LEGGE 13 giugno 1942, n. 794 - Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile

Coming into Force21 Aprile 1942
Enactment Date13 Giugno 1942
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1942/07/23/042U0794/CONSOLIDATED/20110921
Published date23 Luglio 1942
Official Gazette PublicationGU n.172 del 23-07-1942
NORME GENERALI TITOLO I ONORARI DI AVVOCATO

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato ;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

Onorari dovuti agli avvocati.

Agli avvocati, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti, per le prestazioni giudiziali in materia civile ed equiparate, gli onorari stabiliti dalla presente legge e dalla tabella A ad essa allegata.

Art 2.

Onere del pagamento.

Gli onorari' sono sempre dovuti dal cliente all'avvocato anche quando non sono stati posti dal giudice a carico del soccombente.

Art 3.

Onorari a carico della parte soccombente.

Gli onorari a carico della parte soccombente sono liquidati tenendo conto della natura e del valore della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del grado dell'autorita' adita, con speciale riguardo all'attivita' dall'avvocato personalmente svolta davanti al giudice.

Art 4.

Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente.

Nelle cause di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate il giudice puo' liquidare, a carico della parte soccombente, gli onorari fino al doppio dei massimi stabiliti.

Nelle cause di particolare semplicita' gli onorari possono essere ridotti fino alla meta' .dei minimi.

Gli onorari di avvocato non possono essere esclusi tranne che nelle cause davanti al conciliatore ed in quelle di cui all'articolo 449 del codice di procedura civile.

Art 5.

Onorari a carico del cliente.

Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri enunciati nell'articolo 3, si tiene conto del pregio dell'opera prestata e dell'esito della causa.

Art 6.

Pluralita' di avvocati in causa.

Se piu' avvocati sono incaricati della difesa, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, agli olio rari per l'opera prestata.

Dalla parte soccombente sono dovuti, pero', gli onorari per un solo avvocato.

Art 7.

Cause non giunte a compimento.

Per le cause iniziate ma non compiute ovvero nel caso di revoca della procura o di rinunzia alla stessa il cliente deve all'avvocato gli onorari corrispondenti all'opera prestata.

Art 8.

Definizione delle cause per conciliazione.

Nelle cause definite mediante conciliazione in qualunque fase del giudizio il giudice liquida un onorario globale sulla base dello studio e dell'impostazione della causa, dell'assistenza alle udienze e della collaborazione prestata ai fini della conciliazione.

L'onorario globale non puo', in ogni caso, essere inferiore al totale degli onorari minimi stabiliti nel paragrafo della tabella da applicare.

Art 9.

Determinazione del valore delle cause.

Il valore delle cause si determina a norma del codice di procedura civile.

Le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le lire 50.000 ma non le lire 150.000.

Nei giudizi in cui sono fatte valere azioni surrogatorie o revocatorie si tiene conto dell'entita' economica della ragione creditoria che si vuole tutelare.

Nei giudizi di divisione si tiene conto del valore delle quote o dei supplementi di quote in contestazione.

Nelle cause aventi per oggetto pagamento di somme o liquidazione di danni si ha riguardo, per la liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

Art 9.

Determinazione del valore delle cause.

Il valore delle cause si determina a norma del codice di procedura civile.

Le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le L. 500.000 ma non i cinque milioni di lire, salvo che le cause stesse siano di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate;in tale caso il giudice puo' liquidare onorari maggiori, nei limiti previsti dal paragrafo III della tabella, A.

Nei giudizi in cui sono fatte valere azioni surrogatorie o revocatorie si tiene conto dell'entita' economica della ragione creditoria che si vuole tutelare.

Nei giudizi di divisione si tiene conto del valore delle quote o dei supplementi di quote in contestazione.

Nelle cause aventi per oggetto pagamento di somme o liquidazione di danni si ha riguardo, per la liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

Art 10.

Cause in materia corporativa.

Per le cause in primo grado in materia corporativa, quando il valore non supera le lire 2000, sono dovuti dal cliente all'avvocato gli onorari nella misura stabilita al paragrafo II della tabella B.

Per le cause in grado di appello nella stessa materia sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale od alla corte di appello a seconda che trattisi di appello da sentenza del pretore o del tribunale.

Per le cause in grado di appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, quando il valore della. causa non supera le L. 10.000, sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale.

Per le cause concernenti controversie collettive sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti alla corte d'appello.

Art 10.

Cause in materia corporativa.

Per le cause in primo grado in materia di controversie individuali di lavoro, quando il valore non supera le L. 20.000, sono dovuti dal cliente all'avvocato gli onorari nella misura stabilita, al paragrafo II della tabella, B.

Per le cause in grado di appello nella stessa materia sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale od alla corte di appello a seconda che trattisi di appello da sentenza del pretore o del tribunale.

Per le cause in grado di appello in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, quando il valore della, causa non supera, le L. 100.000, sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale.

Per le cause concernenti controversie collettive sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti alla corte d'appello.

Art 11.

Cause davanti a giudici speciali.

Per le cause davanti a giunte o davanti a collegi per la liquidazione di indennita' di espropriazione e simili e per quelle davanti alle commissioni di secondo grado in materia tributaria sono dovuti gli onorari stabiliti perle cause davanti alla corte di appello.

Per le cause davanti ai commissari per la liquidazione degli usi civici, davanti ai consigli di prefettura in tema di responsabilita' contabile, davanti alla giunta provinciale amministrativa e davanti alle commissioni di primo grado in materia tributaria sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale.

Per lo cause davanti a giudici speciali, la competenza dei quali per ragione di valore non eccede quella del pretore, sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al pretore.

Art 12.

Cause davanti agli arbitri.

Per le cause davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari o speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.

Art 13.

Procedimenti speciali.

Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.

Art 14.

Trasferte.

All'avvocato che, per ragioni della sua professione, deve trasferirsi fuori della propria residenza sono dovuti dal cliente, oltre gli onorari per le prestazioni compiute, un'indennita', per ogni giornata o frazione di giornata, da lire 200 a lire 500 ed il rimborso della spesa di viaggio. Quando la trasferta ha luogo entro il circondario l'indennita' e' ridotta di un terzo.

Se per il viaggio puo' farsi uso di mezzi di trasporto distinti in classi e' dovuto l'importo del biglietto di prima classe.

Art 14.

Trasferte.

All'avvocato che, per ragioni della sua professione, deve trasferirsi fuori della propria residenza sono dovuti dal cliente, oltre gli onorari per le prestazioni compiute, una indennita' per ogni giornata, o frazione di giornata, da L. 2000 a, L. 5000 ed il rimborso della spesa di viaggio. Quando la trasferta ha luogo entro il circondario l'indennita' e' ridotta di un terzo.

Se per il viaggio puo' farsi uso di mezzi di trasporto distinti in classi e' dovuto l'importo del biglietto di prima classe.

TITOLO II ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE
Art 15.

Onorari e diritti dovuti ai procuratori.

Ai procuratori, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti, per le prestazioni giudiziali in materia civile ed equiparate, gli onorari ed i diritti stabiliti dalla presente legge e dalla tabella B ad essa allegata.

Art 16.

Onere del pagamento.

Gli onorari ed i diritti sono sempre dovuti dal cliente al procuratore anche quando non sono stati posti dal giudice a carico del soccombente,

Art 17.

Misura degli onorari quando non vi e' avvocato in causa o l'onorario di avvocato e' escluso.

Quando...

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