelate dalla legge integra il reato previsto dagli artt. 18 e 59 legge 1 giugno 1939, n. 1089, nel testo sostituito dagli artt. 23 e 118, comma 1, lett. a del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490 - si riferisce a manufatti, anche di modesta entità, idonei ad arrecare pregiudizio all'interesse tutelato e non anche ai "cartelli o altri mezzi di pubblicità", la cui apposizione realizza la violazione amministrativa prevista dagli artt. 22 e 60 della stessa legge n. 1089 del 1939, nel testo modificato dagli artt. 50 e 133 del D.L.vo n. 490 del 1999. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che nella nozione ampia di "cartelli o altri mezzi di pubblicità" - il cui collocamento integra la sola violazione amministrativa - sono da ricomprendere «i cartelli, le iscrizioni e gli altri mezzi di pubblicità che indicano il nome dello stilista i cui prodotti sono commercializzati in quel determinato punto vendita»).

    Cass. pen., sez. III, 23 aprile 2001, n. 16488 (ud. 15 febbraio 2001), Rossi. (L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 18; L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59; D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 23; D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 118). [RV219037]


@Antichità e belle arti - Furto - Impossessamento di beni archeologici - Fattispecie autonoma

In tema di impossessamento di beni archeologici o artistici, il reato previsto dall'art. 67 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 è fattispecie autonoma e distinta dal reato di furto, richiamato solo per la determinazione della pena; pertanto, non si applica la norma sulla perseguibilità a querela di parte aggiunta all'art. 624 c.p. dalla legge 25 giugno 1999, n. 205. Tale principio resta valido anche dopo l'emanazione del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, abrogativo della legge n. 1089 del 1939, il cui art. 125 tuttora sanziona il reato di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato.

    Cass. pen., sez. III, 28 maggio 2001, n. 21580 (ud. 24 aprile 2001), Paluzzi W. (L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 67; c.p., art. 624). [RV219025]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Reato di cui all'art. 20 lett. B) della L. n. 47/1985 - Dissequestro

Con la sentenza di applicazione della pena, su richiesta delle parti, per il reato di cui all'art. 20 lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non può essere ordinato il dissequestro delle opere in quanto la richiesta di dissequestro non può, ex lege, rientrare nelle clausole del "patto". Ne consegue che il relativo provvedimento di rigetto non può configurarsi come "modifica dell'accordo" integrante la violazione degli articoli 444 e 445 c.p.p., ma come provvedimento ordinatorio su una richiesta delle parti "estranea" al patto ed, in quanto tale, inidonea ad inficiare il patto stesso.

    Cass. pen., sez. III, 11 maggio 2001, n. 19086 (c.c. 6 marzo 2001), Re. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445; L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20). [RV218933]


@Armi e munizioni - Speciale attenuante di cui all'art. 5, L. 2 ottobre 1967, n. 895 - Criteri di valutazione - Individuazione

In tema di reati concernenti le armi, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto (art. 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895), è demandata al giudice di merito una duplice e successiva indagine, consistente, in via primaria, nella verifica della concedibilità della attenuante in questione in relazione ai connotati soggettivi ed oggettivi che caratterizzano il porto e la detenzione delle armi stesse, ed in via successiva (all'esito positivo della prima analisi), nell'accertamento della sussistenza della circostanza oggettiva della quantità e potenzialità delle armi. (Fattispecie in cui l'attenuante è stata negata a causa dei notevoli precedenti penali dell'imputato).

    Cass. pen., sez. V, 24 maggio 2001, n. 21243 (ud. 16 marzo 2001), Vivaldelii M. (L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 5). [RV219033]


@Atti e provvedimenti del giudice penale - Declaratoria di determinate cause di non punibilità - Estinzione del reato per prescrizione - Declaratoria immediata

L'omessa citazione dell'imputato nel giudizio di appello nel quale sia stata dichiarata la prescrizione integra una nullità assoluta che, nonostante l'intervenuta estinzione del reato, prevale sull'obbligo di dichiarare immediatamente le cause di non punibilità ed impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

    Cass. pen., sez. VI, 1 giugno 2001, n. 22648 (ud. 2 maggio 2001), Piscicelli. (C.p., art. 157; c.p.p., art. 129; c.p.p., art. 599). [RV219006]


@Atti processuali penali - Lingua italiana - Imputato straniero - Traduzione

La garanzia dell'assistenza dell'interprete a soggetto che ignori la lingua italiana si estende alle attività procedimentali anteriori al giudizio di merito e, conseguentemente, va assicurata, a pena di nullità, anche nel procedimento di convalida dell'arresto con riferimento a quegli atti (relazione del P.M. o degli agenti verbalizzanti, interrogatorio del giudice) per i quali deve essere resa possibile l'effettività del contraddittorio. (Fattispecie concernente l'omessa traduzione del verbale di arresto, che la S.C. ha ritenuto non produttiva di alcuna nullità, data anche l'assenza dell'obbligo di una sua consegna all'interessato).

    Cass. pen., sez. I, 26 aprile 2001, n. 18922 (c.c. 21 febbraio 2001), P.M. in proc. Simander. (C.p.p., art. 143; c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 380; c.p.p., art. 381). [RV218918]


@Atti processuali penali - Lingua italiana - Imputato straniero - Traduzione

In tema di traduzione degli atti, la mancata nomina dell'interprete nel caso di dichiarazioni rese da persona informata sui fatti che non conosca la lingua italiana quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria conosca personalmente la lingua da interpretare non determina alcuna invalidità degli atti processuali.

    Cass. pen., sez. II, 31 maggio 2001, n. 22005 (ud. 8 maggio 2001), P.G. in proc. Santaniello F. (C.p.p., art. 143). [RV219022]


@Carta di credito - Indebito utilizzo - Mancato conseguimento dello scopo - Delitto di cui all'art. 12 D.L. n. 143/91

Integra il tentativo del reato di utilizzazione di una carta di pagamento, di cui agli artt. 56 c.p. e 12 D.L. 3 maggio 1991, n. 143, conv. nella legge 5 luglio 1991, n. 197, la condotta di colui che introduca una carta «bancomat», di provenienza illecita, in uno sportello automatico, allo scopo di prelevare denaro contante altrui, senza riuscire nell'intento per l'intervento della polizia giudiziaria.

    Cass. pen., sez. V, 8 giugno 2001, n. 23429 (ud. 31 gennaio 2001), Gabrielli A. (C.p., art. 56; D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12). [RV218976]


@Cassazione civile - Ricorso - Inammissibilità - Conseguenze

L'inammissibilità del ricorso per cassazione per qualunque causa intervenuta non consente il formarsi di un valido rapporto processuale e preclude pertanto la possibilità di dichiarare la depenalizzazione del reato. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che alla dichiarazione potrà eventualmente provvedere il giudice della esecuzione in base agli artt. 100 e 101 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507).

    Cass. pen., sez. IV, 27 febbraio 2001, n. 8200 (ud. 25 gennaio 2001), Varas Mendoza J. (C.p.p., art. 129; c.p.p., art. 606; D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507). [RV218972]


@Cassazione penale - Difesa e difensori - Avvisi - Omissione

Non è configurabile errore, neppure di tipo percettivo (emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 c.p.p., nella lettura datane dalla sentenza 28 luglio 2000, n. 395 della Corte costituzionale), nel fatto dell'omissione dell'avviso di udienza camerale ex art. 127 c.p.p. dinanzi alla Corte di cassazione al difensore, allorché quest'ultimo, nel richiedere la sua sollecita fissazione, abbia formulato "rinuncia ai termini di avviso e di notifica", con ciò prestando consenso all'azzeramento del termine dilatorio di cui al citato art. 127, comma 1, e cioè, all'atto pratico, rinunciando alla ricezione dell'avviso.

    Cass. pen., sez. I, 26 aprile 2001, n. 18923 (c.c. 21 febbraio 2001), Di Puppo. (C.p.p., art. 127). [RV218919]


@Cassazione penale - Giudizio di rinvio - Giudice di rinvio - Obblighi

Una volta enunciato dalla Cassazione, in sede di annullamento con rinvio, il principio di diritto secondo cui, nel procedimento di esecuzione,Page 1034 l'atto di appello può essere prodotto anche in fotocopia e senza firma autenticata, il giudice di rinvio non vìola il disposto dell'art. 627, comma 4, c.p.p., preclusivo della rilevazione di nullità o inammissibilità incorse nei precedenti gradi di giudizio, se ritiene, incidentalmente, inammissibile l'appello medesimo per la sua avvenuta presentazione a un ufficio giudiziario diverso da quello indicato nell'art. 582 c.p.p. (Nella specie presso la segreteria della Procura della Repubblica e non presso la cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato).

    Cass. pen., sez. I, 26 aprile 2001, n. 18944 (c.c. 22 febbraio 2001), Petrucci. (C.p.p., art. 582; c.p.p., art. 627). [RV218922]


@Cassazione penale - Giudizio di rinvio - Rinnovazione del dibattimento - Ammissione d'ufficio di nuove prove

Il giudice di appello, che in sede di rinvio proceda alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha il potere di disporre d'ufficio, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., l'ammissione di nuove prove, atteso che l'art. 627, comma 2, non costituisce norma derogatoria rispetto a quella, ordinaria, di cui all'art. 603, comma 3, c.p.p., riguardante la rinnovazione ufficiosa...

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