Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine673-681

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Esclusione

La nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui accoglie la domanda di annullamento del contratto per violenza morale senza rispettare il contraddittorio tra tutte le parti originarie - per essere stata estromessa una società dichiarata fallita, inizialmente in lite - non comporta che la causa debba essere rimessa davanti al primo giudice, ove il giudice di appello sia investito anche della questione della nullità dell'accordo, per l'effetto devolutivo dell'appello principale e incidentale.

    Cass. civ., sez. III, 27 settembre 2000, n. 12802, Sacchi c. Banca Pop. Bergamo Credito Varesino Soc. coop. r.l. (C.p.c., art. 102; c.p.c., art. 354). [RV540540]


@Appello civile - Prove - Nuove - Ammissibilità

Riguardo all'esercizio, da parte del giudice di appello come di quello di rinvio, del potere di disporre o rinnovare le indagini tecniche attraverso l'affidamento di consulenze, non opera il limite all'ammissione di nuovi mezzi di prova - ex art. 345, terzo comma, c.p.c., nel testo risultante dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - che deriva in via generale dal carattere tendenzialmente chiuso delle fasi di impugnazione.

    Cass. civ., sez. III, 6 ottobre 2000, n. 13343, De Lillo ed altri c. Amm. Fin. Stato. (C.p.c., art. 345; L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52). [RV540862]


@Assicurazione obbligatoria - Certificato di assicurazione e contrassegno - Rilascio di contrassegno

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il rilascio del contrassegno assicurativo in data anteriore alla verificazione dell'evento rende inopponibile al terzo danneggiato l'eccezione dell'inadempimento dell'assicurato nel pagamento del premio (nella specie, versato il giorno dell'evento, prima della scadenza semestrale della copertura assicurativa indicata nello stesso contrassegno).

    Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2000, n. 12758, Uniass Spa c. Pasquot. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19), in questa Rivista 2000, 934. [RV540508]


@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Azione surrogatoria

Nel sistema della legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli, non si costituisce un rapporto di solidarietà passiva tra il Fondo di garanzia per le vittime della strada ed il soggetto responsabile del danno, perché l'obbligazione del Fondo, avente natura risarcitoria e non indennitaria, è sostitutiva di quella del responsabile.

    Cass. civ., sez. III, 25 settembre 2000, n. 12671, Polaris Assic. Spa c. Nalesso ed altri. (L. 24 dicembre 1969, n. 990). [RV540451]


@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Veicolo non coperto da assicurazione

L'applicazione della disposizione dell'art. 19, primo comma, della legge n. 990 del 1969 - secondo il quale il risarcimento dei danni da circolazione stradale è posto a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, tra l'altro, quando il veicolo non risulti coperto da assicurazione, ipotesi nella quale la richiesta preventiva di risarcimento di cui all'art. 22 della stessa legge va proposta, pertanto, nei confronti del Fondo e, per esso, dell'impresa designata per la liquidazione dei danni - postula che la circostanza della mancata copertura assicurativa risulti al momento del sinistro. (Nella specie, la S.C., alla stregua di tale principio, ha confermato la decisione della Corte territoriale che, a conferma della sentenza del primo giudice, aveva escluso la necessità della richiesta preventiva nei confronti del Fondo, in quanto la mancanza della copertura assicurativa del veicolo che aveva determinato l'incidente non era stata rilevata dai carabinieri intervenuti sul luogo dello stesso, e che solo nel corso del giudizio, a seguito delle contestazioni mosse dall'assicuratore convenuto, era emerso che il rapporto assicurativo dedotto in giudizio si ricollegava ad una targa in prova, di volta in volta applicabile per coprire occasionalmente di assicurazione vari veicoli, e che nel caso concreto la garanzia assicurativa non era operante per non essere stata esposta detta targa).

    Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2000, n. 12764, Specchia c. Argentiero. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22), in questa Rivista 2000, 931. [RV540517]


@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell'assicurato

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli, soggetto passivo dell'azione proposta dal terzo danneggiato, nell'ipotesi in cui la compagnia assicuratrice del danneggiante sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, è, a norma dell'art. 4 del D.L. n. 576 del 1978, convertito in legge n. 738 del 1978, direttamente il Fondo di garanzia per le vittime della strada, e non l'impresa cessionaria del portafogli della prima, che assume, invece, la qualità di rappresentante sostanziale e processuale ex lege del Fondo. Ciò posto, ove la sentenza emessa al termine del giudizio di responsabilità rechi nel dispositivo la condanna della stessa impresa, non già in proprio, ma senza specificarne la qualità di rappresentante, che risulti, tuttavia, dalla motivazione, essa non è inficiata, costituendo la sentenza un tutt'uno inscindibile, con la conseguenza che il dispositivo va coordinato con la motivazione.

    Cass. civ., sez. III, 25 settembre 2000, n. 12671, Polaris Assic. Spa c. Nalesso ed altri. (D.L. 26 settembre 1978, n. 576, art. 4; L. 24 novembre 1978, n. 738). [RV540449]


@Avvocato - Giudizi disciplinari - Fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale - Configurabilità

In tema di procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l'illiceità dei comportamenti deve essere valutata solo in relazione alla loro idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando che i suddetti comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili e/o penali; la relativa valutazione è apprezzamento proprio del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.

    Cass. civ., sez. un., 4 ottobre 2000, n. 1053, Arman c. Cons. Ordine Avvocati Treviso. (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 38). [RV540722]


@Avvocato - Onorari - Procedimento di liquidazione - Ricorso straordinario per cassazione

In tema di liquidazione degli onorari di avvocati, l'ordinanza conclusiva del procedimento camerale regolato dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, pur essendo espressamente dichiarata non impugnabile dall'art. 29 della detta legge, è tuttavia censurabile mercè il ricorso straordinario per cassazione previsto dall'art. 111 Cost., pur nei limiti di tale norma, avuto riguardo al contenuto sostanzialmente decisorio del provvedimento ed alla sua irretrattabilità.

    Cass. civ., sez. II, 11 ottobre 2000, n. 13547, Iraci Sareri c. Farinella ed altri. (L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29). [RV540935]


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@Cassazione civile - Deposito di atti - Atti e documenti - Termine

Al fine di assicurare la garanzia del contraddittorio nella trattazione delle questioni relative all'ammissibilità del ricorso per cassazione - questioni che danno luogo ad una fase autonoma del processo comprendente una sia pur limitata attività istruttoria relativamente alle fonti di prova addotte a fondamento delle stesse - l'adempimento della notificazione dell'elenco dei documenti al riguardo prodotti può essere validamente surrogato da un'adeguata indicazione degli stessi nel controricorso, mentre la loro produzione non deve necessariamente avvenire negli stessi termini fissati per il deposito del ricorso o del controricorso, ma, in assenza della precisazione del realtivo termine da parte dell'art. 372, secondo comma, c.p.c., può ritenersi consentita fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione (salva restando la facoltà del difensore della controparte di richiedere un rinvio per formulare eventuali rilievi). (Fattispecie relativa al deposito da parte del controricorrente di copia della sentenza impugnata comprensiva della relata di notificazione comprovante il decorso del termine breve di impugnazione).

    Cass. civ., sez. lav., 19 ottobre 2000, n. 13865, Mazza c. Inail. (C.p.c., art. 372; c.p.c., art. 326). [RV541068]


@Cassazione civile - Giudizio di rinvio - Giudice di rinvio - Entrata in vigore del D.L.vo n. 51/1998

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 51 del 1998 e successive modificazioni la competenza a conoscere dell'appello avverso le sentenze emesse dal pretore è stata attribuita alla corte d'appello, salve le eccezioni di cui agli articoli 134 bis e 135 lett. a) dello stesso decreto; pertanto, la cassazione della sentenza emessa dal tribunale in grado d'appello comporta il rinvio della causa alla corte d'appello.

    Cass. civ., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1044, F.T. Impianti di Fioratti Tiziana c. Nardi. (D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, art. 134 bis; D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, art. 135). [RV540557]


@Cassazione civile - Giudizio di rinvio - Procedimento - Riassunzione

La riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio, eseguita con notificazione presso il domiciliatario ovvero al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla, ma data la possibilità di ricollegare tali soggetti con precedenti designazioni della stessa parte - non è inesistente. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 291 c.p.c., il giudice di rinvio non può dichiarare, in tale ipotesi, la estinzione del...

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